Ordinanza n. 247/2026 - Parma, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della licenza di porto di fucile per tiro a volo notificato il 17 marzo 2025
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego della Questura di Reggio Emilia, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Il diniego era fondato sulla precedente condanna, risalente al 2002, per porto abusivo di armi, nonché su una successiva diffida orale del 3 settembre 2020 per stalking, a seguito di esposto della persona lesa. La condanna era stata oggetto di riabilitazione l’11 luglio 2024. In sede cautelare il ricorrente ha rappresentato il pregiudizio derivante dall’avvicinarsi della scadenza dell’indennità di disoccupazione e ha prospettato l’aspirazione professionale a diventare guardia giurata, sostenendo che il diniego della licenza per tiro a volo avrebbe potuto costituire un impedimento alla futura richiesta di autorizzazione al Prefetto.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto che il titolo richiesto fosse il porto di fucile per tiro a volo, di competenza del Questore, e non l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vigilanza privata, di competenza del Prefetto. Il Collegio ha ricondotto la valutazione di affidabilità nell’uso delle armi all’esercizio di un potere discrezionale e cautelare dell’autorità di pubblica sicurezza ai sensi dell’art. 43, comma 2, TULPS, nel quadro dell’ambito vincolato di diniego previsto dall’art. 11 TULPS. Ha ritenuto il provvedimento impugnato pienamente compatibile con la valutazione precauzionale richiesta in materia di armi e adeguatamente motivato in relazione a entrambi gli elementi considerati dall’amministrazione: la condanna per una condotta specificamente attinente al porto abusivo di armi, pur riabilitata, e il più recente episodio di stalking, ritenuto incompatibile, sul piano precauzionale, con il rilascio di titoli autorizzatori in materia di armi. La riabilitazione non è stata considerata impeditiva della valutazione dell’episodio quale elemento di analisi dell’affidabilità. È stato inoltre escluso, nella fase cautelare, un danno attuale, grave e irreparabile, trattandosi di un titolo richiesto per mero utilizzo sportivo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di euro 1.000 in favore dell’amministrazione resistente per le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
Il giudizio di affidabilità o non affidabilità nell’uso delle armi attiene ad una valutazione cautelare che spetta all’Autorità pubblica, ex art. 43, 2° comma, TULPS, nell’esercizio di poteri discrezionali
La valutazione sull’affidabilità del richiedente nell’uso delle armi costituisce esercizio di potere discrezionale e cautelare dell’autorità pubblica; il giudice amministrativo ne verifica la ragionevolezza e la compatibilità con la finalità preventiva, senza sostituirsi all’amministrazione.
nell’esercizio di poteri discrezionali (con ampliamento dell’ambito vincolato, di diniego, previsto all’ art. 11 TULPS)
Il potere discrezionale di valutazione dell’affidabilità opera in un contesto nel quale l’art. 11 TULPS amplia l’ambito dei casi in cui il diniego del titolo autorizzatorio è doveroso.
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.
La domanda è stata esaminata nel rito cautelare previsto dall’art. 55 c.p.a.; il rigetto è dipeso dall’insussistenza sia di un’apprezzabile fumus di illegittimità sia di un danno attuale, grave e irreparabile.
Massime di principio
- La valutazione dell’affidabilità del richiedente nell’uso delle armi costituisce una valutazione cautelare e discrezionale dell’autorità di pubblica sicurezza, finalizzata alla prevenzione dei rischi connessi al rilascio del titolo.
- Una condanna per una condotta specificamente attinente al porto abusivo di armi può permanere quale elemento di valutazione dell’affidabilità del richiedente anche dopo la riabilitazione, senza che quest’ultima imponga automaticamente il rilascio della licenza.
- Anche fatti successivi non sfociati in una condanna, ove caratterizzati da particolare delicatezza e adeguatamente considerati dall’amministrazione, possono concorrere alla valutazione precauzionale di inaffidabilità nell’uso delle armi.
- Nella fase cautelare, il diniego di una licenza richiesta per il mero utilizzo sportivo delle armi non determina, di per sé, un danno attuale, grave e irreparabile idoneo a giustificare la sospensione del provvedimento.
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