Sentenza n. 443/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento 1) del provvedimento del settore IX del Comune di Casalnuovo di Napoli n. 25206 del 7.7.2023, successivamente notificato, con il quale è stato annullato il Permesso di costruire in sanatoria n. 43/2019 rilasciato in data 1.08.2019 al sig. Aldo Rovetto relativamente all'immobile oggi di proprietà del sig. Parisi sito in Casalnuovo di Napoli alla Via De Curtis n. 17 int. 7 e distino in catasto al foglio 7 particella 92 sub. 78; 2) di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenti, se e in quanto lesivi degli interessi del ricorrente, con particolare riferimento: 1.a) alla nota prot. n. 9956 del 9.03.2023 recante avvio del procedimento di autotutela; 1.b) alla nota prot. 5855 del 15.02.2022 a firma dell'arch. Giaccio, richiamata nella nota sub 1.a); 1.c) alla richiesta di verifica del 18.01.2022 prot. n. 18 a firma dell'arch. Dario Bigliardo; 1.d) alla nota istruttoria del 15.02.2022 a firma dell'arch. Dario Bigliardo, con la quale si ritiene che il p. di c. in sanatoria n. 43/2019 debba essere sottoposto a procedimento di annullamento in autotutela; per l'accertamento e la declaratoria ex art. 30 c.p.a. della responsabilità del Comune di Casalnuovo di Napoli per i danni subiti e subendi dal sig. Parisi a causa dell'illegittimo rilascio del P. di C. n. 43/2019, e per il diritto del sig. Parisi al risarcimento dei danni subiti e subendi a causa di tale comportamento illegittimo con conseguente condanna del Comune di Casalnuovo di Napoli al risarcimento dei relativi danni, così come indicati e quantificati al capo B) della parte in diritto del presente atto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: annullamento in autotutela del permesso di costruire in sanatoria n. 43/2019 relativo all'immobile acquistato dal ricorrente
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario acquirente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'annullamento d'ufficio del permesso di costruire in sanatoria rilasciato al suo dante causa, deducendo, in sintesi, difetto di motivazione, violazione degli artt. 3 e 21-nonies l. 241/1990, violazione dell'art. 31 l. 1150/1942, sviamento, travisamento, difetto di istruttoria e irragionevolezza. Ha sostenuto che l'autotutela fosse stata esercitata oltre il termine di dodici mesi e comunque oltre un termine ragionevole, anche considerando la data in cui il Comune avrebbe conosciuto l'asserito vizio. Ha inoltre dedotto l'assenza dei presupposti per derogare al termine, non essendo intervenuto un accertamento giudiziale irrevocabile di falsità, nonché la mancata ponderazione dell'affidamento del terzo acquirente in buona fede. Il ricorrente ha contestato anche l'effettiva riferibilità della domanda di condono all'immobile, lamentando l'insufficienza dell'istruttoria comunale. In via subordinata ha chiesto il risarcimento dei danni da lesione dell'affidamento, comprendenti il prezzo e i costi dell'acquisto, le spese di ristrutturazione, i costi di demolizione e ripristino o, alternativamente, di fiscalizzazione dell'abuso, oltre al danno non patrimoniale.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente la domanda di annullamento. Dalla documentazione istruttoria è emerso che il dante causa aveva collegato all'immobile acquistato una domanda di condono presentata per un diverso fabbricato e autorizzato da una diversa concessione edilizia, mediante dichiarazioni sostitutive e ulteriori dichiarazioni tecniche ritenute idonee a rappresentare falsamente i presupposti del condono. Il Comune aveva quindi legittimamente annullato il titolo, poiché ottenuto sulla base di una falsa rappresentazione decisiva. Il vizio di motivazione è stato escluso, in quanto l'atto e la comunicazione di avvio indicavano le circostanze dell'errore e il fondamento normativo dell'autotutela. Il giudice ha ritenuto applicabile l'art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990, interpretato nel senso che, quando il provvedimento ampliativo sia stato ottenuto mediante falsa rappresentazione dei fatti imputabile al privato, il limite dei dodici mesi non opera e non occorre un previo accertamento penale irrevocabile, purché la falsità emerga dagli approfondimenti istruttori. Neppure il decorso di oltre un anno dalla scoperta del vizio determina decadenza. In tali casi l'interesse pubblico al ripristino della legalità è ritenuto sussistente in re ipsa e l'amministrazione può limitare la motivazione alla deduzione della falsità, senza una specifica comparazione con l'affidamento del beneficiario o del terzo acquirente. La domanda risarcitoria è stata invece accolta in linea di principio. Il TAR ha riconosciuto la possibile responsabilità aquiliana del Comune per lesione dell'affidamento incolpevole dell'acquirente, estraneo al procedimento di rilascio del titolo e non tenuto a svolgere verifiche di legittimità che il Comune stesso non aveva compiuto. È stata ravvisata una colpa grave dell'amministrazione, che, pur avendo rilevato incongruenze tra la domanda di condono e l'immobile, si era accontentata di dichiarazioni non adeguatamente riscontrate, senza verificare anche la discordanza delle superfici. La quantificazione è stata rinviata, poiché non era chiara l'esatta consistenza dell'abuso e la prospettazione del danno era contraddittoria. Il Comune è stato quindi onerato del deposito di una relazione tecnica sull'abuso, sulle opere da demolire, sui costi di demolizione e ripristino e sull'eventuale fiscalizzazione, con rinvio all'udienza del 21 ottobre 2026.
