Sentenza del 08/07/2020 n. 14274 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione degli avvisi di accertamento per IVA e IRAP (società) e IRPEF e addizionali (soci) per gli anni 2004-2006, fondati su accertamenti bancari sul conto corrente intestato alla società. I contribuenti contestavano che sul conto transitassero sia movimentazioni societarie sia personali dei soci, per cui la presunzione di cui all'art. 32 DPR 600/1973 non poteva essere applicata senza prova analitica delle singole movimentazioni; denunciavano inoltre vizî motivazionali, doppia imposizione e nullità degli avvisi per difetto di motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il controricorso dell'Agenzia per tardività e ha rigettato il ricorso dei contribuenti. In particolare la Corte ha ritenuto che: (i) permane la presunzione di imputazione ai ricavi delle movimentazioni bancarie ex art. 32 DPR 600/1973 e, quando il conto è utilizzato indistintamente per operazioni societarie e personali, grava sul contribuente l'onere di fornire prova analitica e liberatoria per ciascun movimento contestato; (ii) le censure sulla motivazione della CTR erano in gran parte inammissibili o infondate perché configuravano una richiesta di revisione del merito più che un vizio logico-formale; (iii) la sentenza di merito aveva esaminato i tre anni d'imposta e rideterminato i maggiori ricavi, evitando la doppia imposizione deducendo gli importi già tassati nelle dichiarazioni; (iv) il motivo di nullità degli avvisi era generico e privo di autosufficienza.
Norme richiamate
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
Presunzione che i prelevamenti e i versamenti sul conto corrente siano imputabili a ricavi d'impresa; quando il conto contiene anche movimenti personali grava sul contribuente l'onere di fornire prova analitica della riferibilità di ciascun movimento.
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
Rilevanza documentale e limiti di motivazione degli atti: le censure generiche sulla mancanza di motivazione devono essere adeguatamente specificate e provate nel ricorso, altrimenti sono inammissibili.
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
art. 39, comma 1, lett. d)
Riferimento alla disciplina dell'accertamento analitico-induttivo; la Corte richiama la necessità di adeguata prova da parte del contribuente per contrastare l'accertamento basato su riscontri bancari.
Costituzione della Repubblica Italiana
Richiamato dai ricorrenti in relazione al principio di legalità e tassazione, ma la Corte non ha ritenuto sussistente violazione alla luce della motivazione di merito.
Costituzione della Repubblica Italiana
Richiamato in relazione al principio di capacità contributiva e al divieto di doppia imposizione; la CTR ha comunque operato deduzioni per evitare doppia tassazione.
Codice di procedura civile
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5
Criteri di ammissibilità dei motivi in cassazione: la Corte distingue vizi di diritto da semplici richieste di revisione del merito e valuta l'adeguatezza e specificità delle censure (n.3 doglianze di violazione di legge; n.5 vizî di motivazione; n.4 corrispondenza tra chiesto e pronunciato).
Codice di procedura civile
Richiamato in ordine al dovere di motivazione della sentenza di merito; la Corte verifica che la CTR abbia esaminato i punti decisivi e motivato le rideterminazioni.
Codice di procedura civile
art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3
Principio di autosufficienza del ricorso per cassazione: le censure devono essere esposte con sufficiente dettaglio e con riferimenti utili a comprendere il motivo senza ricerca integrativa da parte della Corte.
Massime di principio
- Quando su un conto corrente transitano sia somme societarie sia somme personali, grava sul contribuente l'onere di fornire prova analitica e liberatoria per ciascuna movimentazione che intende escludere dall'imponibile.
- La presunzione di cui all'art. 32 DPR 600/1973 è potente: basta l'emersione di movimenti non giustificati per fondare l'accertamento; la mera affermazione della commistione di operazioni non è sufficiente a superarla.
- In sede di cassazione non è consentito chiedere una rinnovata valutazione del merito: le doglianze devono evidenziare vizi di diritto o carenze logico-formali nella motivazione, con indicazioni precise e autosufficienti.
- Per evitare doppia imposizione il giudice di merito può dedurre dagli importi accertati le somme già tassate in dichiarazione; quindi, se parti degli importi risultano già dichiarati, il recupero può essere rideterminato di conseguenza.
- Le censure sulla motivazione o sulla nullità degli atti impositivi devono essere specifiche e corredate dalle parti di provvedimenti o atti cui si riferiscono; i motivi generici o non autosufficienti sono inammissibili.
- Il controricorso dell'Amministrazione deve essere notificato nei termini: la tardività rende il controricorso inammissibile e può influire sulle statuizioni riguardanti le spese processuali.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 8 lug 2020Sentenza del 08/07/2020 n. 68 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 8 lug 2020Sentenza del 08/07/2020 n. 142 - Corte Costituzionale
- Sentenza · 8 lug 2020Sentenza del 08/07/2020 n. 145 - Comm. Trib. Prov. Rimini
- Sentenza · 8 lug 2020Sentenza del 08/07/2020 n. 1349 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
- Sentenza · 8 lug 2020Sentenza del 08/07/2020 n. 3514 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
- Sentenza · 8 lug 2020Sentenza del 08/07/2020 n. 14272 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →