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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43619/2023 del 27/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno proposto istanza di revocazione avverso il decreto di confisca emesso dal Tribunale di Roma il 25/07/2016; la Corte d'appello di Perugia ha rigettato la richiesta di revocazione e i fratelli De Pierro hanno impugnato tale rigetto in Cassazione. Il motivo principale di rigetto del ricorso è stato procedurale: il difensore dei ricorrenti non era munito di procura speciale che autorizzasse anche l'impugnazione del provvedimento di rigetto, requisito ritenuto necessario per proporre ricorso per cassazione avverso il diniego di revocazione/revisione (richiamo alla disciplina della revocazione ex art.28 D.Lgs. 159/2011 che rinvia alle forme della revisione).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi per difetto di legittimazione del difensore, ritenendo che la procura speciale prodotta fosse circoscritta esclusivamente alla presentazione dell'istanza di revocazione e non si estendesse all'impugnazione dell'eventuale provvedimento di rigetto. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile e i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a versare una sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (art. 28)

    L'art. 28 rinvia alle forme previste per la revisione (artt. 630 e ss. c.p.p.) per la revocazione; la corte ha ritenuto che tale rinvio includa anche la necessità delle formalita' della procura speciale ove richieste

  • Codice di procedura penale (art. 571, comma 3)

    Secondo la Corte, il testo dell'art. 571 comma 3 implica che la legittimazione a proporre l'impugnazione compete al difensore dell'imputato e che per l'impugnazione del rigetto di istanze di revisione/ revocazione sia necessaria procura speciale ad hoc

  • Codice di procedura penale (art. 630 e ss.)

    artt. 630 e seguenti c.p.p.

    Richiamati dal rinvio dell'art. 28 D.Lgs. 159/2011 come compatibili; implicano l'applicazione delle formalita' previste per la revisione, comprese quelle relative alla procura

  • Codice di procedura penale (art. 616)

    Norma richiamata per l'effetto processuale della inammissibilita' e per la determinazione delle spese; la Corte ha applicato anche il principio secondo cui in assenza di assenza di colpa non si esclude la sanzione

  • Giurisprudenza e principi costituzionali

    Corte Cost. sent. n. 186/2000 e sentenze di Sezioni della Cassazione richiamate

    La Corte ha fatto riferimento alla giurisprudenza consolidata che richiede procura speciale per l'impugnazione delle decisioni su istanze di revisione/revocazione e al principio che la procura speciale non si interpreta estensivamente se espressa in termini circoscritti

Massime di principio

  • Per proporre impugnazione avverso il rigetto di una istanza di revisione o revocazione il difensore deve essere munito di procura speciale che espressamente comprenda anche la facolta' di impugnare l'eventuale provvedimento di rigetto; una procura limitata alla sola presentazione dell'istanza non e' sufficiente
  • Il rinvio dell'art. 28 D.Lgs. 159/2011 alle forme della revisione (art. 630 e ss. c.p.p.) impone il rispetto delle formalita' previste per la revisione, comprese quelle relative alla procura e alle modalita' di impugnazione
  • La dizione stretta di una procura speciale va interpretata restrittivamente: se non si manifesta chiaramente la volonta' di conferire anche poteri di impugnazione, tali poteri non si intendono concessi
  • In mancanza dei requisiti formali di legittimazione l'impugnazione e' inammissibile e puo' comportare condanna alle spese e sanzione pecuniaria; pertanto e' essenziale verificare e prevedere espressamente i poteri dell'avvocato in vista di eventuali gradi successivi
  • Per evitare il rischio di inammissibilita' e di sanzioni conviene rilasciare procure speciali 'aperte' alle liti con espresso riferimento alla facolta' di proporre impugnazioni per tutti i gradi derivanti dalla stessa istanza di revocazione/revisione

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