Cassazione Civile, Ordinanza n. 21590/2025 del 27/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il contribuente ha impugnato un'intimazione di pagamento relativa a tre cartelle presupposte, concernenti omessi versamenti di imposta di registro per gli anni 1995 e 1996 e di IVA per l'anno 1998. Dopo il rigetto in primo grado e la conferma in appello, ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) ha denunciato l'erronea applicazione delle regole sul disconoscimento delle copie della relata di notifica della cartella esattoriale, sostenendo che, contestata la conformità delle copie, avrebbe dovuto essere prodotto l'originale; 2) ha censurato la mancata produzione della cartella di pagamento, assumendo un obbligo dell'Amministrazione di conservarla e depositarla in giudizio; 3) ha eccepito la prescrizione della pretesa erariale, sostenendo che il termine fosse quinquennale e non decennale, con decorrenza tale da rendere estinta la pretesa prima della notifica degli atti di riscossione successivi.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili tutti e tre i motivi ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., osservando che la CTR si era conformata a orientamenti consolidati: l'avviso di ricevimento o la copia della relata, se prodotti dall'agente della riscossione e non specificamente e circostanziatamente disconosciuti, sono idonei a provare la notifica; non vi è un generale onere di produrre la cartella di pagamento quando la notificazione sia provata con la documentazione acquisita; il credito tributario in questione è soggetto a prescrizione decennale, non quinquennale. La parte ricorrente è stata inoltre condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
Richiamato per il riparto dell'onere probatorio; la Corte lo applica nel senso che, una volta prodotta documentazione idonea a provare la notifica, il disconoscimento della controparte deve essere specifico e circostanziato.
art. 2719 c.c.
La contestazione della conformità della copia all'originale deve essere specifica; il giudice valuta le difformità dedotte e non può escludere automaticamente efficacia probatoria alla copia.
art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato nel motivo del ricorrente sulle notifiche tributarie, ma la Corte ribadisce che la notifica può essere provata con l'avviso di ricevimento o la relata prodotta in copia conforme.
art. 26, comma 4, del d.P.R. n. 602 del 1973
La Corte lo richiama in relazione alle modalità di notifica della cartella e alla sufficienza probatoria della documentazione prodotta dall'agente della riscossione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale invocata per i vizi di violazione di legge dedotti in ricorso.
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
Il ricorso è dichiarato inammissibile perché le censure non si confrontano con orientamenti della Corte consolidati e la decisione impugnata vi si è conformata.
art. 2948 c.c.
Esclusa l'applicabilità del termine quinquennale alle imposte oggetto di causa, perché la prestazione tributaria non è considerata periodica in senso civilistico.
art. 2946 c.c.
Applicato il termine ordinario decennale alla riscossione dei crediti erariali per IRPEF e IVA, in mancanza di una disciplina speciale più breve.
art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per il raddoppio/ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Richiamato come norma che ha inserito il presupposto processuale per l'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di notifica della cartella esattoriale, la produzione in giudizio della copia fotostatica dell'avviso di ricevimento o della relata di notifica, se munita dell'attestazione di conformità e non oggetto di specifico disconoscimento, è idonea a provare l'avvenuta notificazione del titolo presupposto dell'intimazione di pagamento.
- Il disconoscimento della copia ex art. 2719 c.c. non può essere generico: deve indicare i documenti contestati, le difformità rispetto all'originale e deve essere supportato da elementi idonei, altrimenti la copia conserva efficacia probatoria.
- Quando la notifica della cartella sia effettuata nelle forme ordinarie o tramite messo notificatore, la prova della notificazione può essere fornita senza produrre integralmente la cartella, essendo sufficiente la documentazione notificatoria o l'estratto di ruolo, se il documento consente di ricostruire il contenuto essenziale dell'atto.
- I crediti tributari per imposte come IRPEF e IVA, in difetto di una previsione speciale di termine più breve, soggiacciono alla prescrizione ordinaria decennale e non alla prescrizione quinquennale prevista per le obbligazioni periodiche.
- La prestazione tributaria non è assimilabile, ai fini dell'art. 2948 c.c., a un'obbligazione periodica in senso civilistico, poiché ogni periodo d'imposta dà luogo a un'autonoma obbligazione con propria verifica dei presupposti impositivi.
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