Norme richiamate
art. 21-nonies l. 241/1990
Il provvedimento amministrativo illegittimo può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole comunque non superiore a dodici mesi; il comma 2-bis consente l'annullamento anche dopo tale termine nei casi di false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni false o mendaci.
Il termine di dodici mesi non opera quando il provvedimento ampliativo sia stato ottenuto mediante una falsa rappresentazione dei fatti imputabile al privato e tale falsità emerga dall'istruttoria amministrativa; non è necessario un accertamento penale passato in giudicato. In tale ipotesi l'interesse pubblico al ripristino della legalità è in re ipsa e non occorre una specifica comparazione con l'affidamento del beneficiario o del terzo acquirente.
art. 3 l. 241/1990
La motivazione dell'annullamento in autotutela è sufficiente quando, anche mediante il richiamo alla comunicazione di avvio, espone la falsa rappresentazione dei fatti che ha determinato il rilascio illegittimo del titolo.
art. 30 c.p.a.
La domanda risarcitoria per lesione dell'affidamento derivante dall'attività amministrativa richiede la prova di condotta contraria a correttezza e buona fede, colpa dell'amministrazione, danno e nesso causale.
art. 47 d.P.R. 445/2000
Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà false o mendaci, quando abbiano determinato il rilascio del titolo, possono fondare l'esercizio dell'autotutela oltre il termine ordinario, se la falsità risulta dall'istruttoria.
art. 34 d.P.R. 380/2001
La fiscalizzazione dell'abuso è considerata dal giudice quale possibile parametro per la futura quantificazione del danno, ove la demolizione delle opere non sia possibile.
art. 2 Cost.
Il dovere di solidarietà e di comportamento corretto e in buona fede grava anche sul privato che partecipa al procedimento amministrativo.
Massime di principio
- Quando un provvedimento ampliativo, compreso un titolo edilizio in sanatoria, sia stato ottenuto sulla base di una falsa rappresentazione dei fatti imputabile al richiedente, l'amministrazione può annullarlo d'ufficio oltre il termine ordinario di dodici mesi previsto dall'art. 21-nonies, comma 1, l. 241/1990, purché la falsità emerga dall'istruttoria amministrativa; non è necessario un accertamento penale passato in giudicato.
- La falsa rappresentazione rilevante ai fini dell'art. 21-nonies, comma 2-bis, ricorre quando il privato abbia rappresentato uno stato preesistente diverso da quello reale, anche mediante dichiarazioni, reticenze o documenti fuorvianti, e tale condotta abbia impedito all'amministrazione un compiuto accertamento dei presupposti del provvedimento.
- Quando l'illegittimità del titolo ampliativo sia stata determinata dalla condotta decettiva del privato, l'interesse pubblico al ripristino della legalità è in re ipsa e l'amministrazione non è tenuta a svolgere una specifica comparazione tra tale interesse e l'affidamento del beneficiario o del terzo acquirente in buona fede; la tutela del terzo resta eventualmente esperibile nei confronti del dante causa sul piano civilistico.
- Il terzo acquirente estraneo al procedimento di rilascio del titolo può vantare un affidamento risarcibile quando abbia confidato senza colpa nella legittimità del provvedimento amministrativo e non fosse tenuto, in base all'ordinaria diligenza, a svolgere verifiche di legittimità che neppure l'amministrazione aveva compiuto.
- La concorrente falsità del privato che ha determinato il rilascio del titolo non esclude automaticamente la colpa dell'amministrazione nei confronti del terzo acquirente: il Comune risponde se, pur avendo rilevato incongruenze istruttorie, ha rilasciato il titolo senza effettuare verifiche ragionevoli e approfondite sui presupposti del provvedimento.
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