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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37022/2022 del 16/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società ha impugnato un avviso di accertamento relativo alla TARSU per gli anni 2010-2015 emesso per conto del Comune. In primo grado e poi in appello il ricorso è stato respinto. In cassazione la contribuente ha dedotto, con due motivi, da un lato la violazione dell’art. 62 del d.lgs. 507/1993 sostenendo che, trattandosi di opificio industriale in cui si producono rifiuti speciali smaltiti a proprie spese, le relative superfici sarebbero escluse dalla tassa ex lege anche senza preventiva denuncia; dall’altro la violazione dell’art. 74 del d.lgs. 507/1993 e dell’art. 107 TUEL, assumendo la nullità dell’avviso perché sottoscritto dal Sindaco e non dal funzionario responsabile del tributo, in assenza di valida nomina.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché le cause di esclusione dalla TARSU non operano automaticamente: il contribuente deve denunciare preventivamente le aree esenti e provare i relativi presupposti; in mancanza della denuncia o variazione, la circostanza non può essere fatta valere in giudizio. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo perché il Sindaco, quale legale rappresentante dell’ente, può sottoscrivere gli avvisi impositivi in difetto di nomina del funzionario responsabile, e eventuali questioni interne di attribuzione non incidono sulla validità dell’atto. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa delle parti intimate; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 62 d.lgs. 507/1993

    le aree tassabili sono escluse solo se non possono produrre rifiuti per natura, uso o obiettiva inutilizzabilità e tali circostanze sono denunciate e documentate; la deroga non opera automaticamente e richiede onere di denuncia/informazione e prova del contribuente.

  • art. 70 d.lgs. 507/1993

    impone l'obbligo di denuncia o variazione, funzionale a portare a conoscenza del Comune i locali occupati e quelli per cui si invoca l'esenzione.

  • art. 74 d.lgs. 507/1993

    prevede la designazione del funzionario responsabile per l'attività organizzativa e per la sottoscrizione degli avvisi; la Corte ha però ritenuto che, in difetto di nomina, il Sindaco possa firmare l'avviso quale legale rappresentante dell'ente.

  • art. 107 d.lgs. 267/2000

    le eventuali interferenze del Sindaco con funzioni dirigenziali rilevano eventualmente sul piano interno, ma non determinano invalidità dell'avviso di accertamento.

  • art. 360 c.p.c.

    indicati come parametri formali dei motivi di ricorso per violazione di legge e vizio motivazionale.

  • art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002

    riconosciuti i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente principale.

  • art. 1, comma 17, l. 228/2012

    richiamato quale norma che inserisce il comma 1-quater all'art. 13 d.P.R. 115/2002.

Massime di principio

  • Le esclusioni o agevolazioni dalla tassa sui rifiuti, quando dipendono dalle caratteristiche dei locali o dalla produzione di rifiuti speciali, non operano automaticamente: il contribuente deve assolvere un onere di preventiva denuncia/informazione e poi fornire la prova dei presupposti concreti dell'esenzione.
  • La mancata indicazione in denuncia delle superfici per le quali si invoca l'esclusione dalla base imponibile non è sanabile in giudizio per gli anni già accertati, potendo rilevare solo per il futuro mediante nuova denuncia o variazione tempestiva.
  • In materia TARSU, l'amministrazione prova i fatti costitutivi dell'obbligazione tributaria; tuttavia, quando il contribuente pretende l'esclusione di specifiche aree dalla superficie tassabile, su di lui grava l'onere di allegare e dimostrare i fatti impeditivi o estintivi dell'imposizione.
  • L'avviso di accertamento tributario non è invalido per il solo fatto che sia sottoscritto dal Sindaco anziché dal funzionario responsabile, quando il Sindaco agisce quale legale rappresentante dell'ente e non emerga un concreto vizio che incida sulla riferibilità dell'atto all'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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