Sentenza n. 1492/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera di costituzione del comitato di sorveglianza del CO.R.A.P. e decreto di nomina dei relativi componenti
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, che aveva partecipato alla procedura indetta dalla Regione Calabria per la costituzione del comitato di sorveglianza del CO.R.A.P., sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, ha impugnato la delibera regionale che ha costituito il comitato e individuato i tre componenti, nonché il successivo decreto presidenziale di nomina. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 97 Cost. e dell’art. 198 del r.d. 267/1942, nonché eccesso di potere per illogicità manifesta e difetto di istruttoria, contestando il requisito di partecipazione previsto dalla procedura e la scelta del sorteggio per l’individuazione dei componenti. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 97 Cost., della legge n. 120/2011 e degli artt. 9 e 20 del d.lgs. n. 39/2013, nonché eccesso di potere per sviamento, contestando nuovamente il ricorso al sorteggio, ritenuto lesivo della parità di genere, e la nomina di uno dei componenti del comitato. La Regione ha eccepito l’inammissibilità del ricorso e l’infondatezza delle censure. Nel corso del giudizio è stato inoltre comunicato che il componente la cui nomina era contestata era cessato dalla carica.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso in parte inammissibile e in parte improcedibile. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché le censure riguardavano il requisito di partecipazione e le modalità di sorteggio stabiliti dall’avviso pubblico, atto presupposto non impugnato, e non direttamente gli atti finali di costituzione e nomina del comitato. La stessa ragione ha comportato l’inammissibilità della parte del secondo motivo relativa alla contestazione del sorteggio e alla violazione della parità di genere. È stata invece dichiarata l’improcedibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, della censura relativa alla nomina del componente successivamente cessato dalla carica. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di lite in favore della Regione, liquidate in 2.000 euro, oltre spese generali e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 97 Costituzione
Il ricorrente lo ha invocato a sostegno delle censure di illegittimità della procedura e delle nomine; la sentenza non ne sviluppa un’interpretazione autonoma, avendo definito il giudizio per ragioni processuali.
art. 198 r.d. 267/1942
Richiamato come parametro della disciplina del comitato di sorveglianza; la censura fondata su tale disposizione è stata dichiarata inammissibile perché riferita all’avviso pubblico non impugnato.
legge n. 120/2011
Richiamata dal ricorrente in relazione alla parità di genere; la relativa censura è stata dichiarata inammissibile in quanto diretta contro modalità previste dall’avviso pubblico non impugnato.
artt. 9 e 20 d.lgs. 39/2013
Richiamati dal ricorrente a sostegno della contestazione della nomina di un componente; tale parte è stata dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo il componente cessato dalla carica.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il giudice ha dato avviso alle parti della possibile inammissibilità derivante dalla mancata impugnazione dell’avviso pubblico quale atto prodromico.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato nello svolgimento processuale in relazione alla trattazione della causa.
Massime di principio
- Le censure rivolte ai requisiti di partecipazione e alle modalità di selezione stabiliti da un avviso pubblico devono essere indirizzate anche contro tale atto presupposto; se il ricorrente impugna soltanto gli atti finali di costituzione o nomina, le doglianze riferite esclusivamente all’avviso sono inammissibili.
- La mancata impugnazione dell’atto presupposto rende inammissibili le censure contro le regole della procedura anche quando esse siano riproposte sotto forma di contestazione degli atti conclusivi, se il vizio dedotto deriva direttamente dal contenuto dell’avviso.
- La contestazione della nomina di un componente di un organo collegiale diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nelle more del giudizio, il componente cessi dalla carica e non residui un’utilità concreta per il ricorrente.
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