Sentenza n. 1176/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento provinciale di individuazione della società estinta quale responsabile della contaminazione da PCB di un’area industriale e precedente atto di avvio del procedimento
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione procedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento del 10 aprile 2025, con cui la Provincia di Bergamo ha individuato ABB Trasmissione & Distribuzione S.p.A., società cancellata dal registro delle imprese e già risultante dalla fusione per incorporazione di OTE S.p.A. e ABB Maint S.r.l., quale responsabile della contaminazione da PCB dei terreni e della falda di un’area industriale dismessa, nonché la precedente comunicazione del 24 ottobre 2024 di avvio del procedimento ex art. 245 d.lgs. 152/2006. La ricorrente, destinataria degli atti quale socio unico della società estinta, ha dedotto: 1) carenza di legittimazione passiva e violazione degli artt. 242, 244 e 245 d.lgs. 152/2006, degli artt. 2325 e 2504-bis c.c., difetto di istruttoria, travisamento, difetto di motivazione e illogicità, sostenendo di non essere successore universale della società estinta, di essere distinta dalla società partecipata e di non poter rispondere quale capogruppo o controllante in assenza di abuso della personalità giuridica; 2) violazione degli artt. 242, 244 e 245 d.lgs. 152/2006 e difetto di istruttoria, perché la Provincia non avrebbe esteso la ricerca ai soci e agli amministratori della società che aveva svolto l’attività potenzialmente inquinante; 3) violazione delle garanzie partecipative e degli artt. 7, 8, 9 e 10 l. 241/1990, per il ritardo nell’avvio del procedimento e per non avere consentito alla società di partecipare alle precedenti indagini ambientali, nonché per mancata applicazione dell’art. 223 disp. att. c.p.p.; 4) difetto di motivazione e violazione del contraddittorio, per omessa considerazione delle osservazioni presentate in sede procedimentale. La controinteressata ha eccepito la tardività del ricorso, sostenendo che l’atto del 24 ottobre 2024 fosse autonomamente lesivo; la Provincia ha eccepito il difetto di interesse a ricorrere, poiché il provvedimento imputava la responsabilità esclusivamente alla società estinta e non alla ricorrente.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di tardività, ritenendo la nota del 24 ottobre 2024 un atto endoprocedimentale privo di autonoma lesività: essa qualificava espressamente l’attività come avvio del procedimento, assegnava un termine per le osservazioni e rinviava l’adozione del provvedimento finale. Ha invece accolto l’eccezione di difetto di interesse a ricorrere e dichiarato il ricorso inammissibile. Il provvedimento del 10 aprile 2025 individuava quale responsabile della contaminazione esclusivamente ABB Trasmissione & Distribuzione S.p.A., senza imputare alcuna responsabilità ad ABB S.p.A. né quale capogruppo o controllante, né quale successore universale, né a diverso titolo. La trasmissione dell’atto alla ricorrente era giustificata soltanto dalla sua qualità di socio unico della società estinta e dalla sua pregressa partecipazione al procedimento. Inoltre, il provvedimento non poneva a carico della ricorrente obblighi o oneri, poiché gli interventi di bonifica erano stati sostenuti spontaneamente dal proprietario non responsabile, il quale avrebbe potuto eventualmente agire in sede civile per il recupero delle spese. Ne conseguiva che l’eventuale pregiudizio per la ricorrente era futuro e mediato da una possibile azione civilistica, non immediato e attuale. Il Collegio ha comunque esaminato il merito per completezza, ritenendo infondati tutti i motivi. In particolare, non sussisteva alcuna imputazione di responsabilità alla ricorrente; non vi era un obbligo dell’amministrazione di ricercare automaticamente la corresponsabilità di soci e amministratori, in assenza di elementi di abuso dello schermo societario, di contributo causale all’inquinamento o di condotte autonome e contrarie agli interessi della società; le garanzie partecipative del soggetto individuato come responsabile si concentrano nell’ambito del procedimento finalizzato all’adozione del provvedimento conclusivo e non devono necessariamente estendersi alla fase preliminare di caratterizzazione svolta dal proprietario non responsabile; l’art. 223 disp. att. c.p.p. non è applicabile al procedimento amministrativo ambientale, avente finalità ripristinatoria e non punitiva; infine, le osservazioni della ricorrente risultavano puntualmente esaminate nella relazione d’ufficio allegata al provvedimento. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 245 d.lgs. 152/2006
La comunicazione del soggetto non responsabile della potenziale contaminazione e la successiva individuazione del responsabile della contaminazione.
