Cassazione Civile, Ordinanza n. 31880/2022 del 27/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per IRES, IVA e IRAP relative all'anno d'imposta 2012, fondato su verbali della Guardia di finanza che avevano ipotizzato una frode nella cessione di gasolio agricolo: la società contribuente avrebbe fornito il prodotto a una ditta individuale ritenuta prestanome di un soggetto gestore di fatto, verso soggetti non aventi titolo a riceverlo. La Commissione tributaria provinciale aveva annullato l'atto; la Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello dell'Ufficio ritenendo non dimostrata la consapevolezza della contribuente dell'operazione fraudolenta e valorizzando alcuni adempimenti formali posti in essere dalla stessa, oltre a un decreto penale di archiviazione che escludeva il coinvolgimento del legale rappresentante. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate ha denunciato: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente o per mancato esame dei motivi di appello, in violazione dell'art. 132 c.p.c.; 2) violazione delle norme sui rapporti tra processo penale e tributario, per non avere il giudice tributario valutato in concreto le risultanze del procedimento penale e confrontate con quelle fiscali; 3) violazione delle regole sull'onere della prova e sulle presunzioni, sostenendo che, a fronte di un grave quadro indiziario, spettava alla contribuente dimostrare la propria buona fede e l'ordinaria diligenza, non essendo sufficienti meri adempimenti formali.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati e accolti congiuntamente i tre motivi. Ha osservato che la sentenza d'appello si era limitata a richiamare la decisione di primo grado e ad affermare apoditticamente la buona fede della contribuente, senza spiegare in modo concreto perché gli elementi indiziari raccolti dall'Ufficio non fossero idonei a sorreggere la pretesa. Ha inoltre rilevato che il giudice di merito non aveva adeguatamente valutato il complesso quadro presuntivo emerso dagli accertamenti della Guardia di finanza, né aveva chiarito perché gli adempimenti formali della società bastassero a superare la prova presuntiva dell'amministrazione. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 132 c.p.c.
La sentenza di merito è censurabile se la motivazione è solo apparente o non affronta realmente le censure dedotte in appello.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La nullità della sentenza può essere denunciata in cassazione quando manchi una motivazione effettiva.
art. 20 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
È richiamata per il rapporto tra procedimento penale e giudizio tributario, che resta autonomo nella valutazione dei fatti e delle prove.
art. 654 c.p.p.
Le risultanze penali non vincolano automaticamente il giudice tributario, che deve comunque compiere un autonomo apprezzamento.
art. 2697 c.c.
In presenza di un quadro indiziario dell'Ufficio, il contribuente deve fornire prova contraria della propria buona fede e dell'assenza di conoscenza o conoscibilità della frode.
art. 2729 c.c.
La pretesa fiscale può essere sorretta da presunzioni semplici, purché il giudice valuti complessivamente gli indizi e la loro gravità, precisione e concordanza.
art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992
La norma, come modificata dalla l. n. 130/2022, è letta come confermativa dei principi già vigenti: l'amministrazione deve provare la violazione e il giudice annulla l'atto se la prova è mancante, contraddittoria o insufficiente.
art. 6 l. n. 130/2022
È richiamato per la modifica dell'art. 7 del processo tributario, considerata coerente con i principi previgenti e con il rafforzamento del ruolo dell'istruttoria.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario, il giudice di merito deve esaminare in modo concreto e non meramente adesivo le censure dell'appello e l'intero compendio probatorio, altrimenti la motivazione è apparente o comunque insufficiente.
- Quando l'accertamento fiscale è fondato su un solido quadro indiziario di operazioni fraudolente, il contribuente non può limitarsi a produrre adempimenti formali, ma deve dimostrare che la propria condotta ha rispettato l'ordinaria diligenza dell'operatore commerciale accorto e che non conosceva né poteva conoscere la frode.
- Le risultanze del procedimento penale non hanno efficacia automaticamente vincolante nel processo tributario: il giudice tributario deve valutarle autonomamente e confrontarle con gli elementi raccolti in sede fiscale.
- La prova presuntiva dell'amministrazione può essere sufficiente a sorreggere la pretesa se gli indizi sono gravi, precisi e concordanti; il giudice che la disattende deve spiegare perché tali indizi non superino la prova contraria fornita dal contribuente.
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