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Sentenza

Sentenza del 08/07/2020 n. 14274 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione degli avvisi di accertamento per IVA e IRAP (società) e IRPEF e addizionali (soci) per gli anni 2004-2006, fondati su accertamenti bancari sul conto corrente intestato alla società. I contribuenti contestavano che sul conto transitassero sia movimentazioni societarie sia personali dei soci, per cui la presunzione di cui all'art. 32 DPR 600/1973 non poteva essere applicata senza prova analitica delle singole movimentazioni; denunciavano inoltre vizî motivazionali, doppia imposizione e nullità degli avvisi per difetto di motivazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il controricorso dell'Agenzia per tardività e ha rigettato il ricorso dei contribuenti. In particolare la Corte ha ritenuto che: (i) permane la presunzione di imputazione ai ricavi delle movimentazioni bancarie ex art. 32 DPR 600/1973 e, quando il conto è utilizzato indistintamente per operazioni societarie e personali, grava sul contribuente l'onere di fornire prova analitica e liberatoria per ciascun movimento contestato; (ii) le censure sulla motivazione della CTR erano in gran parte inammissibili o infondate perché configuravano una richiesta di revisione del merito più che un vizio logico-formale; (iii) la sentenza di merito aveva esaminato i tre anni d'imposta e rideterminato i maggiori ricavi, evitando la doppia imposizione deducendo gli importi già tassati nelle dichiarazioni; (iv) il motivo di nullità degli avvisi era generico e privo di autosufficienza.

Norme richiamate

  • Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600

    Presunzione che i prelevamenti e i versamenti sul conto corrente siano imputabili a ricavi d'impresa; quando il conto contiene anche movimenti personali grava sul contribuente l'onere di fornire prova analitica della riferibilità di ciascun movimento.

  • Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600

    Rilevanza documentale e limiti di motivazione degli atti: le censure generiche sulla mancanza di motivazione devono essere adeguatamente specificate e provate nel ricorso, altrimenti sono inammissibili.

  • Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600

    art. 39, comma 1, lett. d)

    Riferimento alla disciplina dell'accertamento analitico-induttivo; la Corte richiama la necessità di adeguata prova da parte del contribuente per contrastare l'accertamento basato su riscontri bancari.

  • Costituzione della Repubblica Italiana

    Richiamato dai ricorrenti in relazione al principio di legalità e tassazione, ma la Corte non ha ritenuto sussistente violazione alla luce della motivazione di merito.

  • Costituzione della Repubblica Italiana

    Richiamato in relazione al principio di capacità contributiva e al divieto di doppia imposizione; la CTR ha comunque operato deduzioni per evitare doppia tassazione.

  • Codice di procedura civile

    art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5

    Criteri di ammissibilità dei motivi in cassazione: la Corte distingue vizi di diritto da semplici richieste di revisione del merito e valuta l'adeguatezza e specificità delle censure (n.3 doglianze di violazione di legge; n.5 vizî di motivazione; n.4 corrispondenza tra chiesto e pronunciato).

  • Codice di procedura civile

    Richiamato in ordine al dovere di motivazione della sentenza di merito; la Corte verifica che la CTR abbia esaminato i punti decisivi e motivato le rideterminazioni.

  • Codice di procedura civile

    art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3

    Principio di autosufficienza del ricorso per cassazione: le censure devono essere esposte con sufficiente dettaglio e con riferimenti utili a comprendere il motivo senza ricerca integrativa da parte della Corte.

Massime di principio

  • Quando su un conto corrente transitano sia somme societarie sia somme personali, grava sul contribuente l'onere di fornire prova analitica e liberatoria per ciascuna movimentazione che intende escludere dall'imponibile.
  • La presunzione di cui all'art. 32 DPR 600/1973 è potente: basta l'emersione di movimenti non giustificati per fondare l'accertamento; la mera affermazione della commistione di operazioni non è sufficiente a superarla.
  • In sede di cassazione non è consentito chiedere una rinnovata valutazione del merito: le doglianze devono evidenziare vizi di diritto o carenze logico-formali nella motivazione, con indicazioni precise e autosufficienti.
  • Per evitare doppia imposizione il giudice di merito può dedurre dagli importi accertati le somme già tassate in dichiarazione; quindi, se parti degli importi risultano già dichiarati, il recupero può essere rideterminato di conseguenza.
  • Le censure sulla motivazione o sulla nullità degli atti impositivi devono essere specifiche e corredate dalle parti di provvedimenti o atti cui si riferiscono; i motivi generici o non autosufficienti sono inammissibili.
  • Il controricorso dell'Amministrazione deve essere notificato nei termini: la tardività rende il controricorso inammissibile e può influire sulle statuizioni riguardanti le spese processuali.

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