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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24717/2022 del 11/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia nasce da un contratto preliminare avente ad oggetto la compravendita di uno stacco di terreno. Il giudice di primo grado, su domanda del Comune promissario acquirente, aveva dichiarato la risoluzione del preliminare per inadempimento del promittente alienante, rigettando però la domanda di risarcimento del danno. La Corte d'appello, in riforma, ha condannato il promittente alienante al risarcimento, qualificando la pronuncia come condanna generica ai sensi dell'art. 278 c.p.c. Il soccombente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 278 c.p.c., 2697 c.c. e 2043 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse illegittimamente scisso an e quantum senza accertare con certezza l'effettiva esistenza del danno, rinviandone la quantificazione a una fase successiva. Il ricorrente richiama la giurisprudenza più recente sul punto (Cass. n. 4653/2021) per affermare che il pregiudizio doveva essere verificato in concreto e non solo in via probabilistica.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondata la censura e ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ribadito il principio secondo cui la condanna generica al risarcimento richiede l'accertamento di un fatto potenzialmente produttivo di danno, mentre la concreta quantificazione può essere rinviata alla fase successiva. Ha però precisato che, quando il convenuto oppone specificamente contestazione alla domanda di condanna generica, il giudice deve accertare con certezza l'esistenza del danno; se tale opposizione manca, resta fermo il tradizionale orientamento che consente la separazione tra an e quantum. Poiché il ricorrente non aveva allegato con specificità di aver formulato una simile opposizione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. Consegue la condanna alle spese e l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1454 c.c.

    richiamato solo come base della pronuncia di risoluzione del preliminare per inadempimento resa in primo grado

  • art. 278 c.p.c.

    la condanna generica al risarcimento richiede un accertamento di un fatto potenzialmente produttivo di danno; la quantificazione può essere differita alla fase successiva

  • art. 2697 c.c.

    invocato dal ricorrente in tema di onere della prova dell'esistenza del danno

  • art. 2043 c.c.

    richiamato dal ricorrente quale norma generale sulla responsabilità aquiliana e sul danno risarcibile

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso quando il motivo è contrario a un orientamento consolidato della Corte

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    comporta l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002

Massime di principio

  • La sentenza di condanna generica al risarcimento del danno può essere pronunciata quando sia accertato, quantomeno in termini di probabilità, un fatto potenzialmente idoneo a causare danni; la prova piena e la quantificazione del pregiudizio possono essere riservate alla fase successiva.
  • L'accertamento dell'esistenza concreta del danno diventa necessario quando il convenuto abbia specificamente contestato la domanda di condanna generica e abbia introdotto un'opposizione sul punto: in tale ipotesi il giudice deve verificare con certezza se il danno si sia prodotto.
  • In mancanza di una specifica contestazione della domanda di condanna generica, resta valido l'orientamento consolidato che ammette la separazione tra an debeatur e quantum debeatur, senza che ciò violi di per sé il principio del giusto processo.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile, ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., quando il motivo contrasta con un orientamento di legittimità ormai consolidato e la parte non deduce in modo specifico gli elementi idonei a superarne l'applicazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveInadempimentoTransazione
RamiProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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