Cassazione Civile, Ordinanza n. 21671/2026 del 25/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
Il testo non contiene la motivazione di una decisione sul merito della controversia originaria, ma solo un provvedimento successivo di correzione di un errore materiale. Risulta che nel decreto del 1° dicembre 2025 era stato inserito, per errore, il dispositivo sulle spese di lite in forma singolare ('al resistente') anziché plurale ('ai resistenti') e senza specificare che la condanna alle spese doveva essere disposta, per ciascuno dei resistenti, per euro 4.000,00 per compensi e euro 200,00 per esborsi, oltre accessori. Il procedimento viene quindi definito con correzione dell'errore materiale ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., su richiamo anche degli artt. 288 c.p.c. e 196-quinquies disp. att. c.p.c.
La decisione
La Corte rileva e corregge un errore materiale contenuto nel precedente decreto di estinzione del 1° dicembre 2025, limitatamente al capo sulle spese, chiarendo che la condanna va pronunciata nei confronti di entrambi i resistenti e, per ciascuno di essi, nell'importo ivi indicato. Viene disposto l'inoltro alla Cancelleria per gli adempimenti conseguenti. Non emerge dal testo una decisione sul merito della lite originaria, ma solo la rettifica del dispositivo sulle spese.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
Viene utilizzato come base per la correzione dell'errore materiale contenuto nel decreto precedentemente emesso.
art. 288, secondo comma, ultimo inciso, c.p.c.
È richiamato per gli adempimenti conseguenti alla correzione dell'errore materiale.
art. 196-quinquies, comma 5, disp. att. c.p.c.
È richiamato insieme all'art. 288 c.p.c. per gli adempimenti di cancelleria successivi alla correzione.
art. 2497-sexies c.c.
È menzionato solo nella descrizione della soggettività della società ricorrente come soggetta ad attività di direzione e coordinamento.
D.Lgs. n. 112/2015
È menzionato solo nella descrizione della soggettività della società ricorrente.
Massime di principio
- L'errore materiale nel dispositivo di un provvedimento è correggibile quando dal testo complessivo risulti chiaramente la volontà del giudice, senza incidere sulla sostanza della decisione.
- La correzione può riguardare anche il capo relativo alle spese di lite, incluso il numero dei soggetti tenuti alla rifusione e la ripartizione dell'importo, quando la difformità sia meramente esecutiva e non decisoria.
- Il procedimento di correzione dell'errore materiale non apre un nuovo giudizio sul merito, ma serve solo a riallineare il testo del provvedimento alla volontà già espressa dal giudice.
Come è indicizzato
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