Cassazione Penale, Sentenza n. 37555/2024 del 11/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto il secondo motivo non manifestamente infondato e, considerata la non manifesta infondatezza, ha rilevato d'ufficio l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione (termine massimo maturato il 10/04/2024). Perciò ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione (decreto del 11/09/2024).
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza del 7/11/2023 della Corte d'appello di Brescia che aveva parzialmente riformato la condanna per il reato previsto dall'art. 483 c.p., revocando il beneficio della sospensione condizionale della pena per fatto commesso il 10/10/2016. L'impugnativa articolava tre motivi: (1) diniego al difensore di un termine di difesa; (2) violazione di legge in relazione alla revoca della sospensione condizionale (denuncia della violazione dell'art. 597, commi 3 e 4, c.p.p. e richiamo al principio secondo cui il giudice di cognizione che revoca la sospensione deve verificare se le cause ostative erano note al primo giudice, acquisendo il fascicolo qualora necessario); (3) vizio di motivazione in relazione alla conferma della responsabilità dell'imputato. In particolare il giudice di legittimità ha ritenuto non manifestamente infondato il secondo motivo perché la sentenza impugnata non indica se il giudice d'appello abbia svolto la dovuta verifica circa la conoscenza, da parte del giudice che concesse il beneficio, delle cause ostative alla sospensione.
Norme richiamate
art. 483 c.p.
Norma che individua il reato per cui era stato condannato l'imputato; la sentenza impugnata concernente tale reato è stata poi annullata per prescrizione.
art. 164, comma 4, c.p.
Richiamato nel principio di diritto: indica le cause ostative alla concessione della sospensione condizionale della pena; il giudice che revoca il beneficio deve accertare se tali cause erano note al primo giudice.
art. 597, commi 3 e 4, c.p.p.
Norma richiamata nel motivo di ricorso: la presunta violazione è stata ritenuta non manifestamente infondata perché la Corte d'appello non ha chiarito se abbia verificato la presenza di cause ostative alla sospensione condizionale acquisendo il fascicolo del primo grado.
Giurisprudenza: Sez. 3, n. 56279 del 24/10/2017; Sez. 3, n. 34387 del 27/04/2021; Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015
Principi richiamati: il giudice della cognizione può revocare la sospensione anche in assenza di impugnazione del P.M., ma solo se verifica che le cause ostative non erano documentalmente note al giudice che concesse il beneficio; a tal fine è tenuto ad acquisire il fascicolo del giudizio di prime cure per la dovuta verifica.
Massime di principio
- La revoca della sospensione condizionale della pena da parte di un giudice di grado non può avvenire senza che il giudice verifichi se le cause ostative erano già note al giudice che concesse il beneficio; tale verifica può richiedere l'acquisizione del fascicolo del primo grado.
- Se la sentenza di appello non chiarisce di aver eseguito la verifica sulla conoscenza delle cause ostative, il motivo di ricorso relativo alla legittimità della revoca non può essere considerato manifestamente infondato.
- Quando la non manifesta infondatezza di un motivo concerne profili che incidono sul decorso della prescrizione, la Corte di legittimità può rilevare d'ufficio l'estinzione del reato per prescrizione e annullare senza rinvio.
- In situazioni analoghe all'interessato conviene verificare e chiedere espressamente l'acquisizione del fascicolo del primo grado o contestare l'insufficiente motivazione dell'appello qualora non risulti detta verifica.
- È fondamentale calcolare tempestivamente i termini di prescrizione: se la prescrizione si è già perfezionata durante il processo di impugnazione, il ricorso volto a far valere vizi procedurali o di motivazione può portare all'annullamento senza rinvio per estinzione del reato.
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