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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3834/2025 del 30/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza di patteggiamento perché nel giudizio di merito sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche in equivalenza alla circostanza aggravante (art. 61/62 c.p.) e, pur partendo da una pena base di anni uno e applicando la riduzione per il rito, non è stato aumentato il trattamento sanzionatorio per la continuazione con l'ulteriore reato contestato (si lamenta la mancata aggiunta dell'aumento per la continuazione con il reato di cui all'art. 186 co. 6). Inoltre si contesta la mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato su entrambi i motivi. Ha rilevato che il reato di fuga dopo l'investimento (art. 189 co. 6 d.lgs. 285/1992) e il reato di omissione di soccorso (art. 189 co. 7) hanno diversa oggettività giuridica e diverso elemento soggettivo, pertanto doveva essere valutata e applicata l'eventuale maggiorazione per continuazione; la pena determinata dal Tribunale è risultata quindi illegittima. Ha inoltre ritenuto errata l'omissione dell'applicazione della sanzione amministrativa accessoria (sospensione della patente), ricordando che le sanzioni amministrative accessorie non sono nella disponibilità delle parti nel patteggiamento. Per questi motivi la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Macerata per l'ulteriore corso.

Norme richiamate

  • decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada), art. 189

    art. 189 co. 1, 6 e 7 d.lgs. n. 285/1992

    La Corte ha distinto le fattispecie del comma 6 (fuga dopo incidente) e del comma 7 (omissione di soccorso) come reati diversi per oggettività e per profilo soggettivo; ciò implica che l'esistenza di entrambe può dare luogo a valutazione di continuazione e a maggiorazione della pena.

  • codice di procedura penale, art. 444

    Riferimento al rito del patteggiamento: la Corte richiama che, anche dopo le modifiche legislative, le parti non possono determinare l'applicazione o la durata delle sanzioni amministrative accessorie, per le quali non hanno disponibilità.

  • codice penale, art. 61 (e richiamo ad art. 62)

    art. 61 n. 2 cod. pen. (nel testo è presente anche un richiamo a art. 62 n. 2)

    Nel caso di specie le circostanze attenuanti generiche sono state riconosciute in equivalenza alla circostanza aggravante; la Corte osserva che tale operazione incide sulla pena base ma non può sostituire le valutazioni dovute in caso di continuazione tra reati distinti.

  • codice di procedura penale, art. 606

    La Corte ricorda che è ammesso il ricorso per cassazione che impugni l'omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie, in quanto tali sanzioni non sono nella disponibilità delle parti.

  • decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, art. 25

    art. 25, co. 1, lett. a) n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (modifica art. 444 cod. proc. pen.)

    La modifica ha introdotto la possibilità, in linea generale, di richieste relative alle pene accessorie nel patteggiamento, ma la Corte afferma che la clausola che determini il contenuto e la durata delle sanzioni amministrative accessorie deve ritenersi come non apposta, perché tali sanzioni non sono nella disponibilità delle parti.

  • Giurisprudenza richiamata (Sez. 4 e Sez. U.)

    Sez. 4, Sent. n. 6306 del 15/01/2008; Sez. 4, n. 23177 del 15/03/2016; Sez. 4 n. 14648 del 07/04/2021; Sez. U., n. 21369 del 26/09/2019; Sez. 3 n. 48556 del 14/11/2023

    La Corte si è richiamata a precedenti che confermano la distinzione tra i reati di fuga e omissione di soccorso e che stabiliscono l'ammissibilità del ricorso in ordine all'omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie; inoltre è richiamata la pronuncia che considera non valida la clausola di patteggiamento che disciplini le sanzioni amministrative accessorie.

Massime di principio

  • Nel patteggiamento il giudice non può essere vincolato da patti tra le parti che escludano o determinino in modo definitivo sanzioni amministrative accessorie che sono obbligatorie o fuori dalla disponibilità delle parti.
  • I reati di fuga dopo un investimento (art. 189 co. 6) e di omissione di soccorso (art. 189 co. 7) sono fattispecie distinte: la loro eventuale coesistenza richiede specifica valutazione della continuazione e l'eventuale maggiorazione della pena.
  • Quando il giudice nel determinare la pena non precisa se la continuazione è stata ritenuta assorbita o se è stata erroneamente omessa la maggiorazione, la determinazione della pena è viziata e può essere annullata in cassazione.
  • L'appello per cassazione è ammissibile anche con riferimento all'omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie (art. 606 c.p.p.), poiché tali sanzioni non rientrano nella disponibilità delle parti nel patteggiamento.
  • In caso di annullamento della sentenza di patteggiamento per vizi nella determinazione della pena o nell'omessa applicazione di sanzioni accessorie, la Corte può annullare senza rinvio e trasmettere gli atti al giudice di primo grado per il prosieguo delle determinazioni necessarie.

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