Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 12886/2020 del 26/06/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Una persona fisica, in proprio e quale legale rappresentante di due società, aveva chiesto alla banca il risarcimento dei danni dedotti come conseguenza della violazione di una transazione conclusa nel 2002 con una società in nome collettivo. La transazione avrebbe riguardato la rinuncia a un precetto opposto, fondato su un contratto di mutuo, e l’abbandono di un successivo processo esecutivo, con cancellazione del pignoramento. Nel ricorso si faceva inoltre riferimento a un addebito su conto corrente e a un intervento della banca in una procedura esecutiva avviata successivamente, senza chiarire adeguatamente i rapporti fra tali circostanze, la transazione e i pregiudizi lamentati dai singoli attori. Il Tribunale di Verona aveva dichiarato inammissibile la domanda; la Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 623/2017 pubblicata il 21 marzo 2017, aveva confermato la decisione, integrandone la motivazione. I ricorrenti hanno proposto tre motivi: il primo, denunciando violazione degli artt. 1199, 2732, 2733, secondo comma, e 2735, primo comma, c.c.; il secondo, contestando la valutazione delle prove ai sensi degli artt. 115, 116 e 215 c.p.c.; il terzo, denunciando omessa o contraddittoria motivazione su un fatto decisivo, mancata istruttoria e violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti. La banca ha proposto ricorso incidentale condizionato, articolato in due motivi.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale perché l’esposizione sommaria dei fatti non rispettava il requisito dell’art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.: non consentiva di ricostruire le pretese e le difese, i rapporti tra le società coinvolte, il titolo dell’azione personale della persona fisica, il pregiudizio attribuito a ciascun attore e il collegamento tra transazione, addebito, procedura esecutiva e danni richiesti. Ha inoltre rilevato che la società a responsabilità limitata era stata dichiarata priva di legittimazione attiva in appello, senza specifica censura sul punto, e che la società in nome collettivo, dichiarata cessata, non risultava aver conferito procura per il giudizio di cassazione. I tre motivi sarebbero stati comunque inammissibili: nella sostanza contestavano accertamenti di fatto e sollecitavano una nuova valutazione delle prove, non consentita in cassazione; quanto alla quietanza, la Corte d’appello non ne aveva negato il valore probatorio, ma ne aveva ricostruito il contenuto valutandola insieme agli altri elementi. Il ricorso incidentale condizionato della banca è rimasto assorbito. I ricorrenti sono stati condannati a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 7.800,00, oltre euro 200,00 per esborsi, spese generali e accessori di legge. La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Tale requisito è considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso e deve consistere in una esposizione sufficiente a garantire alla Corte di Cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata.

    Il ricorso per cassazione deve esporre in modo autonomo e sufficientemente chiaro i fatti sostanziali e processuali rilevanti, così da permettere alla Corte di comprendere le censure senza dover consultare altri atti, inclusa la sentenza impugnata.

  • art. 115 c.p.c.

    Le censure – sebbene presentate, almeno in parte, come denunzia di violazione di norme di diritto – si risolvono tutte nella sostanza, e per quanto è possibile comprendere nonostante la già rilevata insufficienza dell’esposizione dei fatti di causa, nella contestazione di accertamenti di fatto operati dai giudici di merito e sostenuti da adeguata motivazione (non apparente nè insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non censurabile nella presente) e nella richiesta di nuova e diversa valutazione delle prove, il che non è consentito nel giudizio di legittimità.

    La deduzione di violazione delle regole sulla valutazione delle prove non consente di ottenere in cassazione una nuova valutazione del materiale probatorio quando la censura investe, nella sostanza, accertamenti di fatto adeguatamente motivati.

  • art. 116 c.p.c.

    Le censure – sebbene presentate, almeno in parte, come denunzia di violazione di norme di diritto – si risolvono tutte nella sostanza, e per quanto è possibile comprendere nonostante la già rilevata insufficienza dell’esposizione dei fatti di causa, nella contestazione di accertamenti di fatto operati dai giudici di merito e sostenuti da adeguata motivazione (non apparente nè insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non censurabile nella presente) e nella richiesta di nuova e diversa valutazione delle prove, il che non è consentito nel giudizio di legittimità.

    Il richiamo alla disciplina della valutazione probatoria non rende censurabile in cassazione il risultato dell’accertamento di fatto, se la doglianza mira soltanto a sostituire una diversa lettura delle prove a quella motivatamente compiuta dai giudici di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

    La dichiarazione di inammissibilità comporta, ricorrendone i presupposti, l’obbligo per i ricorrenti di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, nei limiti in cui quest’ultimo sia dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

    L’ulteriore contributo è commisurato all’importo dovuto per il ricorso secondo la disciplina richiamata, e va versato solo se tale contributo è dovuto e nei relativi limiti.

Massime di principio

  • Il requisito di esposizione sommaria dei fatti nel ricorso per cassazione è un requisito di contenuto-forma funzionale alla comprensione autonoma della controversia: il ricorso deve consentire di ricostruire le pretese, i fatti e le ragioni di diritto, le difese, lo svolgimento dei giudizi di merito e il contenuto della decisione impugnata, senza rinvio ad altri atti.
  • Quando l’azione è proposta da più soggetti, il ricorso deve chiarire la posizione di ciascuno, il titolo della legittimazione e il pregiudizio individualmente dedotto; l’incertezza sui rapporti fra i soggetti e sul danno richiesto può rendere impossibile identificare il thema decidendum e il thema probandum e determinare l’inammissibilità per carenza dell’esposizione dei fatti.
  • In cassazione non è consentito ottenere una nuova e diversa valutazione delle prove o contestare il risultato di un accertamento di fatto adeguatamente motivato, anche quando la censura è formulata come violazione di norme sul valore probatorio dei documenti.
  • La contestazione dell’interpretazione di una quietanza o di altro documento, se non denuncia un effettivo errore di diritto ma mira a una diversa ricostruzione del suo contenuto alla luce degli elementi probatori, attiene al merito dell’accertamento e non è riesaminabile in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.