Cassazione Penale, Sentenza n. 24096/2025 del 30/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso in Cassazione avverso la conferma, da parte della Corte d'appello di Milano, della sentenza di condanna per: peculato (capo 2) per non aver versato €2.429,00 raccolti per diritti da versare a PRA e Motorizzazione; appropriazione indebita (capo 1) per somme pari a €33.857,31 destinate alla quota associativa A.C.I.; e plurime truffe (capi da 2 a 46, esclusi alcuni capi) per avere incassato somme dai clienti per pratiche automobilistiche senza eseguirle e consegnando documenti apparentemente conformi. Tasselli deduce vizi di diritto e di motivazione in ordine alla configurabilità dell'appropriazione indebita, alla qualifica di incaricato di pubblico servizio (peculato), alla relazione tra raggiri e peculato/truffa e alla quantificazione degli aumenti per continuazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso fondato solo con riferimento al reato di peculato (capo 2): ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente a quel capo perché "il fatto non sussiste". Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile (quindi confermate in capo all'imputato le condanne per appropriazione indebita e per le truffe contestate). Inoltre la Cassazione ha disposto la trasmissione degli atti ad altra Sezione della Corte d'appello di Milano per la rideterminazione della pena, per le correlate statuizioni civili e per la liquidazione delle spese del presente giudizio.
Norme richiamate
art. 314 cod. pen. (peculato)
Il peculato richiede che l'agente abbia la disponibilità (anche giuridica) della cosa o del denaro "per ragione del suo ufficio o servizio"; la condotta si consuma all'atto dell'interversio possessionis. La giurisprudenza esclude l'applicabilità del peculato d'uso al denaro, per la sua natura fungibile.
art. 227 Regolamento generale della contabilità dello Stato
Nella raccolta di denaro per conto dell'amministrazione pubblica il denaro deve essere versato tempestivamente (indicazione che, secondo la giurisprudenza citata, può rendere istantanea la consumazione del peculato al momento della mancata restituzione entro il termine previsto).
L. 26 aprile 1990, n. 86 (riforma citata)
Riferimento alla riforma che ha inciso sull'assetto normativo e interpretativo del peculato; la Corte richiama la giurisprudenza successiva alla riforma per delimitare la nozione di possesso/disponibilità ai fini del reato.
Massime di principio
- Per distinguere peculato da truffa conta come il soggetto ha acquisito il possesso: se il denaro era nella disponibilità dell'agente per ragione del servizio, la mancata restituzione tende al peculato; se il possesso è stato ottenuto tramite artifizi/raggiri finalizzati a procurarsi il denaro, si configura la truffa.
- La disponibilità richiesta per il peculato può essere anche di natura giuridica (non necessariamente la detenzione materiale), ma non può essere interpretata così ampiamente da comprendere semplici diritti di credito o rapporti obbligatori che non conferiscano i poteri 'uti dominus'.
- Il peculato su denaro si consuma al momento in cui, secondo norme o prassi, il denaro passato nelle mani dell'incaricato avrebbe dovuto essere riversato alla pubblica amministrazione (termine spesso ravvicinato o immediato).
- Il peculato d'uso non è applicabile al denaro: la natura fungibile del denaro esclude l'ipotesi attenuata del peculato d'uso prevista per cose differenti dal denaro.
- In giudizio è essenziale provare in modo documentale e preciso la circostanza della disponibilità pubblica delle somme (es. ricevute, flussi contabili, norme/mandati di riscossione) quando si addebita il peculato; mere affermazioni difensive generiche sono deboli.
- Quando la condotta fraudolenta è preventiva e finalizzata esclusivamente a farsi consegnare il denaro (e non a mascherare una già esistente disponibilità dell'agente), la qualificazione più adeguata è la truffa e non il peculato.
- In casi analoghi la difesa dovrebbe mirare a dimostrare che le somme erano acquisite tramite rapporto privatistico con i clienti o che l'agente non aveva poteri tali da disporre del denaro "uti dominus", per escludere il requisito soggettivo del peculato.
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