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Sentenza

Sentenza del 30/12/2016 n. 27496 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda una cartella di pagamento relativa all'anno d'imposta 2003 per IRPEG, IRAP, IVA e accessori, emessa dopo un controllo automatizzato ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973. La contribuente aveva ottenuto l'annullamento della cartella sostenendo che fosse obbligatoria la preventiva comunicazione dell'avviso bonario. L'Agenzia ha contestato tale obbligo, sostenendo che dai controlli non era emerso alcun risultato diverso dalla dichiarazione né alcuna incertezza rilevante, trattandosi essenzialmente di omessi versamenti. Equitalia ha inoltre dedotto il proprio difetto di legittimazione passiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate e il primo motivo del ricorso incidentale di Equitalia, ritenendo non obbligatoria la comunicazione di irregolarità quando il controllo automatizzato non evidenzi risultati diversi dalla dichiarazione o incertezze rilevanti. Ha precisato che tale comunicazione non è necessaria neppure in caso di omesso o tardivo versamento e che la sua omissione, quando dovuta, costituisce comunque una mera irregolarità, non impeditiva della successiva cartella. Il secondo motivo di Equitalia, relativo alla legittimazione passiva, è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa rinviata alla CTR della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis

    La comunicazione dell'esito della liquidazione è dovuta quando dai controlli automatici emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione oppure un'imposta o una maggiore imposta.

    La comunicazione di irregolarità non è obbligatoria in presenza di meri omessi o tardivi versamenti, se il debito risulta già dalla dichiarazione e non vi sono discordanze o incertezze rilevanti.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis

    La comunicazione dell'esito del controllo automatizzato è prevista nei casi in cui emerga un risultato diverso da quello dichiarato o una maggiore imposta.

    La regola si applica anche ai controlli automatizzati relativi all'IVA.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 6, comma 5

    L'invito a fornire chiarimenti è previsto in presenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.

    L'obbligo di interlocuzione preventiva presuppone un'incertezza effettiva e non opera automaticamente per ogni cartella derivante da controllo automatizzato.

  • D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 2, comma 2

    La riduzione delle sanzioni è collegata al pagamento conseguente alla comunicazione dell'esito del controllo.

    In caso di omesso o tardivo versamento, non spetta la riduzione delle sanzioni prevista per la regolarizzazione a seguito della comunicazione di irregolarità.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 10

    La questione sulla legittimazione passiva dell'agente della riscossione, non esaminata dal giudice di merito e comunque non necessaria per l'esito favorevole all'agente, non può essere utilmente proposta in cassazione per carenza di interesse.

Massime di principio

  • L'avviso bonario non è sempre obbligatorio prima della cartella: è necessario soprattutto quando il controllo automatizzato modifica quanto dichiarato o rileva incertezze su elementi rilevanti.
  • Se la cartella riguarda somme già indicate in dichiarazione ma non versate, l'assenza della comunicazione preventiva non comporta automaticamente l'annullamento della cartella.
  • La mancata comunicazione di irregolarità, nei casi in cui essa sia prevista, può costituire una mera irregolarità e non necessariamente un vizio invalidante della cartella.
  • La riduzione delle sanzioni collegata alla comunicazione preventiva non si applica necessariamente agli omessi o tardivi versamenti.
  • Le questioni processuali, come la legittimazione passiva dell'agente della riscossione, devono essere contestate quando sussiste un concreto interesse e devono essere state utilmente trattate nei precedenti gradi di giudizio.

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