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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34448/2023 del 11/12/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un ex dirigente per il pagamento del TFR e di altre competenze di fine rapporto. La società ha proposto opposizione sostenendo di avere in precedenza erogato al dirigente, in più soluzioni tra il 2005 e il 2014, complessivi euro 102.000,00 non come emolumenti dovuti ma come prestiti da restituire; il dirigente ha invece sostenuto che tali somme erano corrisposte a titolo di ferie non godute e premi. Il Tribunale ha accolto solo in parte l'opposizione, ha rideterminato il credito del lavoratore e ha riconosciuto la domanda riconvenzionale restitutoria della società, compensando i crediti. La Corte d'appello ha poi riformato la decisione, rigettando la domanda riconvenzionale della società e confermando il credito del dirigente, ritenendo non provato il titolo di mutuo delle somme erogate. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: omesso esame di un fatto decisivo (la contabilizzazione delle somme come prestiti nel giornale di contabilità); violazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. per il riparto dell'onere della prova; violazione degli artt. 2709, 2710, 2727 e 2729 c.c. per l'asserita erronea esclusione del valore indiziario delle scritture contabili; violazione dell'art. 96 c.p.c. per il rigetto della domanda di responsabilità aggravata del lavoratore.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché il fatto storico dedotto non era stato omesso, essendo stati esaminati i documenti contabili, ma solo valutati come insufficienti sul piano probatorio. Ha giudicato infondato il secondo motivo, affermando che, essendo la società attrice in riconvenzionale, gravava su di essa l'onere di provare il fatto costitutivo della pretesa restitutoria ex art. 2697 c.c.; solo l'inadempimento di tale onere impedisce che sorga un onere probatorio a carico della controparte. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché non coerente con la ratio della sentenza d'appello: la Corte territoriale aveva richiamato il principio astratto sul valore indiziario dei libri contabili, ma aveva escluso la sua applicabilità concreta per gravi irregolarità contabili e per la presenza di elementi contrari o neutri. Ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo, osservando che la valutazione della mala fede ai fini dell'art. 96 c.p.c. è riservata al merito e che, comunque, la pretesa del lavoratore era risultata fondata almeno in parte, escludendo la temerarietà della lite. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    omesso esame di un fatto decisivo

    Il vizio è configurabile solo se sia stato davvero omesso l'esame di un fatto storico decisivo; non ricorre quando il fatto e i documenti siano stati esaminati ma semplicemente ritenuti probatoriamente insufficienti.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    violazione e falsa applicazione

    Il motivo deve confrontarsi con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata; altrimenti è inammissibile.

  • art. 2697 c.c.

    Chi propone in giudizio una domanda riconvenzionale restitutoria deve provare il fatto costitutivo del proprio credito; solo dopo tale prova può configurarsi un onere di prova contraria in capo all'altra parte.

  • art. 115 c.p.c.

    La doglianza è stata ritenuta inammissibile nella parte in cui mirava a ottenere una nuova valutazione delle prove documentali, attività riservata al giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio, preclusa in cassazione.

  • art. 2709 c.c.

    Le scritture contabili dell'imprenditore non costituiscono, da sole e in ogni caso, prova sufficiente a favore dell'imprenditore stesso, potendo al più assumere valore indiziario se regolari e accompagnate da ulteriori elementi.

  • art. 2710 c.c.

    Le scritture contabili non sono automaticamente idonee a fondare la prova del credito in favore dell'imprenditore quando emergano irregolarità o incongruenze nella loro tenuta e registrazione.

  • art. 2727 c.c.

    La presunzione semplice richiede un fatto noto serio e preciso da cui inferire il fatto ignoto.

  • art. 2729 c.c.

    Gli elementi indiziari devono essere gravi, precisi e concordanti; in mancanza di tali requisiti non può formarsi una presunzione semplice a favore della parte che li invoca.

  • art. 96 c.p.c.

    La condanna per responsabilità aggravata presuppone la soccombenza su una pretesa temeraria o la mala fede/colpa grave nella proposizione o resistenza in giudizio; non è configurabile quando la pretesa risulti comunque fondata almeno in parte.

Massime di principio

  • In cassazione il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non sussiste quando il giudice di merito abbia effettivamente considerato il fatto e i relativi documenti, limitandosi a reputarli non idonei a dimostrare il fatto costitutivo della domanda.
  • Quando una parte propone domanda restitutoria fondata sull'assunto che somme erogate al rapporto di lavoro fossero prestiti, l'onere di provare il titolo del pagamento grava su chi agisce in restituzione, ai sensi dell'art. 2697 c.c.
  • Le scritture contabili dell'imprenditore possono al più costituire indizi della pretesa creditoria, ma acquistano efficacia probatoria solo se regolarmente tenute e se corroborate da ulteriori elementi gravi, precisi e concordanti; se emergono irregolarità o incoerenze, il loro valore indiziario può essere escluso.
  • La censura di violazione di legge non può essere utilizzata per sollecitare una nuova valutazione del merito probatorio compiuta dal giudice di appello.
  • La responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. richiede la temerarietà della lite e non può essere affermata quando il diritto azionato risulti comunque esistente, anche se in misura inferiore a quella inizialmente domandata.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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