Cassazione Penale, Sentenza n. 26392/2023 del 19/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello che lo aveva condannato per la sottrazione o omessa consegna delle scritture contabili della società Costruzioni 2000 s.r.l. (fallimento dichiarato il 20/04/2009). I motivi principali erano: (1) vizio di motivazione e violazione di legge circa la ritenuta sussistenza del dolo specifico, con particolare riferimento al ruolo attribuito al ricorrente quale 'testa di legno'; (2) errore nel ritenere il fatto riferibile per un arco temporale di tre anni mentre il ricorrente sarebbe stato amministratore solo per circa un anno e mezzo; (3) maturazione della prescrizione nel frattempo.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso e, considerando la data di consumazione del reato (20/04/2009) e la normativa/processualità applicabile, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato risultava estinto per prescrizione. La Corte ha inoltre richiamato precedenti di legittimità a supporto della declaratoria di estinzione e ha osservato che, ai sensi dell'art. 129 c.p.p. e non potendo pronunciare una sentenza più favorevole, risultava obbligatorio dichiarare l'estinzione del reato. Decisione resa il 23/02/2023.
Norme richiamate
art. 216, comma 2 R.D. 267/1941
indicata nel testo come riferimento alla sottrazione ovvero omessa consegna delle scritture contabili
È la disposizione sostanziale contestata per il fatto di sottrazione/omessa consegna delle scritture contabili; la Corte aveva in precedenza valutato la sussistenza del dolo specifico rispetto al ruolo attribuito all'imputato
art. 129 cod. proc. pen.
Richiamato per motivare la declaratoria di estinzione del reato: non essendo possibile pronunciare una sentenza più favorevole, va dichiarata la prescrizione quando emergono i relativi presupposti temporali
Giurisprudenza della Cassazione citata
Cass. SU, n. 32 del 22/11/2000; Sez. 3, n. 31415 del 15/1/2016; Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013; Sez. 4, n. 18641 del 20/1/2004
Precedenti richiamati per confermare i criteri di applicazione della prescrizione e la declaratoria di estinzione quando, alla luce delle date di consumazione e degli eventi processuali, il termine prescrizionale è maturato
Massime di principio
- Se, anche in presenza di questioni di merito non manifestamente infondate, dai calcoli temporali emerge che il termine di prescrizione si è compiuto, la Corte deve dichiarare l'estinzione del reato e annullare la sentenza senza rinvio.
- La qualificazione del ruolo dell'imputato (per es. amministratore effettivo vs. "testa di legno") richiede prova del dolo specifico; se il giudizio sulla sussistenza del dolo è dubbio, ciò può incidere sull'imputabilità, ma non impedisce la declaratoria di prescrizione quando i termini sono maturati.
- La determinazione del periodo di riferimento per l'addebito (es. tre anni vs periodo effettivo di amministrazione) è rilevante per la valutazione di responsabilità ma, in presenza di prescrizione intervenuta, perde efficacia ai fini della condanna sostanziale.
- Le Sezioni di legittimità e la giurisprudenza consolidata possono essere richiamate in appello per definire i criteri di applicazione della prescrizione; i termini devono essere calcolati sulla base della data di consumazione del reato e degli atti processuali intervenuti.
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