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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 05938/2026 del 12/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza di appello che confermava la condanna per truffa (art. 624 c.p.) e il risarcimento; dedotte plurime censure: (i) illegittimità dell'impulso del procedimento per deposito della querela tramite PDAP senza valida procura speciale e violazione dell'art. 24 comma 1 d.l. 137/2020 e norme connesse; (ii) insufficienza e vizio di motivazione circa la riconosciuta responsabilità, con richiamo alla necessità del dolo e all'elemento soggettivo del reato; (iii) vizio di motivazione nel riconoscimento della recidiva ex art. 99 c.p.; (iv) mancata valutazione e motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche; (v) contestazione del trattamento sanzionatorio applicato.

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso in parte fondato. Ha respinto le censure relative al deposito telematico della querela (primo motivo) e quelle relative all'insufficienza probatoria in ordine alla fattispecie di truffa (secondo motivo), confermando sostanzialmente l'accertamento di responsabilità: l'imputato, titolare della concessionaria, avrebbe indotto la vittima a saldare il prezzo pur non avendo la disponibilità del veicolo, ottenendo un ingiusto profitto di €19.250 e non consegnando il mezzo; la Corte d'appello aveva quindi correttamente confermato la condanna e la liquidazione del danno in complessivi €22.250. Tuttavia i motivi terzo e quarto sono stati ritenuti fondati: la Corte di appello non ha fornito adeguata motivazione sul riconoscimento della recidiva e non ha motivato il diniego delle attenuanti generiche. Per tali carenze la sentenza è annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna per nuova motivazione sui punti indicati; l'accertamento della responsabilità è invece considerato definitivo. Il quinto motivo è stato ritenuto assorbito.

Norme richiamate

  • art. 24 comma 1 d.l. 137/2020

    “il deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale presso gli uffici delle Procure della Repubblica presso i Tribunali avviene, esclusivamente, mediante deposito dal portale del processo penale telematico.”

    la norma dispone la modalità telematica per il deposito di taluni atti; la Corte ha ritenuto che detta previsione non esclude il deposito sul portale di una querela redatta e sottoscritta personalmente dalla persona offesa se inserita da soggetto qualificato e munito di incarico al deposito

  • D.M. 13 gennaio 2021

    ha previsto che la querela di cui all'art. 336 c.p.p. e la relativa procura speciale possono essere depositate sul portale; la Corte ha ritenuto che ciò non impedisce il deposito di querela redatta personalmente dalla persona offesa purché effettuato da soggetto qualificato

  • art. 87 comma 6-bis d.lgs. 150/2022

    conferma e cristallizza l'uso del sistema telematico introdotto in via emergenziale; la giurisprudenza viene interpretata in senso estensivo rispetto alla possibilità di deposito di atti personali della persona offesa

  • art. 336, 337 comma 1 e 333 comma 2 c.p.p.

    richiamati dalla difesa per sostenere che la querela può essere sporta personalmente o dal procuratore speciale; la Corte ha osservato che la giurisprudenza e la normativa non impongono un'interpretazione che escluda il deposito tramite procuratore delegato per il solo deposito

  • art. 122 c.p.p.

    norma che disciplina la procura speciale; la Corte ha ritenuto che l'assenza di una procura speciale per il mero deposito non rende automaticamente improcedibile l'azione quando la firma è autenticata dal difensore e la presentazione è effettuata da soggetto incaricato

  • art. 415-bis comma 3 c.p.p.

    richiamato nel contesto dell'ambito degli atti suscettibili di deposito telematico; la Corte conferma la compatibilità del deposito delle querela tramite PDAP nei casi esaminati

  • Sez. U, n. 26268 del 28/03/2013 (Cavalli) e Sez. 4, n. 51592 del 29/11/2023 (Noel)

    giurisprudenza citata a sostegno del principio secondo cui la querela sottoscritta con firma autenticata dal difensore non richiede ulteriori formalità per la presentazione ad opera di un soggetto diverso dal proponente

  • art. 111-bis c.p.p., come integrato dall'art. 2 comma 1 lett. a d.lvo 31/2024

    “gli atti che le parti e la persona offesa compie personalmente possono essere depositati anche con modalità non telematiche.”

    norma successiva che chiarisce che atti personali della persona offesa (es. querela) possono essere depositati anche in forma cartacea; la Corte la usa come conferma della possibilità di pluralità di modalità di deposito

  • art. 624 c.p.

    norma sulla truffa; la Corte richiama i principi di legittimità secondo i quali l'atto di disposizione patrimoniale può scaturire da artifici e raggiri anche se il danneggiato era a conoscenza di alcuni elementi, purché sia indotto in errore e posti in essere atti dispositivi

  • art. 99 c.p.

    disciplina la recidiva; la Corte ha ritenuto che il riconoscimento della recidiva richiede motivazione specifica che colleghi i precedenti alla attuale per giustificare l'accresciuta pericolosità

Massime di principio

  • Il deposito telematico di una querela sul PDAP non è automaticamente invalido se la querela è redatta e sottoscritta personalmente dalla persona offesa e inserita da un difensore o altro soggetto qualificato: la procura speciale per il mero deposito non sempre è necessaria se la firma è autenticata dal difensore.
  • La configurazione della truffa può fondarsi su artifici o raggiri che inducono la vittima a compiere un atto di disposizione patrimoniale anche se la vittima conosceva alcune circostanze (es. non proprietà del bene), quando il proponente ha creato l'apparenza di disponibilità e ha indotto il pagamento.
  • Il riconoscimento della recidiva richiede motivazione specifica: il giudice deve spiegare in che misura i precedenti siano significativi e collegabili all'attuale condotta per giustificare la maggiore pericolosità e l'aggravamento.
  • Il diniego o la concessione delle circostanze attenuanti generiche richiede valutazione motivata: l'omessa risposta a specifiche doglianze difensive su tale punto costituisce vizio di motivazione e può determinare annullamento con rinvio.
  • Se la Corte di merito omette di motivare su questioni puntuali sollevate in appello (recidiva, attenuanti), la Cassazione può annullare e rinviare la decisione per integrare la motivazione senza necessariamente rimettere in discussione l'accertamento di responsabilità, se questo è altrimenti definitivo.

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