Cassazione Civile, Ordinanza n. 12403/2024 del 07/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatore fallimentare)
La controversia
Un socio accomandante di una s.a.s. proponeva reclamo avverso la sentenza di fallimento in estensione che lo aveva colpito, ritenendo insussistenti i presupposti della sua fallibilità personale. In particolare, sosteneva di non avere svolto attività gestorie incompatibili con la qualità di accomandante e quindi di non avere assunto responsabilità illimitata ex art. 2320 c.c. per ingerenza nell'amministrazione sociale. Con il ricorso per cassazione articolava tre censure: 1) nullità del procedimento per violazione del litisconsorzio necessario, deducendo che nel giudizio di reclamo avrebbero dovuto partecipare anche i creditori istanti del fallimento della società; 2) violazione dell'art. 147 l.fall. e omessa pronuncia, sostenendo che l'istanza di estensione fosse tardiva perché proposta oltre il termine annuale di decadenza e che tale decadenza dovesse essere rilevata d'ufficio; 3) nullità della sentenza per motivazione incomprensibile e violazione dell'art. 2320 c.c., contestando in sostanza l'accertamento di merito sull'effettiva immistione nella gestione sociale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il secondo e il terzo motivo: il secondo perché nuove questioni, formulate senza autosufficienza e comunque relative a un profilo fattuale non adeguatamente dedotto nei gradi di merito; il terzo perché diretto a sollecitare una nuova valutazione del merito sull'ingerenza del socio accomandante, preclusa in sede di legittimità. Ha poi dichiarato inammissibile anche il primo motivo per carenza di interesse, osservando che la dedotta nullità del contraddittorio non poteva essere utilmente fatta valere quando il ricorso era comunque inammissibile. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa del fallimento intimato; è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 18 l.fall.
regola il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento.
art. 147 l.fall.
consente l'estensione del fallimento ai soci illimitatamente responsabili; la Corte richiama altresì il termine annuale di decadenza per la dichiarazione di fallimento del socio nei casi di cessazione della responsabilità illimitata.
art. 147 l.fall.
il fallimento del socio non può essere dichiarato decorso un anno dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilità illimitata, ove siano state osservate le formalità pubblicitarie.
art. 147 l.fall.
richiamati dal ricorrente in tema di litisconsorzio necessario nel reclamo contro il fallimento in estensione.
art. 148 l.fall.
le pretese dei creditori si intendono estese anche al fallimento dei singoli soci, secondo il richiamo della parte ricorrente.
art. 2320 c.c.
il socio accomandante non può compiere atti di amministrazione né trattare o concludere affari in nome della società, salvo procura speciale; la sua violazione comporta responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali.
art. 112 c.p.c.
richiamato per denunciare omessa pronuncia.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
dedotto come vizio di nullità del procedimento e della sentenza.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
dedotto per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 2969 c.c.
richiamato per affermare la rilevabilità d'ufficio della decadenza.
art. 360bis c.p.c.
evocato dalla Corte nel valutare la non decisività del secondo motivo alla luce della giurisprudenza consolidata.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
impone il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 111, comma 2, Cost.
richiamato come fondamento dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo.
art. 6, par. 1, CEDU
richiamato insieme all'art. 111 Cost. per la ragionevole durata e l'economia processuale.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili censure che introducano per la prima volta questioni di fatto o di diritto non adeguatamente dedotte nei gradi di merito, specialmente quando non siano rispettati i requisiti di autosufficienza del ricorso.
- La decadenza per l'estensione del fallimento al socio illimitatamente responsabile è soggetta al termine annuale decorrente dall'iscrizione nel registro delle imprese dell'evento che ha fatto cessare la responsabilità illimitata; non rileva, ai fini del dies a quo, la sola data della sentenza di fallimento della società.
- L'accertamento dell'ingerenza del socio accomandante nell'amministrazione della società è valutazione di fatto riservata al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo nei limiti del vizio motivazionale o della violazione di legge, non per ottenere un nuovo esame del merito.
- La violazione del litisconsorzio necessario non determina automaticamente la cassazione con rinvio quando il ricorso è comunque inammissibile o manifestamente infondato, poiché prevalgono i principi di economia processuale e ragionevole durata del processo.
- Il socio accomandante che compia atti di amministrazione o tratti affari in nome della società si espone, per effetto dell'art. 2320 c.c., all'assunzione di responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali e alla conseguente estensione del fallimento.
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