Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 31447/2025 del 19/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha escluso la prescrizione perché non maturata alla data della sentenza impugnata; ha ritenuto generiche o manifestamente infondate le doglianze sulla responsabilità per ricettazione, sulla riqualificazione in incauto acquisto e sul trattamento sanzionatorio. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di ricettazione. Con il primo motivo ha dedotto l'omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, sostenendo che il termine fosse già maturato prima della decisione impugnata. La Corte ha però rilevato che, alla data della sentenza d'appello, il termine non era ancora decorso, essendo la prescrizione maturata solo successivamente, anche tenendo conto di 40 giorni di sospensione. Con il secondo motivo ha censurato la motivazione sull'affermazione di responsabilità, contestando in particolare l'elemento soggettivo del reato; la Cassazione ha ritenuto la doglianza non specifica, perché sostanzialmente reiterativa dei motivi già dedotti in appello e già disattesi. Con il terzo motivo ha chiesto la riqualificazione del fatto in incauto acquisto ex art. 712 c.p., ma la Corte ha escluso la possibilità di tale riqualificazione, avendo il giudice di merito correttamente ravvisato tutti gli elementi oggettivi e soggettivi della ricettazione. Infine, è stata dedotta l'eccessività della pena e l'omessa applicazione dell'attenuante di cui all'art. 648, comma 2, c.p.; la Corte ha ritenuto la censura infondata, valorizzando la discrezionalità del giudice di merito e la congrua motivazione fondata su elevata intensità del dolo e personalità dell'imputato, gravato da precedente specifico.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    Richiamato sia per il delitto di ricettazione sia per la circostanza attenuante speciale; la Corte afferma che la fattispecie ricettativa era integrata e che l'attenuante non era riconoscibile alla luce di dolo intenso e personalità dell'imputato.

  • art. 712 c.p.

    La riqualificazione in incauto acquisto è stata esclusa perché il fatto presentava gli elementi oggettivi e soggettivi della ricettazione, incompatibili con la contravvenzione.

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità, poiché meramente riproduttivo delle deduzioni già formulate in appello.

  • art. 129 c.p.p.

    La causa di non punibilità per prescrizione non può essere dichiarata quando il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e la prescrizione è maturata solo dopo la sentenza impugnata.

  • artt. 132 e 133 c.p.

    La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, da esercitare secondo i criteri legali di commisurazione e con motivazione congrua.

Massime di principio

  • La prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata non può essere rilevata in cassazione se il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, poiché manca un valido rapporto di impugnazione ai fini dell'art. 129 c.p.p.
  • Nel reato di ricettazione, l'elemento soggettivo può essere desunto anche da indizi indiretti, compresa l'omessa o non credibile indicazione della provenienza del bene, senza violare l'onere della prova o le garanzie difensive.
  • La riqualificazione del fatto in incauto acquisto è preclusa quando il giudice di merito abbia correttamente accertato la sussistenza di tutti gli elementi della ricettazione, sia oggettivi sia soggettivi.
  • Le doglianze in cassazione devono essere specifiche e realmente critiche rispetto alla decisione impugnata; la mera riproposizione dei motivi di appello già disattesi integra inammissibilità per difetto di specificità.
  • La commisurazione della pena, inclusa la valutazione delle attenuanti speciali, resta affidata alla discrezionalità del giudice di merito, purché la motivazione dia conto degli elementi rilevanti ex artt. 132 e 133 c.p.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.