Sentenza n. 2006/2026 - Torino, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inottemperanza parziale alla sentenza del Tribunale di Biella, Sezione Lavoro, n. 81/2025, che aveva riconosciuto alla docente euro 1.000,00 sulla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 81/2025 del Tribunale di Biella, Sezione Lavoro, pubblicata il 4 aprile 2025 e notificata il 9 aprile 2025, che aveva condannato il Ministero a riconoscere euro 1.000,00 per la Carta del docente relativa agli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023. Il Ministero aveva adempiuto soltanto per l’anno scolastico 2022/2023. La ricorrente ha quindi chiesto l’esecuzione della parte residua, quantificata in euro 500,00 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese. Il titolo era passato in giudicato ed era stato ritualmente notificato; risultava inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento da parte delle amministrazioni.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente all’anno scolastico 2022/2023, per il quale il Ministero aveva adempiuto, e ha accolto il ricorso per la parte residua, dichiarando l’inottemperanza al giudicato. Ha ordinato al Ministero di eseguire integralmente il titolo entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, detraendo gli importi già versati. L’importo residuo e gli interessi devono essere verificati dall’Amministrazione secondo il titolo e la legge: i conteggi della creditrice non sono vincolanti quanto a capitale e interessi, inclusi misura e decorrenza, e restano dovuti gli accessori e le spese che trovino titolo nella pronuncia, nonché gli interessi maturati dopo il ricorso nei limiti di legge. Per l’eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, attivabile su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato e tenuto a provvedere nei successivi 60 giorni; non è riconosciuto un compenso al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 400,00 oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione ai difensori antistatari. La Segreteria è stata incaricata di trasmettere gli atti alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per gli accertamenti di competenza in relazione a possibili profili di danno erariale.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
La pretesa residua fatta valere è sorretta da idonea documentazione, né è stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore e si fonda su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza è ammissibile sulla base di un titolo giudiziale passato in giudicato e consente di attuarne il contenuto nei confronti dell’amministrazione inadempiente.
art. 34, ultimo comma, c.p.a.
Per l’anno scolastico 2022/2023 deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34 ultimo comma del c.p.a. mentre per la restante parte il ricorso va senz’altro accolto, dichiarando l’inottemperanza dell’Ente resistente, e assegnandogli un termine di novanta giorni, decorrente dalla comunicazione, ovvero dalla notificazione della presente decisione, per il pagamento
L’adempimento sopravvenuto della pretesa durante il giudizio giustifica la dichiarazione di cessazione della materia del contendere per la parte soddisfatta, mentre la parte ancora ineseguita resta soggetta a ottemperanza.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
È comunque decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, di cui all’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30, per il quale le Amministrazioni dello Stato, e gli enti pubblici non economici, dispongono, dalla notificazione del titolo esecutivo, di tale intervallo per eseguire i provvedimenti giurisdizionali che li obbligano al pagamento di somme di danaro, prima che possa essere avviata l’azione per il recupero coattivo.
Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo deve decorrere prima che possa essere avviata l’azione di recupero coattivo nei confronti delle amministrazioni indicate; nel caso concreto il termine era già decorso.
artt. 1282 e seguenti c.c.
È comunque decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, di cui all’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30, per il quale le Amministrazioni dello Stato, e gli enti pubblici non economici, dispongono, dalla notificazione del titolo esecutivo, di tale intervallo per eseguire i provvedimenti giurisdizionali che li obbligano al pagamento di somme di danaro, prima che possa essere avviata l’azione per il recupero coattivo.
La misura e la decorrenza degli interessi devono essere determinate in base al titolo e alle norme civilistiche applicabili; i conteggi unilateralmente prodotti dal creditore non vincolano l’amministrazione.
art. 93 c.p.c.
Le spese devono distrarsi a favore dei difensori avv.ti Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci e Walter Miceli, dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 del c.p.c. e degli articoli 26 e 39 del c.p.a.
La dichiarazione dei difensori di aver anticipato le spese e di non aver riscosso i compensi consente la distrazione delle spese liquidate in loro favore.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Le spese devono distrarsi a favore dei difensori avv.ti Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci e Walter Miceli, dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 del c.p.c. e degli articoli 26 e 39 del c.p.a.
La disciplina processuale è richiamata, insieme all’art. 93 c.p.c., a fondamento della distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002
c) condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio, nell’importo di € 400,00 (quattrocento/00) per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali nella misura del 15% e onere del contributo unificato come per legge solo se dovuto nel presente giudizio (art. 13 comma 6bis1 del DPR n. 115/2002), spese da distrarsi a favore degli avv.ti Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci e Walter Miceli dichiaratisi antistatari;
Il contributo unificato relativo al giudizio è posto a carico dell’amministrazione solo se dovuto secondo la disposizione richiamata.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice dà attuazione al diritto nella misura risultante dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali; la quantificazione proposta dal creditore, in particolare per capitale e interessi, non vincola l’amministrazione e deve essere verificata secondo il titolo e la legge.
- Quando l’amministrazione adempie solo in parte al titolo durante il giudizio di ottemperanza, la cessazione della materia del contendere riguarda esclusivamente la parte soddisfatta; per la parte residua il giudice può dichiarare l’inottemperanza e fissare un termine per l’esecuzione.
- Decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici, può essere avviata l’azione per il recupero coattivo del credito.
- In caso di persistente inottemperanza, il commissario ad acta nominato dal giudice può essere attivato dal creditore dopo la scadenza del termine assegnato all’amministrazione e determinare l’importo ancora dovuto, adottando gli atti necessari all’esecuzione.
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