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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27658/2025 del 16/10/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dal diniego, poi contestato in giudizio, dell'assegno per il nucleo familiare (ANF) per il periodo 1.1.2017-31.12.2019, chiesto da un soggetto che assumeva di averne diritto alle stesse condizioni dei cittadini italiani in forza della disciplina europea sui soggiornanti di lungo periodo. In primo grado il tribunale aveva accolto la domanda, mentre la corte d'appello, su impugnazione dell'INPS, aveva riformato la decisione ritenendo non provato il requisito reddituale richiesto per l'accesso alla prestazione, da riferire non solo al richiedente ma all'intero nucleo familiare. Nel ricorso per cassazione il ricorrente deduceva violazione dell'art. 2 l. n. 153/1988 e dell'art. 12 preleggi, nonché della direttiva 2003/109/CE e della sentenza CGUE 25.11.2020, causa C-303/2019, sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente preteso un'autocertificazione dei redditi del nucleo familiare non prevista dalla disciplina dell'ANF, non bastando — a suo dire — la dichiarazione dei redditi (730), e che il requisito reddituale sarebbe una mera condizione di erogazione e non un elemento costitutivo del diritto. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché volto, in sostanza, a contestare l'accertamento di fatto e la valutazione probatoria compiuti nei gradi di merito, coperti da doppia conforme, oltre che per difetto di specifica confrontazione con la ratio decidendi e per mancata riproduzione della parte rilevante della documentazione reddituale; ha aggiunto che, comunque, il motivo era infondato poiché la giurisprudenza di legittimità richiede che l'interessato provi sia l'effettivo svolgimento di attività lavorativa sia la sussistenza del requisito reddituale previsto dall'art. 2, comma 10, l. n. 153/1988, e che l'assegno non spetta se la quota di redditi da lavoro dipendente, pensione o altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente è inferiore al 70% del reddito complessivo del nucleo familiare. Nel caso concreto la corte d'appello aveva accertato l'assenza di prova del reddito del nucleo familiare, in particolare della parte residente all'estero. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso e, comunque, ne ha rilevato l'infondatezza nel merito. Ha confermato la decisione della corte d'appello che aveva negato l'ANF per difetto di prova del requisito reddituale del nucleo familiare. Conseguentemente ha rigettato il ricorso, condannando il ricorrente alla rifusione delle spese di legittimità e dando atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 2 l. n. 153/1988

    L'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare presuppone la prova dell'effettivo svolgimento di attività lavorativa e della sussistenza del requisito reddituale; il reddito rilevante è quello del nucleo familiare e l'assegno non spetta se la quota di redditi da lavoro dipendente, pensione o altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente è inferiore al 70% del reddito complessivo.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    Invocato dal ricorrente per sostenere l'interpretazione della norma interna in conformità alla disciplina sovranazionale; la Corte non accoglie la censura.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    La censura è stata proposta come violazione di legge, ma la Corte ha ritenuto che in concreto mirasse a sollecitare una nuova valutazione del fatto e delle prove.

  • dir. 2003/109/CE

    Invocata dal ricorrente per sostenere il diritto all'ANF alle stesse condizioni dei cittadini italiani; la Corte non ravvisa una violazione utile ad accogliere il ricorso.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Per l'assegno per il nucleo familiare l'interessato deve allegare e provare sia l'effettivo svolgimento di attività lavorativa sia il requisito reddituale previsto dalla legge; la mancanza di prova su tali presupposti comporta il rigetto della domanda.
  • Il requisito reddituale dell'ANF non è un mero elemento accessorio di quantificazione, ma un presupposto costitutivo del diritto alla prestazione, da verificarsi con riguardo all'intero nucleo familiare.
  • In sede di legittimità, non è deducibile come violazione di legge una censura che, sotto veste giuridica, miri in realtà a contestare l'accertamento di fatto e la valutazione delle prove compiute dai giudici di merito, specie in presenza di doppia conforme.
  • Il ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata e indicare in modo puntuale gli atti o i documenti rilevanti su cui fonda la censura; in difetto, la doglianza è inammissibile.
  • Quando la prestazione è ancorata a un requisito reddituale riferito al nucleo familiare, la prova deve riguardare anche i redditi dei componenti del nucleo, compresi quelli residenti all'estero, se rilevanti ai fini del diritto invocato.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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