Cassazione Penale, Sentenza n. 43619/2023 del 27/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno proposto istanza di revocazione avverso il decreto di confisca emesso dal Tribunale di Roma il 25/07/2016; la Corte d'appello di Perugia ha rigettato la richiesta di revocazione e i fratelli De Pierro hanno impugnato tale rigetto in Cassazione. Il motivo principale di rigetto del ricorso è stato procedurale: il difensore dei ricorrenti non era munito di procura speciale che autorizzasse anche l'impugnazione del provvedimento di rigetto, requisito ritenuto necessario per proporre ricorso per cassazione avverso il diniego di revocazione/revisione (richiamo alla disciplina della revocazione ex art.28 D.Lgs. 159/2011 che rinvia alle forme della revisione).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi per difetto di legittimazione del difensore, ritenendo che la procura speciale prodotta fosse circoscritta esclusivamente alla presentazione dell'istanza di revocazione e non si estendesse all'impugnazione dell'eventuale provvedimento di rigetto. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile e i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a versare una sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (art. 28)
L'art. 28 rinvia alle forme previste per la revisione (artt. 630 e ss. c.p.p.) per la revocazione; la corte ha ritenuto che tale rinvio includa anche la necessità delle formalita' della procura speciale ove richieste
Codice di procedura penale (art. 571, comma 3)
Secondo la Corte, il testo dell'art. 571 comma 3 implica che la legittimazione a proporre l'impugnazione compete al difensore dell'imputato e che per l'impugnazione del rigetto di istanze di revisione/ revocazione sia necessaria procura speciale ad hoc
Codice di procedura penale (art. 630 e ss.)
artt. 630 e seguenti c.p.p.
Richiamati dal rinvio dell'art. 28 D.Lgs. 159/2011 come compatibili; implicano l'applicazione delle formalita' previste per la revisione, comprese quelle relative alla procura
Codice di procedura penale (art. 616)
Norma richiamata per l'effetto processuale della inammissibilita' e per la determinazione delle spese; la Corte ha applicato anche il principio secondo cui in assenza di assenza di colpa non si esclude la sanzione
Giurisprudenza e principi costituzionali
Corte Cost. sent. n. 186/2000 e sentenze di Sezioni della Cassazione richiamate
La Corte ha fatto riferimento alla giurisprudenza consolidata che richiede procura speciale per l'impugnazione delle decisioni su istanze di revisione/revocazione e al principio che la procura speciale non si interpreta estensivamente se espressa in termini circoscritti
Massime di principio
- Per proporre impugnazione avverso il rigetto di una istanza di revisione o revocazione il difensore deve essere munito di procura speciale che espressamente comprenda anche la facolta' di impugnare l'eventuale provvedimento di rigetto; una procura limitata alla sola presentazione dell'istanza non e' sufficiente
- Il rinvio dell'art. 28 D.Lgs. 159/2011 alle forme della revisione (art. 630 e ss. c.p.p.) impone il rispetto delle formalita' previste per la revisione, comprese quelle relative alla procura e alle modalita' di impugnazione
- La dizione stretta di una procura speciale va interpretata restrittivamente: se non si manifesta chiaramente la volonta' di conferire anche poteri di impugnazione, tali poteri non si intendono concessi
- In mancanza dei requisiti formali di legittimazione l'impugnazione e' inammissibile e puo' comportare condanna alle spese e sanzione pecuniaria; pertanto e' essenziale verificare e prevedere espressamente i poteri dell'avvocato in vista di eventuali gradi successivi
- Per evitare il rischio di inammissibilita' e di sanzioni conviene rilasciare procure speciali 'aperte' alle liti con espresso riferimento alla facolta' di proporre impugnazioni per tutti i gradi derivanti dalla stessa istanza di revocazione/revisione
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