Sentenza del 07/12/2022 n. 36032 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva rigettato l'appello della Regione avverso la decisione di prime cure relativa ad avvisi di accertamento ICI per il 2011 su un'area edificabile e quattro unità immobiliari. La Regione contestava, tra l'altro, la mancata esenzione ai sensi del D.Lgs. n. 504/1992 art. 7 (lett. a e lett. i), sostenendo che le aree erano destinate alla nuova sede regionale e che le unità erano assegnate a un ente strumentale (ADISU) per attività non commerciali; denunciava inoltre carenza motivazionale e omissione di decisione su specifico motivo relativo alla destinazione a cappella universitaria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso: ha ritenuto infondati i motivi relativi alla presunta carenza motivazionale dell'avviso e alla impropria qualificazione delle unità amministrative (motivi 1 e 3) ma ha accolto il motivo relativo all'applicabilità dell'esenzione per le aree edificabili destinate alla sede regionale (art. 7, lett. a) e il motivo relativo alla struttura ricettiva (Collegio universitario) ai fini dell'art. 7, lett. i). In particolare, la Corte ha affermato che l'esenzione per aree edificabili può trovare applicazione quando la destinazione ad uso istituzionale sia univoca e certa, anche se l'edificazione non è ancora completata, e che per il Collegio universitario è necessario accertare concretamente se l'attività è svolta con criteri economici o con modalità non commerciali (valutazione sui canoni praticati, onere probatorio a carico della contribuente). Ha invece escluso l'esenzione per le unità adibite a uffici amministrativi. La sentenza impugnata è stata cassata nei punti accolti e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale di secondo grado della Puglia per nuovo esame.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. a)
L'esenzione richiede l'utilizzo diretto e immediato dell'immobile da parte dell'ente proprietario per compiti istituzionali; tuttavia per le aree edificabili è rilevante la destinazione univoca e certa all'uso istituzionale anche se l'immobile non è ancora realizzato, purché vi siano passaggi burocratici/materiali propedeutici all'edificazione.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i)
L'esenzione per attività assistenziali/ricettive richiede sia lo svolgimento esclusivo delle attività agevolate sia che esse siano svolte con modalità non commerciali. L'assenza di carattere economico si accerta valutando se i corrispettivi sono simbolici o nulli; la prova della non economicità è a carico del soggetto che invoca l'esenzione.
D.M. n. 200 del 2012, art. 4, comma 4
Stabilisce criteri per qualificare modalita non commerciali: per attività ricettive il corrispettivo è simbolico se gratuito o non superiore alla metà dei corrispettivi medi di mercato e comunque non commisurato al costo effettivo del servizio.
D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59, comma 1, lett. n)
Riferimento per la determinazione del valore venale delle aree edificabili adottato dall'ente impositore (delibera sui valori per aree omogenee).
L.R. Puglia 27 giugno 2007, n. 18, artt. 7 e 15
Norme regionali richiamate dalla Regione per sostenere il vincolo di destinazione degli immobili a fini di diritto allo studio; non determinano automaticamente l'esenzione se l'uso concreto è esercitato da soggetti diversi dall'ente proprietario.
L. n. 212 del 2000, art. 7 e L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 162
Norme richiamate dalla ricorrente in ordine agli obblighi di motivazione e al regime fiscale; la Corte ricorda il principio secondo cui l'avviso di accertamento è sufficientemente motivato se consente al contribuente di conoscere gli elementi essenziali della pretesa.
Art. 107 TFUE e decisione della Commissione UE 19 dicembre 2012
Richiamati a supporto del principio che un'attività anche senza scopo di lucro può essere qualificata come economica; rilevanza ai fini della compatibilità dell'esenzione con le regole sugli aiuti di Stato e della necessità di limitare l'esenzione IMU e i criteri posti per non costituire aiuto illecito.
Massime di principio
- L'avviso di accertamento è adeguatamente motivato quando indica gli elementi essenziali della pretesa (an e quantum) e i fatti giustificativi che consentono al contribuente di difendersi; non è necessario che l'ente dimostri in atto ogni possibile ragione giuridica di disconoscimento delle esenzioni.
- Per l'esenzione ex art. 7 lett. a) su aree edificabili, rileva la destinazione univoca e certa all'uso istituzionale anche se l'edificazione non è ancora completata, purché siano iniziati i passaggi burocratici/materiali propedeutici; va valutata la concretezza della destinazione.
- L'esenzione ex art. 7 lett. i) richiede che l'attività sia svolta con modalità non commerciali: se sussistono canoni o corrispettivi vanno valutati concretamente (importo, rapporto con prezzi medi di mercato, relazione con costo effettivo) per stabilire se sono simbolici o remunerativi.
- Unità immobiliari destinate a semplici uffici amministrativi non rientrano nell'ambito oggettivo dell'esenzione prevista per attività assistenziali o similari; la mera funzione di ufficio non giustifica l'esenzione.
- Se l'immobile è assegnato a un ente strumentale, l'applicabilità dell'esenzione dipende dal soggetto che esercita l'attività e dalla natura economica di quest'ultima: l'essere ente strumentale non determina automaticamente l'esenzione se l'attività è svolta con criteri economici.
- L'onere della prova circa la natura non commerciale dell'attività grava sul soggetto che invoca l'esenzione; il giudice deve compiere un accertamento di fatto sulle modalità di gestione (es. ammontare delle rette, finanziamenti pubblici, funzionalità rispetto ai fini istituzionali).
- In caso di contrasto nei profili giuridici e fattuali, il rimedio è il rinvio per nuovo esame con accertamento concreto dei criteri di economicità e della destinazione degli immobili.
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