La fase di caratterizzazione e delle indagini preliminari può essere svolta dal soggetto non responsabile prima dell’identificazione del responsabile; le garanzie partecipative del soggetto ritenuto responsabile sorgono con l’avvio del procedimento diretto all’adozione del provvedimento finale.
art. 242 d.lgs. 152/2006
Interventi di bonifica, di ripristino ambientale e di messa in sicurezza.
La disciplina degli interventi di bonifica è richiamata nel quadro del procedimento di individuazione del responsabile e delle attività di ripristino ambientale.
art. 244 d.lgs. 152/2006
Individuazione del responsabile della contaminazione.
La responsabilità ambientale deve essere riferita al soggetto cui è causalmente riconducibile la contaminazione; non è automaticamente estensibile a soci e amministratori della persona giuridica.
art. 248, comma 2, d.lgs. 152/2006
Certificazione di completamento degli interventi.
La Provincia ha rilasciato certificazioni relative al completamento degli interventi di bonifica dei terreni.
art. 3 l. 241/1990
Obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo.
La censura di difetto di motivazione è stata respinta perché la relazione d’ufficio allegata al provvedimento aveva esaminato le osservazioni della ricorrente.
artt. 7, 8, 9 e 10 l. 241/1990
Garanzie di partecipazione al procedimento amministrativo.
Le garanzie partecipative del soggetto individuato come responsabile devono essere assicurate nel procedimento finalizzato al provvedimento conclusivo, non necessariamente nella precedente fase di indagini preliminari.
art. 2325 c.c.
La società per azioni, in quanto dotata di personalità giuridica, è soggetto distinto dai soci.
La distinta personalità giuridica impedisce di imputare automaticamente ai soci le obbligazioni della società.
art. 2504-bis c.c.
Effetti della fusione sulla società incorporante.
La norma è rilevante per il fenomeno successorio derivante dalla fusione, ma non è applicabile per imputare responsabilità alla società socia che non abbia incorporato la società estinta.
art. 2490 c.c.
Cancellazione della società dal registro delle imprese.
La cancellazione della società responsabile non impedisce all’amministrazione di individuarla formalmente quale responsabile della contaminazione.
art. 223 disp. att. c.p.p.
Norma speciale del procedimento penale.
Non è applicabile al procedimento amministrativo ambientale, che ha finalità ripristinatoria e non punitiva.
Massime di principio
- Il soggetto destinatario per mera conoscenza di un provvedimento ambientale che individua come responsabile della contaminazione una società distinta, ancorché estinta e da esso anteriormente partecipata quale socio unico, non ha interesse concreto, immediato e attuale a impugnare l’atto quando il provvedimento non gli imputi alcuna responsabilità, non gli imponga obblighi o oneri e l’eventuale pregiudizio dipenda soltanto da una futura e mediata azione civilistica del proprietario che abbia sostenuto le spese di bonifica.
- La comunicazione di avvio del procedimento ex art. 245 d.lgs. 152/2006, che assegna un termine per le osservazioni e rinvia a un successivo atto dirigenziale l’individuazione del responsabile della contaminazione, ha natura endoprocedimentale e non è autonomamente lesiva; il termine per impugnare decorre dal provvedimento conclusivo.
- Nella disciplina della responsabilità ambientale vige il principio della tendenziale irresponsabilità autonoma di soci e amministratori per gli obblighi gravanti sulla persona giuridica. L’estensione della responsabilità richiede elementi specifici di abuso dello schermo societario, di condotta autonoma e contraria agli interessi della società, oppure di contributo causale all’inquinamento o al suo aggravamento.
- Le garanzie partecipative del soggetto individuato come responsabile della contaminazione devono essere assicurate nel procedimento diretto all’adozione del provvedimento finale; non è necessario il suo coinvolgimento nella fase antecedente di caratterizzazione e di indagine ambientale svolta dal soggetto non responsabile ai sensi dell’art. 245, comma 2, d.lgs. 152/2006.
- L’art. 223 disp. att. c.p.p., quale disposizione speciale del procedimento penale, non si applica al procedimento amministrativo di individuazione del responsabile della contaminazione, avente finalità ripristinatoria e non punitiva.
- La mancata considerazione delle osservazioni procedimentali non sussiste quando la relazione istruttoria allegata al provvedimento finale esamini puntualmente le deduzioni presentate dall’interessato.
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