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Sentenza

Sentenza n. 231/2026 - Parma, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500748

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-diniego formatosi sull’istanza di accesso agli atti del procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno di lungo periodo per motivi familiari

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il silenzio-diniego formatosi sull’istanza di accesso presentata il 4 novembre 2025, avente a oggetto la documentazione relativa alla domanda di rinnovo del permesso di soggiorno di lungo periodo per motivi familiari presentata il 10 novembre 2020. Ha dedotto, da un lato, la violazione dei principi di celerità, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa e, dall’altro, la violazione dei principi di trasparenza, buon andamento e imparzialità, lamentando l’assenza di motivazione del diniego. Ha inoltre dedotto la violazione degli artt. 3 e 25, comma 3, l. 241/1990 e dell’art. 9 d.P.R. 184/2006, nonché la lesione del diritto di accesso difensivo previsto dall’art. 24, comma 7, l. 241/1990, in relazione alla necessità di conoscere gli atti per tutelare la propria posizione connessa alla regolarità del soggiorno in Italia. Il ricorrente ha chiesto anche l’ostensione dei documenti, la nomina di un commissario ad acta in caso di inerzia e, in sede cautelare, misure riferite al rinnovo del permesso di soggiorno. Le misure cautelari monocratiche e collegiali sono state respinte; il giudizio di merito ha riguardato la domanda di accesso.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha qualificato la pretesa come accesso difensivo ex art. 24, comma 7, l. 241/1990 e ha ritenuto sussistente un interesse diretto, concreto e attuale, collegato a una situazione giuridicamente tutelata. La documentazione richiesta era individuata in modo sufficientemente preciso, nella disponibilità della Questura e strettamente connessa alla tutela della posizione del ricorrente relativa al rinnovo del permesso di soggiorno. Il giudice ha richiamato il principio secondo cui il richiedente deve rappresentare il nesso di strumentalità necessaria tra documenti e tutela dell’interesse giuridico, senza dover dimostrare preventivamente la decisività o l’utilità probatoria del documento in un eventuale giudizio. Tali valutazioni spettano, se del caso, al giudice del giudizio principale e non all’amministrazione o al giudice dell’accesso, salvo l’ipotesi di assoluta mancanza di collegamento o di accesso pretestuoso. È stato quindi dichiarato illegittimo il silenzio-diniego ed è stato accertato il diritto all’ostensione, nei limiti della richiesta e impregiudicata la motivata applicazione dei limiti e delle esclusioni dell’art. 24 l. 241/1990. La Questura è stata ordinata di consentire l’accesso entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’eventuale inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il Prefetto di Parma, con facoltà di delega, operativo dopo l’infruttuosa scadenza del termine e la comunicazione del ricorrente. La Questura è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori e refusione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 25, comma 4, l. 241/1990

    Il decorso del termine sull’istanza di accesso ha determinato il silenzio-diniego impugnabile; nel caso concreto il silenzio è stato dichiarato illegittimo.

  • artt. 22 ss. l. 241/1990

    Costituiscono la disciplina generale del diritto di accesso documentale esercitato dal ricorrente.

  • art. 24, comma 7, l. 241/1990

    L’accesso è riconosciuto quando la conoscenza dei documenti è necessaria per curare o difendere interessi giuridici; nel caso concreto il nesso di strumentalità è stato ritenuto sussistente.

  • art. 24 l. 241/1990

    Esclusione dal diritto di accesso

    L’ordine di ostensione resta soggetto ai limiti e alle esclusioni applicabili, purché motivatamente verificati dall’amministrazione.

  • art. 116 c.p.a.

    Disciplina il giudizio in materia di accesso agli atti amministrativi.

  • art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.

    In caso di accoglimento del ricorso il giudice, nei limiti della domanda (…) dispone le misure idonee ad assicurare l’attuazione del giudicato e delle pronunce non sospese, compresa la nomina di un commissario ad acta

    Consente al giudice di ordinare le misure attuative e di nominare già in sede di cognizione un commissario ad acta, con effetto dalla scadenza del termine assegnato per l’ottemperanza.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato quale fondamento costituzionale della tutela difensiva posta a base dell’istanza di accesso.

  • art. 113 Cost.

    Richiamato quale fondamento della tutela giurisdizionale contro l’azione amministrativa.

  • artt. 1 e 2 l. 241/1990

    Invocati dal ricorrente in relazione ai principi di celerità, efficienza, economicità e obbligo di conclusione dell’azione amministrativa; il giudice ha deciso la controversia sulla base della disciplina dell’accesso difensivo.

Massime di principio

  • Nel giudizio sull’accesso difensivo, il richiedente deve rappresentare in modo puntuale e specifico il nesso di strumentalità necessaria tra i documenti richiesti e la cura o difesa di una situazione giuridica tutelata; non è invece tenuto a dimostrare preventivamente la lesione della posizione giuridica o la sicura decisività del documento in un eventuale giudizio principale.
  • L’interesse all’accesso difensivo è diretto, concreto e attuale quando i documenti richiesti sono individuati, sono nella disponibilità dell’amministrazione e risultano strettamente collegati alla tutela della posizione giuridica del richiedente, anche se il giudizio principale non è ancora stato instaurato.
  • L’amministrazione detentrice dei documenti e il giudice del giudizio di accesso non devono valutare l’ammissibilità, l’influenza o la decisività della documentazione nell’eventuale giudizio principale; tale valutazione compete al giudice investito di quel giudizio, salvo l’assoluta mancanza di collegamento tra documenti ed esigenze difensive o l’uso pretestuoso dell’accesso.
  • L’accoglimento della domanda di accesso può essere accompagnato dall’ordine all’amministrazione di provvedere entro un termine determinato e dalla contestuale nomina di un commissario ad acta, destinato a operare in caso di successiva inottemperanza.
  • L’ordine di ostensione degli atti non esclude l’applicazione dei limiti e delle esclusioni previste dall’art. 24 l. 241/1990, che devono tuttavia essere applicati dall’amministrazione in modo motivato.

Come è indicizzato

MaterieAccesso difensivoPermesso di soggiornoGiudizio di ottemperanza
RamiAccesso e trasparenzaImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTrasparenza e pubblicitàLegittimazione e interesse a ricorrereOttemperanza e commissario ad actaTutela del terzo

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