Cassazione Civile, Ordinanza n. 12128/2024 del 06/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
Il cittadino straniero, giunto in Italia dopo essere fuggito dal Burkina Faso, ha impugnato il provvedimento di respingimento con accompagnamento alla frontiera emesso dal Questore di Agrigento e poi confermato dal Giudice di pace. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione ha dedotto, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 5, la violazione della normativa nazionale e costituzionale ed europea in tema di accesso alla protezione internazionale e di respingimento, sostenendo di non avere ricevuto una informazione tempestiva, completa ed effettiva sulla possibilità di chiedere protezione internazionale al momento dello sbarco. Ha censurato la decisione di merito per avere ritenuto provato l'adempimento dell'obbligo informativo sulla sola base del contenuto del provvedimento di respingimento, redatto anche in francese, senza verificare tempi, modalità, lingua usata, presenza di interprete o mediatore culturale, né l'acquisizione del foglio notizie o di altri atti idonei a dimostrare l'effettività dell'informazione. Ha inoltre denunciato illogicità, travisamento dei fatti e carenza di motivazione, richiamando anche la giurisprudenza CEDU sull'effettività del diritto di accesso alla procedura di asilo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che l'obbligo di informativa previsto dall'art. 10-ter del d.lgs. 286/1998 deve essere completo ed effettivo e non può considerarsi assolto con una mera attestazione contenuta nel decreto di respingimento, se l'interessato contesta l'effettiva ricezione dell'informazione e mancano elementi in atti che consentano di verificare tempi, modalità e comprensibilità della comunicazione. Poiché il giudice di pace non aveva considerato le allegazioni del ricorrente secondo tali criteri, l'ordinanza è stata cassata con rinvio al Giudice di pace di Agrigento, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
È stato utilizzato come parametro del ricorso per dedurre violazione di legge e vizio motivazionale.
art. 3 d.lgs. 25/2008
Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate in tema di informazione e accesso alla protezione internazionale.
art. 6 d.lgs. 25/2008
Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate in tema di procedura di protezione internazionale.
art. 20 d.lgs. 25/2008
Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate in tema di procedura di protezione internazionale.
art. 26 d.lgs. 25/2008
Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate in tema di procedura di protezione internazionale.
art. 10-ter d.lgs. 286/1998
L'informativa ai fini dell'accesso alla protezione internazionale deve essere completa ed effettiva; non basta una generica attestazione nel provvedimento se non risultano tempi, modalità e comprensibilità della comunicazione.
art. 10 Cost.
Richiamato dal ricorrente a fondamento del diritto di asilo e dell'accesso alla procedura di protezione internazionale.
art. 8 CEDU
Richiamato dal ricorrente come parametro convenzionale nel quadro delle garanzie invocate.
art. 113 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate.
art. 115 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate.
art. 116 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate.
art. 10, comma 3, Cost.
Richiamato dal ricorrente a sostegno del diritto di asilo e dell'obbligo di informazione.
art. 13 Cost.
Richiamato dal ricorrente con riferimento all'effettività della tutela contro il provvedimento e dell'accesso al rimedio.
art. 32 Cost.
Richiamato dal ricorrente tra i parametri costituzionali evocati.
Massime di principio
- In materia di respingimento degli stranieri, l'obbligo di informare sulla possibilità di chiedere protezione internazionale deve essere assolto in modo completo, effettivo e comprensibile, non con formule meramente assertive o stereotipe.
- La mera indicazione nel decreto di respingimento che lo straniero sia stato informato non basta, quando l'interessato contesti l'adempimento e l'amministrazione non produca elementi idonei a dimostrare tempi, modalità, lingua utilizzata e presenza di interprete o mediatore.
- Il silenzio dello straniero o una dichiarazione incompatibile con la volontà di chiedere asilo non assumono rilievo se non risulta una previa e compiuta informazione sui diritti e sulla procedura.
- Il giudice di merito deve esaminare specificamente le allegazioni dell'interessato sull'assenza di informazione effettiva e verificare, sulla base degli atti, la concreta accessibilità della procedura di protezione internazionale.
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