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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-462/16

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 20 dicembre 2017. — Finanzamt Bingen-Alzey contro Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof. — Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 90, paragrafo 1 – Riduzione di prezzo alle condizioni determinate dagli Stati membri – Riduzione della base imponibile – Principi definiti nella sentenza del 24 ottobre 1996, Elida Gibbs (C‑317/94, EU:C:1996:400) – Sconti concessi alle casse malattia private. — Causa C-462/16

Giurisprudenza europea62016CJ0462

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte affronta il trattamento IVA degli sconti obbligatori imposti alle aziende farmaceutiche e corrisposti alle casse malattia private. Richiamando il principio di neutralità e la giurisprudenza Elida Gibbs, afferma che la base imponibile va ridotta quando il corrispettivo effettivamente percepito dal soggetto passivo diminuisce per effetto dello sconto. La circostanza che il rimborso avvenga nell’ambito di un rapporto con assicurati privati non esclude l’applicazione dell’articolo 90, paragrafo 1, della direttiva IVA.

IVA: lo sconto obbligatorio concesso da un’azienda farmaceutica a casse malattia private riduce la base imponibile ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE.

La questione giuridica

Se, alla luce della sentenza Elida Gibbs e del principio di parità di trattamento, un’azienda farmaceutica possa ridurre la base imponibile IVA ex articolo 90, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE quando, per legge, deve concedere alle casse malattia private uno sconto sui medicinali venduti tramite farmacie a assicurati privati che ottengono il rimborso delle spese dalla propria assicurazione.

Principio di diritto

L’articolo 90, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE deve essere interpretato nel senso che uno sconto imposto dalla legge e concesso da un’azienda farmaceutica a una cassa malattia privata comporta la riduzione della base imponibile IVA dell’azienda, anche se i medicinali sono venduti tramite farmacie a assicurati privati che poi ottengono il rimborso dalla propria assicurazione; conta il fatto che il soggetto passivo non percepisca integralmente il corrispettivo, sicché l’imposta non può essere riscossa su un importo superiore a quello effettivamente incassato.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 73 della direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 78 della direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 79 della direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 90 della direttiva 2006/112/CE
  • Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articolo 20
  • Sesta direttiva 77/388/CEE
  • Sentenza Elida Gibbs (C‑317/94)
  • Sentenza Ibero Tours (C‑300/12)
  • Sentenza Almos Agrárkülkereskedelmi (C‑337/13)
  • Sentenza Freemans (C‑86/99)
  • Sentenza Le Rayon d’Or (C‑151/13)
  • Sentenza International Bingo Technology (C‑377/11)

Sconto obbligatorio alle casse malattia private e riduzione della base imponibile IVA

La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del Bundesfinanzhof in materia di IVA e, in particolare, il trattamento di uno sconto previsto dalla normativa tedesca a carico di un’azienda farmaceutica. La Corte chiarisce se tale sconto, concesso a casse malattia private nell’ambito del rimborso delle spese mediche agli assicurati, debba ridurre la base imponibile dell’operazione ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE.

Fatti e procedimento principale

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG vende medicinali tramite grossisti alle farmacie, con applicazione dell’IVA. Per i medicinali destinati agli assicurati del sistema di assicurazione malattia privata, le casse malattia private rimborsano agli assicurati le spese sostenute per l’acquisto dei farmaci. In base alla normativa tedesca, l’azienda farmaceutica deve poi concedere alle casse malattia private uno sconto di prezzo, commisurato al tasso di rimborso, nelle stesse proporzioni previste per l’assicurazione malattia obbligatoria.

Nella dichiarazione IVA per il 2011, la società ha ridotto la base imponibile tenendo conto dei rimborsi dovuti alle casse malattia private. L’amministrazione tributaria ha invece negato tale riduzione, ritenendo che lo sconto non costituisse un minor corrispettivo ai fini IVA. Il Finanzgericht Rheinland-Pfalz aveva accolto il ricorso della società; in cassazione, il Bundesfinanzhof ha quindi sospeso il procedimento e ha interrogato la Corte di giustizia.

