Sentenza n. 676/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento della determinazione dirigenziale del Comune di Ferno n. 184 del 28 marzo 2025 di aggiudicazione della procedura negoziata C.I.G. B4B9206999 per l’affidamento dei lavori consistenti in un “Intervento 03A E 03B rigenerazione urbana e recupero del patrimonio edilizio esistente Via Roma e Piazza Dante nel Comune di Ferno - restauro e recupero funzionale immobile di Via Roma 29 e realizzazione nuovo parcheggio - CUP I13D21002310006”; di ogni altro atto a essa presupposto, connesso e conseguente, con particolare riferimento: - ai paragrafi della lettera di invito intitolati “Criterio di aggiudicazione” e “Apertura offerte - svolgimento della procedura di gara”, nella parte in cui prevedono l’esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque; - al Decreto n. 1 del 9 gennaio 2025 con il quale il Responsabile del Servizio ha disposto la riapertura dei termini per la presentazione delle offerte; al verbale delle operazioni di gara prot. 7284 del 26 marzo 2025, nella parte in cui il R.U.P.: (i) ha valutato le offerte pervenute dopo la scadenza del 18 dicembre 2024; (ii) ha disposto l’esclusione della ricorrente ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. n. 36 del 2023 e (iii) ha proposto l’aggiudicazione dell’appalto a Ediltortora S.r.l.; - alla comunicazione di aggiudicazione in data 2 aprile 2025; - alla comunicazione ex art. 36, comma 1, del D. Lgs. n. 36 del 2023 del 2 aprile 2025; della nota prot. 9259 del 22 aprile 2025, con la quale il R.U.P. ha respinto l’istanza di annullamento degli atti della procedura negoziata, formulata dalla della ricorrente il 16 aprile 2025; - in via subordinata, per l’accertamento della sussistenza dei presupposti per classificare l’offerta presentata da DE.BO 3 S.r.l. al primo posto della graduatoria della procedura negoziata, nonché del conseguente obbligo del Comune di Ferno di provvedere all’aggiudicazione dei lavori in favore della società ricorrente e alla stipulazione del relativo contratto; - in ulteriore subordine, per la declaratoria di inefficacia del contratto, eventualmente stipulato nelle more fra il Comune di Ferno e la controinteressata Ediltortora S.r.l., di affidamento dei lavori sopra indicati e per il consequenziale accertamento dell’obbligo per la Stazione appaltante di disporre, ai sensi dell’art. 124 cod. proc. amm., l’aggiudicazione dell’appalto in oggetto in favore della ricorrente e comunque il suo subentro nei lavori, con conseguente ordine alla stessa Amministrazione di procedere in tal senso; - ovvero, in estremo subordine, per la condanna del Comune di Ferno al risarcimento per equivalente del danno subito dalla ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione della procedura negoziata per lavori di rigenerazione urbana, nonché riapertura dei termini di presentazione delle offerte, esclusione dell'offerta della ricorrente e atti connessi
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione a un'altra impresa e, in via principale, il provvedimento di riapertura dei termini per la presentazione delle offerte. Ha sostenuto che i malfunzionamenti della piattaforma informatica fossero successivi alla riapertura dei termini o riferibili a un diverso operatore, che la concorrente segnalante fosse incorsa in negligenza e non avesse dimostrato l'effettivo tentativo di caricare l'offerta, che la proroga di due giorni fosse sproporzionata e che la riapertura violasse l'art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023, i principi di buona fede, autoresponsabilità e par condicio. Ha inoltre contestato l'esclusione automatica dell'offerta anomala ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. n. 36/2023, deducendo il contrasto della disciplina interna con l'art. 69 della direttiva 2014/24/UE. Con i motivi aggiunti ha dedotto anche la violazione del principio del risultato e l'irrazionalità della scelta amministrativa, assumendo che la riapertura avrebbe potuto impedire il rispetto del termine annuale previsto per l'esecuzione dei lavori e l'accesso a fondi regionali. In subordine sono state proposte domande di aggiudicazione, subentro e risarcimento del danno.