Sentenza n. 7827/2026 - Roma, Sezione 1
per l'accertamento - dell’illegittimità della inerzia ovvero del silenzio inadempimento serbato dall’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata in ordine all’obbligo di provvedere in riferimento alle istanze di cancellazione dell’annotazione della confisca dal Registro della Imprese di una azienda agricola.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio dell’Agenzia sulle istanze di cancellazione dal Registro delle Imprese dell’annotazione relativa alla confisca di un’azienda agricola
Esito
Favorevole al resistente (agenzia amministrativa)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. contro l’inerzia dell’Agenzia, sostenendo che l’amministrazione fosse tenuta a provvedere sulle istanze con cui aveva chiesto la cancellazione dell’annotazione della confisca relativa a una ditta individuale. La richiesta traeva origine da provvedimenti del giudice penale che, all’esito di plurimi gradi di giudizio, avevano escluso o revocato la confisca di determinati beni e disposto la cancellazione delle annotazioni e trascrizioni relative ai beni non più vincolati. Il ricorrente aveva rilevato, mediante visura camerale, la permanenza dell’annotazione concernente la ditta e aveva quindi presentato tre istanze all’Agenzia, rimaste senza riscontro. Il TAR Toscana, inizialmente adito, aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale indicando il TAR Lazio quale giudice competente. In sede di esame, il TAR Lazio ha prospettato d’ufficio l’inammissibilità del ricorso, rilevando che l’attività richiesta all’Agenzia avrebbe natura materiale e non provvedimentale. Il ricorrente ha contestato tale rilievo, sostenendo la necessità di una tutela contro l’inerzia amministrativa.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. L’azione contro il silenzio-inadempimento presuppone che l’amministrazione sia tenuta ad adottare un provvedimento amministrativo espresso, nell’esercizio di una pubblica funzione normativamente attribuita, a seguito di un’istanza privata inserita in un procedimento amministrativo tipizzato. Non rientrano invece nell’ambito degli artt. 31 e 117 c.p.a. gli obblighi di compiere attività meramente materiali, non espressive di potere pubblicistico. Nel caso concreto, la cancellazione dell’annotazione dal Registro delle Imprese è stata qualificata come attività materiale e non provvedimentale; pertanto, l’inerzia dell’Agenzia non poteva essere contestata mediante l’azione avverso il silenzio. Il Collegio ha precisato che il ricorrente non è privo di tutela: può agire davanti al giudice ordinario per ottenere la cancellazione dell’annotazione o della trascrizione illegittima oppure utilizzare, sul piano amministrativo, il giudizio di ottemperanza agli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’attuazione delle sentenze penali passate in giudicato. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia e la costituzione meramente formale dell’amministrazione.
Norme richiamate
art. 31 c.p.a.
azione avverso il silenzio
L’azione presuppone l’esistenza di un obbligo giuridico dell’amministrazione di adottare un provvedimento amministrativo espresso.
art. 117 c.p.a.
azione avverso il silenzio
Il rito è utilizzabile quando l’inerzia riguarda l’omessa adozione di un provvedimento amministrativo, non quando l’obbligo dedotto richiede una mera attività materiale.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice di sottoporre alle parti una questione rilevata d’ufficio, nella specie il possibile profilo di inammissibilità del ricorso.
artt. 112 e ss. c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza può essere utilizzato per ottenere l’attuazione delle sentenze penali passate in giudicato.
art. 20 d.lgs. 159/2011
Richiamato quale base del provvedimento penale di sequestro dei beni.
art. 24 d.lgs. 159/2011
Richiamato quale base del provvedimento penale di confisca.
Massime di principio
- L’azione avverso il silenzio-inadempimento è ammissibile solo quando l’inerzia riguarda l’omessa adozione di un provvedimento amministrativo espresso, previsto dall’ordinamento e rientrante nella competenza dell’amministrazione destinataria dell’istanza.
- Il mero obbligo di compiere un’attività materiale, non espressiva dell’esercizio di un potere pubblicistico, non può essere fatto valere mediante gli artt. 31 e 117 c.p.a.
- La cancellazione di un’annotazione o trascrizione dai pubblici registri, ove costituisca un’attività meramente esecutiva e non l’esito di un procedimento autoritativo, non integra l’adozione di un provvedimento amministrativo e non è tutelabile con l’azione contro il silenzio.
- L’esclusione dell’azione avverso il silenzio non comporta assenza di tutela: la cancellazione di un’annotazione illegittima può essere richiesta al giudice ordinario oppure, quando l’obbligo derivi da una sentenza passata in giudicato, mediante giudizio di ottemperanza.
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