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Sentenza

Sentenza n. 9493/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'ottemperanza per l'esecuzione della Sentenza n.n. 455/2025 pubbl. il 25/03/2025 RG n. 5102/2024 passata in giudicato

Giustizia amministrativa202516006

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza passata in giudicato che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente e condannato il Ministero alla relativa attivazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente scolastica)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice del lavoro, passata in giudicato e notificata all'Amministrazione presso la sede reale con le formalità richieste per valere come titolo esecutivo. La sentenza aveva riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, condannando il Ministero all'immediata attivazione della Carta elettronica con la provvista indicata nel titolo, oltre alle spese del giudizio presupposto. La ricorrente ha dedotto l'inottemperanza dell'Amministrazione. Il ricorso è stato notificato dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione della sentenza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto sussistenti le condizioni dell'azione di ottemperanza, in quanto la sentenza era stata notificata presso la sede reale dell'Amministrazione e tra tale notificazione e la notificazione del ricorso era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997. Poiché non era controverso che il titolo giudiziale non fosse stato eseguito, ha ordinato al Ministero di darvi esecuzione, corrispondendo le somme dovute, entro sessanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di persistente inottemperanza ha nominato commissario ad acta il direttore generale dell'Amministrazione resistente preposto alla direzione competente, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni per compiere tutti gli atti necessari. Ha escluso la liquidazione di un compenso per il commissario, ritenendo l'attività compresa nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza, finalizzata a ottenere l'esecuzione del giudicato.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla l. n. 30/1997

    Impone il decorso di un termine dilatorio di centoventi giorni tra la notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione e la proposizione dell'azione esecutiva; il TAR ne ha verificato il rispetto quale condizione dell'azione di ottemperanza.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Prevede il beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche, riconosciuto alla ricorrente dal giudicato da eseguire.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è proponibile quando il titolo giudiziale sia stato notificato all'Amministrazione presso la sua sede reale con le formalità necessarie per valere come titolo esecutivo e sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
  • Quando sia pacifica la mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato contenente una condanna dell'Amministrazione a corrispondere somme o ad adottare attività esecutive determinate, il giudice dell'ottemperanza ordina all'Amministrazione di conformarsi al titolo entro un termine perentorio.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza, assegnandogli un termine successivo per compiere tutti gli atti necessari all'esecuzione del giudicato.
  • L'attività del commissario ad acta può essere svolta senza compenso aggiuntivo quando rientri nell'onnicomprensività della retribuzione del dirigente nominato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimento

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