Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 21590/2025 del 27/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il contribuente ha impugnato un'intimazione di pagamento relativa a tre cartelle presupposte, concernenti omessi versamenti di imposta di registro per gli anni 1995 e 1996 e di IVA per l'anno 1998. Dopo il rigetto in primo grado e la conferma in appello, ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) ha denunciato l'erronea applicazione delle regole sul disconoscimento delle copie della relata di notifica della cartella esattoriale, sostenendo che, contestata la conformità delle copie, avrebbe dovuto essere prodotto l'originale; 2) ha censurato la mancata produzione della cartella di pagamento, assumendo un obbligo dell'Amministrazione di conservarla e depositarla in giudizio; 3) ha eccepito la prescrizione della pretesa erariale, sostenendo che il termine fosse quinquennale e non decennale, con decorrenza tale da rendere estinta la pretesa prima della notifica degli atti di riscossione successivi.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili tutti e tre i motivi ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., osservando che la CTR si era conformata a orientamenti consolidati: l'avviso di ricevimento o la copia della relata, se prodotti dall'agente della riscossione e non specificamente e circostanziatamente disconosciuti, sono idonei a provare la notifica; non vi è un generale onere di produrre la cartella di pagamento quando la notificazione sia provata con la documentazione acquisita; il credito tributario in questione è soggetto a prescrizione decennale, non quinquennale. La parte ricorrente è stata inoltre condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per il riparto dell'onere probatorio; la Corte lo applica nel senso che, una volta prodotta documentazione idonea a provare la notifica, il disconoscimento della controparte deve essere specifico e circostanziato.

  • art. 2719 c.c.

    La contestazione della conformità della copia all'originale deve essere specifica; il giudice valuta le difformità dedotte e non può escludere automaticamente efficacia probatoria alla copia.

  • art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato nel motivo del ricorrente sulle notifiche tributarie, ma la Corte ribadisce che la notifica può essere provata con l'avviso di ricevimento o la relata prodotta in copia conforme.

  • art. 26, comma 4, del d.P.R. n. 602 del 1973

    La Corte lo richiama in relazione alle modalità di notifica della cartella e alla sufficienza probatoria della documentazione prodotta dall'agente della riscossione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale invocata per i vizi di violazione di legge dedotti in ricorso.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Il ricorso è dichiarato inammissibile perché le censure non si confrontano con orientamenti della Corte consolidati e la decisione impugnata vi si è conformata.

  • art. 2948 c.c.

    Esclusa l'applicabilità del termine quinquennale alle imposte oggetto di causa, perché la prestazione tributaria non è considerata periodica in senso civilistico.

  • art. 2946 c.c.

    Applicato il termine ordinario decennale alla riscossione dei crediti erariali per IRPEF e IVA, in mancanza di una disciplina speciale più breve.

  • art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per il raddoppio/ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Richiamato come norma che ha inserito il presupposto processuale per l'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • In tema di notifica della cartella esattoriale, la produzione in giudizio della copia fotostatica dell'avviso di ricevimento o della relata di notifica, se munita dell'attestazione di conformità e non oggetto di specifico disconoscimento, è idonea a provare l'avvenuta notificazione del titolo presupposto dell'intimazione di pagamento.
  • Il disconoscimento della copia ex art. 2719 c.c. non può essere generico: deve indicare i documenti contestati, le difformità rispetto all'originale e deve essere supportato da elementi idonei, altrimenti la copia conserva efficacia probatoria.
  • Quando la notifica della cartella sia effettuata nelle forme ordinarie o tramite messo notificatore, la prova della notificazione può essere fornita senza produrre integralmente la cartella, essendo sufficiente la documentazione notificatoria o l'estratto di ruolo, se il documento consente di ricostruire il contenuto essenziale dell'atto.
  • I crediti tributari per imposte come IRPEF e IVA, in difetto di una previsione speciale di termine più breve, soggiacciono alla prescrizione ordinaria decennale e non alla prescrizione quinquennale prevista per le obbligazioni periodiche.
  • La prestazione tributaria non è assimilabile, ai fini dell'art. 2948 c.c., a un'obbligazione periodica in senso civilistico, poiché ogni periodo d'imposta dà luogo a un'autonoma obbligazione con propria verifica dei presupposti impositivi.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneNotificazioniProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.