Normativa rilevante

La Corte richiama anzitutto:

  • l’articolo 73 della direttiva 2006/112/CE, secondo cui la base imponibile comprende tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare, anche da un terzo;
  • l’articolo 90, paragrafo 1, della medesima direttiva, che impone la riduzione della base imponibile in caso di riduzione di prezzo dopo l’operazione;
  • l’articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali, evocato dal giudice del rinvio in relazione alla parità di trattamento.

Sono inoltre richiamate la sesta direttiva 77/388/CEE e la giurisprudenza precedente, in particolare Elida Gibbs, Ibero Tours, Almos Agrárkülkereskedelmi, Freemans, Le Rayon d’Or e International Bingo Technology.

Questione pregiudiziale

Il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 90, paragrafo 1, della direttiva IVA debba essere interpretato nel senso che lo sconto obbligatorio concesso da un’azienda farmaceutica a una cassa malattia privata riduce la base imponibile, anche se:

  • i medicinali sono venduti tramite farmacie;
  • gli assicurati privati pagano il prezzo e ottengono poi il rimborso dalla propria assicurazione;
  • lo sconto è imposto dalla legge e versato non direttamente al consumatore finale, ma alla cassa malattia privata.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda che la base imponibile IVA deve corrispondere al corrispettivo effettivamente ricevuto dal soggetto passivo. L’articolo 90, paragrafo 1, è espressione del principio fondamentale secondo cui l’amministrazione finanziaria non può riscuotere un’IVA superiore all’importo realmente percepito.

Applicando tale principio, la Corte rileva che, nel caso di specie, la società farmaceutica non ha potuto disporre dell’intero prezzo di vendita dei medicinali, poiché una parte di esso è stata sottratta per effetto dello sconto obbligatorio verso le casse malattia private. Di conseguenza, non sarebbe compatibile con la direttiva IVA assoggettare a imposta un corrispettivo maggiore di quello effettivamente incassato.

La Corte precisa che la soluzione non è esclusa dal fatto che, nella sentenza Elida Gibbs, si parlasse di rapporti contrattuali diretti: ciò non limita l’ambito dell’articolo 90, che non presuppone una modifica successiva del contratto. Inoltre, il fatto che il beneficiario immediato della fornitura sia l’assicurato privato e non la cassa malattia non spezza il nesso diretto tra cessione e corrispettivo, perché la cassa malattia privata deve essere considerata, in questo contesto, il consumatore finale ai fini del flusso economico rilevante.

Quanto al principio di parità di trattamento, la Corte accoglie implicitamente l’esigenza di evitare una disparità tra sconti concessi nell’assicurazione obbligatoria e quelli imposti per l’assicurazione privata, poiché in entrambi i casi il carico economico sopportato dall’azienda farmaceutica è sostanzialmente identico.

Decisione e dispositivo

La Corte risponde che l’articolo 90, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE deve essere interpretato nel senso che lo sconto concesso, in forza di una legge nazionale, da un’azienda farmaceutica a una cassa malattia privata comporta la riduzione della base imponibile a favore dell’azienda, quando i medicinali sono forniti tramite farmacie ad assicurati di una polizza privata che rimborsa il prezzo di acquisto.

Principio affermato

Il principio affermato è che, in materia IVA, la base imponibile deve essere ridotta ogni volta che il soggetto passivo, per effetto di uno sconto obbligatorio previsto dalla legge, non percepisca integralmente il corrispettivo della cessione; ciò vale anche se lo sconto è versato a un terzo diverso dall’acquirente immediato, purché esso incida sul prezzo effettivamente incassato dal fornitore.

Come è indicizzato

Materieivabase imponibilesconti e riduzioni di prezzofarmaceuticaparità di trattamento

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