Sentenza n. 383/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) n. 00834/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Piemonte che aveva accolto solo parzialmente il ricorso contro il parziale diniego di accesso agli atti di due gare per il riaffidamento di servizi di progettazione
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa richiedente accesso)
Prevale il privato
La controversia
La società appellante, già affidataria mediante gara di un contratto di progettazione per la realizzazione di uno stadio di rugby, aveva subito la risoluzione del contratto per ritardi nella predisposizione del progetto definitivo ed esecutivo. La risoluzione era oggetto di un giudizio civile e la conseguente annotazione ANAC di un giudizio amministrativo. Per difendere i propri interessi in tali controversie, la società aveva chiesto al Comune l'accesso agli atti di due successive gare, la prima non conclusa (gara B11) e la seconda aggiudicata ad altra società (gara B210), finalizzate anche al riaffidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva. Il Comune aveva accolto l'istanza solo parzialmente, consentendo l'accesso agli atti riguardanti direttamente la società, incluso il progetto di fattibilità tecnico-economica, ma negando o non esibendo la restante documentazione. Il TAR aveva accolto il ricorso limitatamente alla richiesta di offerta, escludendo la successiva documentazione di gara e contrattuale. In appello, la società ha chiesto l'esibizione della documentazione relativa alla gara B11 e di quella successiva alla conclusione della gara B210, deducendo la necessità dell'accesso per verificare il comportamento complessivo dell'amministrazione nei giudizi relativi alla risoluzione contrattuale e all'annotazione ANAC. Nelle more, la documentazione relativa alla gara B210, compresi il progetto della seconda aggiudicataria e il relativo contratto, è stata conosciuta nel giudizio civile, sicché l'appellante ha chiesto la cessazione della materia del contendere limitatamente a tale parte.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato la cessazione della materia del contendere quanto alla documentazione relativa alla gara B210 e agli atti formati successivamente, poiché tali documenti erano stati già conosciuti dalla società nel giudizio civile sulla risoluzione contrattuale. Quanto alla documentazione della gara B11, il Collegio ha accolto l'appello e riformato parzialmente la sentenza di primo grado, ordinando al Comune di esibire tutta la documentazione relativa alla prima gara successiva alla risoluzione, entro quindici giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. Il giudice ha valorizzato la finalità di accesso difensivo, ritenendo specificamente individuati gli interessi giuridici da tutelare e rilevando che il Comune non aveva indicato ragioni ostative, neppure fondate su esigenze di riservatezza commerciale. Il Comune è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 2.500 oltre IVA e CPA, anche perché l'esibizione parziale era avvenuta solo dopo la proposizione del giudizio.
Massime di principio
- L'accesso difensivo è ammissibile quando il richiedente individua specificamente gli interessi giuridici da tutelare e dimostra la necessità della conoscenza dei documenti per curare o difendere tali interessi in un giudizio pendente o prospettato.
- La documentazione relativa a procedure di gara successive alla risoluzione di un precedente contratto può essere ostensibile, se la sua conoscenza è funzionale alla tutela giudiziale dell'ex contraente e l'amministrazione non indica concrete ragioni ostative, incluse specifiche esigenze di riservatezza commerciale.
- La sopravvenuta conoscenza dei documenti richiesti determina la cessazione della materia del contendere limitatamente a tali documenti, mentre il giudizio prosegue per la documentazione non ancora conosciuta.
- Nel giudizio di accesso, l'ostensione spontanea o conseguente ad altro giudizio non esclude necessariamente la condanna alle spese quando l'amministrazione abbia adempiuto solo dopo la proposizione del ricorso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 19 gen 2026Sentenza n. 73/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 gen 2026Sentenza n. 74/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 gen 2026Sentenza n. 79/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 19 gen 2026Sentenza n. 83/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 gen 2026Sentenza n. 88/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 gen 2026Sentenza n. 90/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →