Sentenza del 10/07/2018 n. 1380 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Registro - Soggetti coobbligati - Atti dell'autorità giudiziaria - Mancanza in concreto di spostamento di valori o trasferimento di beni - Esclusione solidarietà parti in causa - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato gli avvisi di liquidazione dell'imposta di registro, emessi in relazione alla sentenza civile che aveva riconosciuto il loro diritto al risarcimento dei danni per i vizi degli immobili. Hanno sostenuto che non fosse applicabile la solidarietà prevista dall'art. 57 del D.P.R. n. 131/1986, poiché la sentenza non aveva prodotto un effettivo trasferimento di beni o spostamento di valori e il risarcimento risultava difficilmente conseguibile a causa dello stato di liquidazione della società condannata. Hanno inoltre dedotto che l'imposta avrebbe dovuto gravare esclusivamente sulla società costruttrice, in quanto condannata al pagamento delle spese di giudizio, e hanno sollevato una questione di legittimità costituzionale della norma.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale della Toscana ha respinto l'appello e confermato la debenza dell'imposta di registro, pari complessivamente a 26.915 euro, in solido tra le parti del giudizio civile. Ha affermato che la solidarietà prevista dall'art. 57, comma 1, del D.P.R. n. 131/1986 opera anche quando la sentenza non venga concretamente eseguita e non si realizzi un effettivo trasferimento di beni o valori. La condanna giudiziale costituisce comunque il presupposto dell'imposizione. La questione di costituzionalità è stata ritenuta infondata, anche alla luce dell'ordinanza della Corte costituzionale n. 215/2000. Le spese processuali sono state poste a carico degli appellanti e liquidate in 3.000 euro.
Norme richiamate
Art. 57, comma 1, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Oltre ai pubblici ufficiali, che hanno redatto, ricevuto o autenticato l'atto, ed ai soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione, sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta le parti contraenti, le parti in causa ...
Le parti di un giudizio sono solidalmente obbligate al pagamento dell'imposta di registro dovuta sulla sentenza, anche se la decisione non viene concretamente eseguita.
Art. 1299 del codice civile
Il condebitore solidale che paga l'intero debito può esercitare il regresso nei confronti degli altri coobbligati per la rispettiva quota.
Art. 57, comma 6, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
L'imposta complementare dovuta per un fatto imputabile soltanto ad una delle parti contraenti è a carico esclusivamente di questa.
Prevede un'eccezione alla solidarietà quando l'imposta complementare dipende da un fatto imputabile esclusivamente a una parte.
Art. 57, ultimo comma, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Negli atti di espropriazione per pubblica autorità o di trasferimento coattivo della proprietà o dei diritti reali di godimento è dovuta solo dall'ente espropriante o dall'acquirente senza diritto di rivalsa.
Esclude la solidarietà nei casi specifici di espropriazione o trasferimento coattivo indicati dalla norma.
Art. 59, lettera d), del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Prevede la registrazione a debito delle sentenze che condannano al risarcimento del danno derivante da fatti costituenti reato.
Art. 60, comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Nei casi di registrazione a debito, l'imposta viene recuperata esclusivamente nei confronti della parte indicata in sentenza come obbligata al risarcimento.
Art. 2, comma 26, del decreto legislativo n. 1901 del 2009
Le vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice ed i loro superstiti, che siano parti in causa in un procedimento civile, penale, amministrativo o contabile, comunque, dipendente da atti di terrorismo o da stragi di tale matrice, sono esenti dall'obbligo di pagamento dell'imposta di registro.
Stabilisce una specifica esenzione dall'imposta di registro per le vittime del terrorismo e i loro superstiti.
Ordinanza della Corte costituzionale n. 215 dell'8 giugno 2000
Ha ritenuto costituzionalmente legittima la solidarietà tributaria delle parti prevista dall'art. 57, comma 1, del D.P.R. n. 131/1986, riconoscendo la possibilità di agire in regresso contro gli altri obbligati.
Sentenza della Corte di cassazione n. 25790 del 5 dicembre 2014
L'impossibilità di eseguire una sentenza non fa venir meno il presupposto dell'imposta di registro derivante dalla pronuncia giudiziale.
Massime di principio
- Per le sentenze soggette a imposta di registro, la solidarietà tra le parti del giudizio opera normalmente indipendentemente da chi abbia vinto la causa o da chi sia stato condannato alle spese processuali.
- La mancata esecuzione della sentenza, l'insolvenza o la liquidazione della parte condannata non eliminano, di regola, l'obbligo di registrazione e il debito d'imposta.
- L'imposta di registro sulla sentenza è distinta dalle spese processuali: anche se il giudice pone le spese a carico della parte soccombente, ciò non impedisce all'amministrazione finanziaria di chiedere l'imposta in solido alle parti, salvo successivo regresso.
- Le deroghe alla solidarietà devono essere previste espressamente dalla legge; non possono essere desunte dalla sola assenza di un trasferimento concreto di beni o denaro.
- Chi paga l'intera imposta può, in linea generale, chiedere agli altri coobbligati il rimborso della rispettiva quota mediante azione di regresso, anche se tale recupero può risultare problematico in caso di insolvenza.
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