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Sentenza

Sentenza del 23/09/2016 n. 18653 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva accertato un maggior reddito ai fini IRPEF e ILOR derivante dalla cessione di un'azienda, ritenendo sottostimato l'avviamento dichiarato in Lire 6.000.000 e rideterminandolo in Lire 52.160.000 mediante il criterio del triplo della media dei ricavi degli anni 1997-1999 previsto dall'art. 2, comma 4, del D.P.R. n. 460 del 1996. La contribuente contestava l'utilizzabilità di tale criterio per le imposte dirette, sostenendo che riguardasse principalmente l'imposta di registro e che mancassero sia un accertamento definitivo ai fini dell'imposta di registro sia ulteriori presunzioni gravi, precise e concordanti. Con il secondo motivo lamentava inoltre il mancato ricorso agli studi di settore e un difetto di motivazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi. Il primo quesito di diritto non indicava in modo completo la diversa regola giuridica che la ricorrente riteneva applicabile e non riassumeva adeguatamente i fatti rilevanti, violando i requisiti dell'art. 366-bis c.p.c. Il secondo motivo era inammissibile perché la questione degli studi di settore non risultava essere stata tempestivamente proposta nei precedenti gradi di giudizio, mancava l'indicazione specifica di dove e quando fosse stata dedotta e le censure relative alla violazione di legge e al vizio di motivazione erano state cumulate senza i necessari distinti requisiti formali. La Corte ha inoltre osservato, solo per completezza, che il criterio del triplo della media dei ricavi poteva essere utilizzato come metodo contabile per stimare il corrispettivo e la plusvalenza anche al di fuori dell'accertamento con adesione. Il ricorso è stato quindi rigettato e la contribuente è stata condannata a rimborsare all'Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 3.575 euro oltre eventuali spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 460 del 1996, art. 2, comma 4

    criterio del triplo della media dei ricavi dichiarati

    Il criterio, pur previsto nell'ambito dell'accertamento con adesione e riferito a specifiche imposte, è stato considerato dalla giurisprudenza un metodo contabile utilizzabile anche in via generale per stimare il valore dell'avviamento e il corrispettivo ai fini della plusvalenza.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 86

    Disciplina le plusvalenze patrimoniali, comprese quelle derivanti dalla cessione di aziende, ai fini delle imposte sui redditi.

  • D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51

    Riguarda la determinazione del valore ai fini dell'imposta di registro. Il valore definitivamente accertato ai fini del registro può vincolare l'amministrazione anche ai fini delle imposte dirette, ma il rapporto non opera necessariamente in senso inverso.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)

    Consente l'accertamento induttivo o analitico-induttivo del reddito sulla base di presunzioni, purché dotate dei requisiti richiesti dalla legge.

  • Codice civile, artt. 2697 e 2729

    Riguardano, rispettivamente, l'onere della prova e le presunzioni semplici, che devono essere gravi, precise e concordanti.

  • D.Lgs. n. 147 del 2015, art. 5, comma 3

    l'esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore ... accertato o definito ai fini dell'imposta di registro

    Per le cessioni di immobili e aziende, il maggior corrispettivo ai fini delle imposte sui redditi non può essere desunto soltanto dal valore attribuito ai fini dell'imposta di registro; sono necessari ulteriori elementi probatori. La norma, tuttavia, non disciplina il caso in cui l'accertamento reddituale non si basi affatto sul valore di registro.

  • Codice di procedura civile, art. 366-bis

    Richiedeva, per i ricorsi soggetti alla disciplina ratione temporis, quesiti di diritto specifici e completi, contenenti i fatti essenziali, la regola applicata dal giudice e quella alternativa ritenuta corretta; per il vizio di motivazione era necessario anche uno specifico momento di sintesi.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione i quesiti di diritto devono essere autosufficienti, specifici e completi: devono esporre i fatti essenziali, la regola applicata nella sentenza e la diversa regola che si pretende corretta. Un rinvio generico a molte norme o al contenuto del motivo può comportare l'inammissibilità.
  • Le questioni non dedotte o non adeguatamente documentate nei precedenti gradi di giudizio, come il mancato utilizzo degli studi di settore, non possono normalmente essere introdotte per la prima volta in cassazione.
  • Il valore accertato in via definitiva ai fini dell'imposta di registro può avere efficacia vincolante o forte rilievo presuntivo ai fini delle imposte dirette; il rapporto inverso, invece, non è automaticamente applicabile.
  • Il valore ai fini dell'imposta di registro, da solo, non è sufficiente a presumere un maggior corrispettivo ai fini delle imposte sui redditi quando trova applicazione la disciplina interpretativa del D.Lgs. n. 147 del 2015; occorrono ulteriori elementi probatori.
  • Il criterio del triplo della media dei ricavi può costituire un parametro contabile utilizzabile per stimare l'avviamento e la plusvalenza, anche se originariamente previsto per l'accertamento con adesione, purché l'amministrazione motivi adeguatamente il suo impiego.
  • La Corte di cassazione può dichiarare inammissibile il ricorso per ragioni processuali senza decidere definitivamente nel merito della correttezza dell'accertamento tributario.

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