Sentenza n. 8621/2026 - Roma, Sezione 3
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica sull’istanza del 27 marzo 2024 per il rilascio del provvedimento di VIA ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006, in relazione al “Progetto di un impianto agrivoltaico di potenza pari a 120,80 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Spinazzola (BT), in Località "San Vincenzo-Lo Murro", Genzano di Lucania (PZ), Banzi (PZ)” [ID_VIP: 11279]; e per la declaratoria dell’obbligo del MASE di concludere il procedimento di VIA sulla base dello schema di provvedimento redatto dalla Commissione Tecnica PNRR–PNIEC n. 822 rilasciato in data 25 settembre 2025 nel termine di 30 giorni, ovvero nel termine ritenuto opportuno, per decorso del termine stabilito dall'articolo 25 comma 2 bis del D. Lgs.152/2006 e ai sensi e per gli effetti dell’articolo 22, comma 1 lettera a) del D.lgs. n. 199/2021; eventualmente previo accertamento della formazione del "concerto" con il Ministero della Cultura per silenzio assenso, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 25, comma 2 bis del D.lgs. n. 152/2006 e 17-bis della Legge 241/90 e s.m.i., per decorso del termine di 90 giorni del parere favorevole della Commissione Tecnica PNRR–PNIEC n. 822 rilasciato in data 25 settembre 2025; nonché per la nomina di un commissario ad acta che provveda in luogo ed a spese del MASE nel caso di perdurante inerzia della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e/o del MASE oltre il termine fissato dal TAR e per l’accertamento del diritto della ricorrente al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria di cui all'art. 33 del d.lgs. n. 152/2006, giusta il disposto di cui all'art. 25, comma 2 ter, del d.lgs. n. 152/2006, e conseguente condanna del MASE al rimborso di tale somma pari a euro 21.472,50.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento del MASE sull’istanza di VIA relativa a un progetto agrivoltaico di potenza pari a 120,80 MW
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore energetico)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato il silenzio serbato dal MASE sull’istanza di VIA presentata il 27 marzo 2024 per un progetto agrivoltaico rientrante tra quelli PNIEC, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia, l’ordine di conclusione del procedimento entro un termine giudiziale, l’accertamento della formazione del silenzio-assenso sul concerto del Ministero della Cultura, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e il rimborso del 50% dei diritti di istruttoria. La Commissione Tecnica PNRR-PNIEC aveva espresso parere favorevole sulla compatibilità ambientale con parere n. 822 del 25 settembre 2025, ma il procedimento non era stato definito con un provvedimento espresso entro i termini previsti dalla disciplina speciale. La ricorrente ha dedotto il superamento dei termini perentori di conclusione della VIA e l’obbligo dell’amministrazione di provvedere; ha inoltre sostenuto che, decorso il termine previsto, si fosse formato il silenzio-assenso sul concerto del MIC ai sensi dell’art. 17-bis l. 241/1990.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione. Ha accertato l’illegittimità del silenzio-inadempimento del MASE, rilevando che i termini per la procedura VIA relativa ai progetti PNIEC sono perentori e che il loro superamento senza l’adozione di un provvedimento espresso integra inerzia illegittima. Ha ordinato al MASE di concludere il procedimento entro 90 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza, previa acquisizione del concerto del MIC. Ha escluso, invece, la formazione del silenzio-assenso sul concerto del Ministero della Cultura: la disciplina eurounitaria della VIA richiede una valutazione appropriata e una decisione espressa e motivata, comprensiva dei profili ambientali, culturali e paesaggistici; ne consegue l’inapplicabilità dell’art. 17-bis, comma 4, l. 241/1990 e l’impossibilità per il MASE di definire autonomamente il procedimento in assenza del concerto del MIC o in difformità dal suo contenuto, ove non favorevole. Il giudice ha modulato l’effetto conformativo dell’ordine di provvedere, imponendo il rispetto della pianificazione per quote dei progetti PNIEC. È stato inoltre accertato il diritto della ricorrente al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria, con condanna del MASE alla restituzione del relativo importo. La richiesta di nomina immediata del commissario ad acta è stata accantonata, con possibilità di provvedervi in caso di persistente inerzia. Il MASE è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.500, oltre accessori; spese compensate nei confronti delle altre parti.
