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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13166/2026 del 10/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato in cassazione una sentenza di applicazione della pena su richiesta emessa dal giudice dell'udienza preliminare, con la quale era stata applicata la pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione per detenzione a fini di cessione a terzi di ingenti quantità di hashish, in concorso ex art. 110 c.p. e con aggravanti previste dall'art. 73, commi 1 e 4, e art. 80, comma 2, D.P.R. 309/1990. Con un unico motivo ha dedotto vizio di motivazione in relazione all'art. 129 c.p.p., sostenendo in sostanza che il giudice avrebbe dovuto rilevare cause di proscioglimento immediato. La Corte ha rilevato che, trattandosi di ricorso avverso sentenza ex art. 444 c.p.p., l'impugnazione era proponibile solo per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; il vizio dedotto non rientrava tra essi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta, sono deducibili solo i motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Il motivo proposto, fondato sul vizio di motivazione in ordine all'art. 129 c.p.p., è stato reputato non consentito. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    disciplina la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti; il ricorso avverso tale decisione è soggetto a limiti specifici.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    consente il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento soltanto per motivi tassativi: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    indica il rito camerale applicabile al ricorso trattato dalla Corte.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, se non vi è assenza di colpa.

  • art. 129 c.p.p.

    norma invocata dal ricorrente per sostenere l'obbligo di immediata declaratoria di cause di non punibilità; la doglianza è stata ritenuta non deducibile nel ricorso contro patteggiamento.

  • art. 110 c.p.

    concorso di persone nel reato, richiamato nel capo di imputazione.

  • art. 73, commi 1 e 4, D.P.R. 309/1990.

    fattispecie di detenzione illecita di sostanza stupefacente ai fini di cessione; nel caso riferita all'hashish e alle ingenti quantità.

  • art. 80, comma 2, D.P.R. 309/1990.

    aggravante prevista in materia di stupefacenti, richiamata nel titolo di reato.

  • art. 444 c.p.p.

    sentenza emessa ai sensi del patteggiamento.

  • Corte cost. n. 186 del 13/06/2000

    richiamata per escludere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, rilevante ai fini della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta le censure proponibili in cassazione sono solo quelle espressamente previste dalla legge; non è ammesso dedurre in modo generico vizi di motivazione o questioni estranee ai limiti dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
  • La deduzione dell'omessa applicazione dell'art. 129 c.p.p. non costituisce, di per sé, motivo autonomamente ammissibile contro una sentenza di patteggiamento, se non si innesta nei motivi tassativi consentiti dalla disciplina speciale.
  • Quando il ricorso è inammissibile per ragioni oggettive e non emerge assenza di colpa nella proposizione, alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativiSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiInutilizzabilità della prova

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