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Ordinanza

Ordinanza n. 3776/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, A) della deliberazione del Direttore Generale ARES 118 n. 508 del 17 aprile 2026, pubblicata sull'Albo pretorio aziendale in data 17.04.2026 B) della nota di notifica dell'esclusione prot. n. 12141 del 04.05.2026, a firma del Direttore UOC Governo Risorse Umane e del Responsabile Ufficio Acquisizione del Personale, comunicata via PEC al ricorrente, recante le ragioni dell'esclusione; C) della deliberazione del Direttore Generale ARES 118 n. 661 del 26 maggio 2026, pubblicata sull'Albo pretorio aziendale in data 26.05.2026, avente ad oggetto rettifica ed approvazione delle graduatorie. Nuova individuazione dei candidati vincitori, nella parte in cui, modificando e rettificando le graduatorie senza includere il ricorrente, conferma e ribadisce l'esclusione del sig. Cristofaro Alessandro di tutti i verbali della Commissione esaminatrice e delle Sottocommissioni nella parte in cui non includono e/o escludono il ricorrente tra i candidati ammessi e valutati ai fini della graduatoria finale; di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi inclusi, per quanto occorrer possa, la deliberazione n. 631 del 14.07.2025 e il bando di concorso nella parte in cui interpretato in senso difforme da quanto sostenuto nel presente ricorso.

Giustizia amministrativa202606389

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla procedura concorsuale e successiva approvazione e rettifica delle graduatorie senza inclusione del ricorrente

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la deliberazione del Direttore Generale di ARES 118 che ha indetto o disciplinato la procedura, la nota con cui gli è stata comunicata l'esclusione, la successiva deliberazione di rettifica e approvazione delle graduatorie, nonché i verbali della Commissione esaminatrice e delle Sottocommissioni nella parte in cui non lo hanno ammesso o valutato ai fini della graduatoria finale. Ha dedotto censure volte a contestare la legittimità dell'esclusione, chiedendo l'annullamento degli atti previa sospensione cautelare. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificati il contenuto delle singole censure né la ragione concreta dell'esclusione; il giudice ha ritenuto necessario acquisire una relazione dell'Amministrazione sui fatti di causa e ha richiesto al ricorrente il deposito del modello C2 prodotto con la domanda di partecipazione. È stata inoltre disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito la domanda di annullamento né ha definito la domanda cautelare. Ha disposto incombenti istruttori, ordinando ad ARES 118 di depositare una relazione sui fatti di causa, con particolare riferimento alle censure dedotte, e imponendo al ricorrente di depositare il modello C2 allegato alla domanda di partecipazione. Ha inoltre disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria, autorizzando la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale di ARES 118, ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a. L'ordinanza prescrive il contenuto dell'avviso, i termini per l'invio e la pubblicazione, la conservazione online della documentazione, il rilascio dell'attestazione di pubblicazione e il successivo deposito in giudizio. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 22 settembre 206, data indicata nel dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    "Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente"

    La norma è richiamata quale base della trattazione della domanda cautelare; l'ordinanza, tuttavia, non decide la sospensione e dispone ulteriori incombenti.

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    Il giudice ritiene che la pubblicazione dell'avviso sul sito istituzionale dell'amministrazione sia idonea a integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria, contemperando il diritto di difesa dei controinteressati con l'esigenza di evitare rilevanti esborsi economici per il ricorrente.

Massime di principio

  • Quando la controversia riguarda l'impugnazione dell'esclusione da una procedura concorsuale e gli atti di approvazione della graduatoria, il giudice può disporre l'acquisizione di una relazione dell'amministrazione sui fatti e sulle censure dedotte prima di decidere la domanda cautelare o il merito.
  • Qualora tutti i soggetti inseriti nella graduatoria possano essere controinteressati rispetto all'impugnazione dell'esclusione di un candidato, il contraddittorio deve essere integrato nei loro confronti.
  • La notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione può essere autorizzata quando sia idonea a garantire la conoscibilità del giudizio ai controinteressati e a evitare al ricorrente notevoli esborsi economici.
  • Nell'autorizzare la notificazione per pubblici proclami, il giudice può prescrivere il contenuto dell'avviso, i termini per la trasmissione e la pubblicazione, la permanenza online degli atti, il rilascio di un'attestazione da parte dell'amministrazione e il deposito dell'attestazione nel fascicolo processuale.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciIstruttoria processuale
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiTutela cautelareIncompetenza

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