Norme richiamate
art. 23 d.lgs. 152/2006
Disciplina la presentazione dell’istanza di VIA; il progetto rientra nella competenza statale in ragione della sua tipologia e potenza.
art. 8, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006
Assoggetta i progetti PNIEC alla procedura speciale con istruttoria della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC.
art. 25, comma 1, d.lgs. 152/2006
Impone all’autorità competente di valutare la documentazione, le integrazioni, le osservazioni e i pareri e di concludere il procedimento anche in presenza di pareri negativi o mancanti.
art. 25, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006
Prevede, per i progetti PNIEC, termini perentori per la predisposizione dello schema di provvedimento, l’adozione finale della VIA e l’acquisizione del concerto del MIC.
art. 25, comma 2-ter, d.lgs. 152/2006
Fondamento del diritto della proponente al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria.
art. 25, comma 7, d.lgs. 152/2006
Tutti i termini sono da considerarsi perentori ai sensi degli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
La perentorietà dei termini rende illegittima l’inerzia dell’amministrazione procedente e legittima il ricorso contro il silenzio.
art. 8, comma 1-ter, d.lgs. 152/2006
La trattazione per quote differenziate e la priorità dei progetti qualificati come prioritari non eliminano l’obbligo di concludere il procedimento, ma incidono sulla modulazione dell’effetto conformativo della decisione giudiziale.
art. 2 l. 241/1990
L’amministrazione ha l’obbligo di concludere il procedimento entro il termine previsto.
art. 2-bis l. 241/1990
Rileva quale disciplina dell’inerzia amministrativa e dei relativi strumenti di tutela.
art. 17-bis l. 241/1990
Il silenzio-assenso tra amministrazioni non opera quando il diritto dell’Unione europea richiede l’adozione di provvedimenti espressi; tale esclusione è applicata alla VIA statale e al concerto del MIC.
art. 31 c.p.a.
Consente l’azione avverso il silenzio e l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere.
art. 117 c.p.a.
Disciplina il rito per l’azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione.
art. 33 d.lgs. 152/2006
Individua i diritti di istruttoria cui si riferisce il rimborso riconosciuto alla ricorrente.
art. 3, par. 1, lett. d), direttiva 2011/92/UE
La valutazione dell’impatto ambientale individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare, gli effetti significativi, diretti e indiretti, di un progetto, riguardando anche il patrimonio culturale e il paesaggio.
La VIA deve comprendere una valutazione appropriata e complessiva degli effetti del progetto, inclusi quelli sul patrimonio culturale e sul paesaggio.
art. 8-bis direttiva 2011/92/UE
La decisione di concedere l’autorizzazione comprende almeno ... la conclusione motivata ... e le eventuali condizioni ambientali.
La decisione finale deve contenere una conclusione motivata e le condizioni ambientali eventualmente imposte.
art. 9 direttiva 2011/92/UE
Non appena sia stata adottata una decisione ... l’autorità o le autorità competenti ne informano prontamente il pubblico e le autorità ...
La decisione VIA deve essere espressa, motivata e resa conoscibile al pubblico e alle amministrazioni interessate.
Massime di principio
- Nelle procedure di VIA relative a progetti PNIEC, i termini previsti dall’art. 25, comma 2-bis, del d.lgs. 152/2006 sono perentori; il loro superamento senza l’adozione di un provvedimento espresso integra silenzio-inadempimento e legittima l’azione ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a.
- La disciplina organizzativa che assegna priorità a determinate quote di progetti PNIEC non elimina l’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento, ma può comportare una modulazione dell’ordine giudiziale di provvedere, nel rispetto della pianificazione delle quote e delle priorità procedimentali.
- Nel procedimento statale di VIA, il concerto del Ministero della Cultura non si forma per silenzio-assenso ai sensi dell’art. 17-bis l. 241/1990 quando la disciplina eurounitaria della VIA richiede una decisione espressa, motivata e comprensiva dei profili ambientali, culturali e paesaggistici.
- La natura pluristrutturata della VIA statale impedisce all’amministrazione procedente di definire autonomamente il procedimento in assenza del concerto del Ministero della Cultura o in difformità dal suo contenuto, ove non favorevole.
- Il diritto al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria previsto dall’art. 25, comma 2-ter, d.lgs. 152/2006 può essere accertato e riconosciuto nell’ambito del giudizio promosso contro il silenzio relativo a una procedura VIA.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 11 mag 2026Sentenza n. 1054/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 mag 2026Sentenza n. 1055/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 mag 2026Sentenza n. 1056/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 mag 2026Sentenza n. 1058/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 11 mag 2026Sentenza n. 1059/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 11 mag 2026Sentenza n. 1060/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →