Sentenza n. 740/2026 - Roma, Sezione 3B
Per l’accertamento - dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'istanza di riconoscimento presentata dal ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio del Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'istanza di riconoscimento di un titolo conseguito all'estero
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente riconoscimento)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità dell'inerzia ministeriale su un'istanza diretta al riconoscimento di un titolo conseguito all'estero. Ha dedotto la sussistenza di un obbligo dell'amministrazione di provvedere, il decorso del termine generale previsto dalla legge n. 241 del 1990 e la propria situazione giuridica legittimante. Nel giudizio è stata inoltre proposta domanda risarcitoria, non supportata da sufficienti elementi probatori in ordine agli elementi soggettivi della responsabilità.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda relativa al silenzio, accertando l'inerzia dell'amministrazione e l'obbligo di adottare un provvedimento espresso sull'istanza. Il giudice ha ritenuto integrati i presupposti del silenzio-inadempimento: esistenza di un obbligo di provvedere a fronte di un'istanza privata e inutile decorso del termine previsto dalla legge. Ha precisato che l'amministrazione deve concludere il procedimento anche qualora ritenga la domanda irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, salvo i casi limite di palese pretestuosità. Il Ministero è stato quindi ordinato a provvedere entro 120 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. In caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il dirigente generale preposto alla direzione generale competente, senza facoltà di delega e senza compenso, con un ulteriore termine di 120 giorni. La domanda di risarcimento del danno è stata respinta per insufficienza della prova degli elementi soggettivi della fattispecie. Le spese sono state poste a carico del Ministero e liquidate in 1.500 euro, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
legge n. 241/1990
Il decorso del termine generale per la conclusione del procedimento, in presenza di un obbligo di provvedere su un'istanza privata, consente di accertare l'illegittimità del silenzio; l'amministrazione deve comunque concludere il procedimento con un provvedimento espresso, anche quando ritenga la domanda irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, salvo la palese pretestuosità.
art. 2 c.p.a.
Il giudizio sul silenzio comporta l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere e l'ordine di concludere il procedimento entro il termine stabilito dal giudice, con possibile nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia.
Massime di principio
- La presentazione di un'istanza privata idonea a radicare un obbligo di provvedere, unita all'inutile decorso del termine procedimentale, integra il silenzio-inadempimento dell'amministrazione.
- L'amministrazione non può restare inerte neppure quando ritenga l'istanza irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata: deve adottare un provvedimento espresso, salvo il caso limite di una domanda manifestamente pretestuosa.
- Nel giudizio avverso il silenzio, il giudice può ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine determinato e nominare preventivamente un commissario ad acta per l'ulteriore inottemperanza.
- La domanda risarcitoria connessa al silenzio deve essere respinta quando il ricorrente non fornisca sufficienti elementi probatori sugli elementi soggettivi della responsabilità dell'amministrazione.
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