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti, ritenendo infondate le censure sulla riapertura dei termini e inammissibile per carenza di interesse la censura relativa all'esclusione automatica delle offerte anomale. Dagli atti risultava che il portale era stato parzialmente indisponibile il 16 e il 18 dicembre 2024, cioè durante il termine originario; l'operatore impossibilitato a caricare l'offerta aveva segnalato il problema immediatamente dopo la scadenza; il sito comunale riportava inoltre erroneamente una diversa data di scadenza. La stazione appaltante aveva quindi correttamente riaperto i termini prima di conoscere il contenuto delle offerte. La proroga di due giorni è stata ritenuta proporzionata, perché commisurata sia al termine originario di sette giorni sia alla durata del malfunzionamento. Non è stato ravvisato alcun indebito vantaggio per l'aggiudicataria, che aveva ricaricato lo stesso documento di offerta economica già generato durante il periodo originario. Il TAR ha escluso la necessità di una prova ulteriore del tentativo di caricamento, essendo accertato il malfunzionamento oggettivo della piattaforma in una fascia temporale rilevante. La censura sull'art. 54 del d.lgs. n. 36/2023 è stata dichiarata inammissibile per carenza di interesse, poiché anche senza il meccanismo di esclusione automatica la migliore offerta sarebbe stata quella di un'altra concorrente, con ribasso del 17,89%, superiore al 17,17% della ricorrente. È stata respinta anche la censura sul principio del risultato, ritenuto non interferente con l'esigenza di garantire la par condicio e di non imputare agli operatori le conseguenze del malfunzionamento della piattaforma. È stata conseguentemente respinta la domanda risarcitoria, essendo legittima e non lesiva la condotta amministrativa. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite, liquidate in 3.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 92, comma 2, lett. c, d.lgs. 36/2023
le previsioni contenute nel Codice dei contratti pubblici ... impongono la proroga dei termini di presentazione delle offerte nei casi di comprovato malfunzionamento, pur se temporaneo, delle piattaforme
Il malfunzionamento oggettivo e comprovato della piattaforma impone la proroga o riapertura dei termini, senza che il concorrente debba dimostrare ulteriormente di avere tentato il caricamento dell'offerta.
art. 25, comma 2, d.lgs. 36/2023
La disposizione è richiamata dalla ricorrente, ma il giudice ritiene legittima la riapertura dei termini in presenza del malfunzionamento della piattaforma.
art. 54 d.lgs. 36/2023
La censura relativa all'esclusione automatica delle offerte anomale è inammissibile per carenza di interesse, perché anche eliminando tale meccanismo la ricorrente non avrebbe conseguito l'aggiudicazione.
art. 69 direttiva 2014/24/UE
La questione di compatibilità della disciplina nazionale sull'esclusione automatica delle offerte anomale non è esaminata nel merito per difetto di interesse concreto, non potendo comunque la ricorrente risultare prima in graduatoria.
art. 124 c.p.a.
È richiamato per la domanda subordinata di inefficacia del contratto e subentro, non accolta in conseguenza del rigetto della domanda di annullamento.
Massime di principio
- Quando una piattaforma telematica utilizzata per una gara pubblica presenta un malfunzionamento oggettivo e comprovato durante il termine di presentazione delle offerte, la stazione appaltante deve prorogare o riaprire i termini per tutti i potenziali partecipanti, senza poter imputare agli operatori le conseguenze del disservizio.
- La riapertura dei termini disposta a seguito di un malfunzionamento della piattaforma è legittima se adottata prima della conoscenza del contenuto delle offerte, così da salvaguardare la par condicio e l'integrità della procedura.
- La durata della proroga deve essere valutata in rapporto sia al termine originariamente previsto sia alla durata e alla portata concreta del malfunzionamento; una proroga pari al periodo di indisponibilità può essere ritenuta proporzionata.
- In presenza di un malfunzionamento oggettivo della piattaforma, l'operatore impedito non è tenuto a fornire una prova ulteriore dell'effettivo tentativo di caricamento dell'offerta, quando il disservizio sia accertato in una fascia temporale rilevante ai fini della scadenza.
- La censura relativa alla legittimità dell'esclusione automatica dell'offerta anomala è inammissibile per carenza di interesse quando, anche eliminando tale meccanismo, l'impresa ricorrente non conseguirebbe comunque il primo posto in graduatoria.
- Il principio del risultato nella contrattualistica pubblica non consente di sacrificare la par condicio né di addossare agli operatori economici le conseguenze di un malfunzionamento della piattaforma telematica, al solo fine di accelerare la conclusione della procedura o l'esecuzione dell'appalto.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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