Cassazione Penale, Sentenza n. 37416/2023 del 13/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza di appello contestando: 1) la valutazione delle dichiarazioni del curatore fallimentare e del teste di polizia giudiziaria, sostenendo che gli accertamenti di fatto derivassero da indagini della Guardia di Finanza non autonome e quindi non probatoriamente utilizzabili; 2) la mancanza di prova del dolo specifico e dell'impedimento della ricostruzione del patrimonio; 3) la qualificazione delle condotte come bancarotta fraudolenta (per distrazione e documentale) anziché come bancarotta semplice, rilevando che l'entità della diminuzione della massa attiva sarebbe modesta e che alcune omissioni contabili sarebbero da ricondurre a negligenza; 4) la prescrizione dei reati, sostenendo che il termine estintivo fosse già decorso. La difesa ha inoltre proposto un motivo nuovo riproducendo l'eccezione di prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Motivi principali: i censure sono state vaghe e prive della specificità richiesta per la cassazione (contestazioni generiche della fonte di prova e della ricostruzione fattuale senza dimostrare un travisamento della prova o l'omissione di un dato decisivo); la Corte territoriale aveva escluso la circostanza aggravante di cui all'art. 219 legge fall.; la questione della prescrizione è infondata perché, considerata la data del tempus commissi delicti (13/11/2012) e l'interruzione della prescrizione ex art. 161 c.p., il termine non era ancora decorso (12 anni e 6 mesi). La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., per la manifesta inammissibilità del ricorso.
Norme richiamate
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (art. 23, comma 8)
Norma procedurale utilizzata per la presentazione delle conclusioni scritte del Procuratore generale in Cassazione; richiamata in relazione alla requisitoria scritta depositata.
art. 606 cod. proc. pen.
Individua i motivi di ricorso per cassazione; la Corte rileva che le censure formulate ai sensi di tale articolo erano generiche e non specifiche quanto basta per ottenere l'accoglimento.
art. 192 cod. proc. pen.
Richiamato dalla ricorrente in relazione all'assunzione e alla valutazione delle dichiarazioni testimoniali; la Corte ha ritenuto che non fosse dimostrato alcun vizio formale o omissione decisiva.
art. 234 cod. proc. pen.
Censurato come presunta violazione in merito alla motivazione; la Cassazione ha giudicato le doglianze insufficienti a dimostrare un travisamento della prova.
art. 219 legge fallimentare
Dispone la circostanza aggravante del danno di rilevante gravità; la Corte d'appello aveva escluso tale aggravante e la Cassazione ha rilevato che il motivo non censurava efficacemente tale valutazione.
art. 216 legge fallimentare
Riguarda la bancarotta per distrazione e documentale; la difesa contestava l'elemento soggettivo (doloso vs colposo) e la qualificazione delle condotte, ma la Cassazione ha ritenuto le censure generiche e prive di prova del travisamento.
art. 33 legge fallimentare
Richiamata in relazione alla relazione del curatore; la Corte ha ritenuto ammissibile e valutabile la relazione, anche laddove essa si riferiva a dati della Guardia di Finanza, atteso che detta annotazione era stata acquisita nel giudizio con consenso delle parti.
art. 161 cod. pen.
Norma sull'interruzione della prescrizione; la Cassazione ha applicato tale principio per calcolare il termine prescrizionale effettivo, concludendo che la prescrizione non era maturata.
art. 616 cod. proc. pen.
Autorizza la condanna per spese e l'ammenda in caso di ricorso manifestamente infondato o colposo; la Corte ha condannato la ricorrente a pagare le spese e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende per colpa nell'impugnare.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limita l'ammissibilità dei motivi nuovi; la Corte ha registrato il motivo nuovo proposto dalla difesa ma lo ha ritenuto riproduttivo della censura sulla prescrizione già trattata e manifestamente infondato.
Massime di principio
- In cassazione occorre formulare censure specifiche e dimostrare puntualmente il travisamento della prova o l'omissione di un dato decisivo: contestazioni generiche della ricostruzione fattuale sono inammissibili.
- Le relazioni del curatore fallimentare sono valutabili se fondate su atti e investigazioni acquisiti in giudizio (anche annotazioni della Guardia di Finanza): non basta affermare che gli accertamenti derivino da indagini esterne, va provato che siano inidonei o viziati.
- Per distinguere tra bancarotta fraudolenta e semplice è necessario provare l'elemento soggettivo (dolo specifico) e l'entità della diminuzione della massa attiva; valutazioni su tali profili richiedono censure motivate e non ricostruzioni alternative generiche.
- Il calcolo della prescrizione richiede l'analisi delle interruzioni (es. art. 161 c.p.); non considerare le interruzioni può portare a conclusioni errate sulla estinzione del reato.
- Ricorsi manifestamente infondati o formulati con negligenza possono comportare condanne alle spese e somme alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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