Cassazione Penale, Sentenza n. 27399/2025 del 25/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Bari (04/10/2024) che, in accoglimento parziale degli appelli e disattesa parte delle richieste, aveva confermato responsabilità per plurimi reati (tra cui violazione della disciplina sugli stupefacenti, reati in materia di armi ed estorsione) e rideterminato le pene. Quattro ricorrenti (CITARELLI, PAPPAGALLO, FRONTINO, MANZARI) contestano la sproporzione o l'eccessività del trattamento sanzionatorio e la motivazione relativa al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; lamentano carenza o genericità dell'argomentazione sui criteri adottati per la determinazione della pena e sugli aumenti per continuazione. DE GIOSA deduce carenza di motivazione sul capo 13 (detenzione di arma comune da sparo), sostenendo insufficienza probatoria dalle intercettazioni, elementi contraddittori (natura del munizionamento incompatibile, pistola giocattolo) e che, dopo la rinuncia ai motivi di appello sulla responsabilità, il giudice di appello avrebbe dovuto verificare e pronunciare eventuale causa di non punibilità ex art.129 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi nel loro complesso. Ha ritenuto che i motivi relativi al trattamento sanzionatorio fossero aspecifici e privi di un confronto critico concreto con le argomentazioni del giudice di merito, il quale aveva adottato parametri edittali al minimo, motivato gli aumenti per continuazione in relazione alla gravità, al numero dei reati e alla tipologia di sostanza e che, dunque, la determinazione della pena rientrava nel discrezionale apprezzamento del giudice di merito e non era sindacabile. Quanto a DE GIOSA, la censura è stata ritenuta generica e inammissibile: la rinuncia ai motivi di appello relativi alla responsabilità ha avuto efficacia preclusiva, impedendo di dedurre in cassazione questioni attinenti ai medesimi capi. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a corrispondere ciascuno la somma di euro 3.000 in favore della Cassa, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 309/1990
Richiamata nella prospettazione difensiva (rinuncia ai motivi relativi alla riqualificazione ex comma 5), ma la Corte ha osservato che la rinuncia in appello a profili di responsabilità impedisce la loro rinnovazione in cassazione; non è stata ritenuta fondata una ricostruzione alternativa ai fini di revisione della qualificazione.
art. 648 cod. pen. (comma 2, ora 4)
Richiamato come norma di possibile riqualificazione dai difensori (capo 15), ma non accolta in sede di cassazione per effetto della rinuncia difensiva in appello; la Corte non ha potuto esaminare dossier di responsabilità rimessi in giudicato.
art. 133 cod. pen.
Citato in relazione ai criteri di determinazione della pena (circostanze, personalità, gravità, ecc.). La Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse richiamato criteri compatibili con l'art. 133 e che espressioni anche sintetiche (pena congrua, adeguata, richiamo alla gravità) possano essere sufficienti quando la pena è determinata in misura prossima al minimo.
art. 129 cod. proc. pen.
Riferita dai difensori come possibile causa di non punibilità da verificare d'ufficio; la Corte ha ritenuto però inammissibile la censura perché riguarda profili di responsabilità sui quali il ricorrente aveva rinunciato in appello, sicché non è consentito sollevare in cassazione questioni attinenti ai motivi rinunciati.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato dalla Corte per la condanna ai pagamenti a favore della Cassa e per la sanzione pecuniaria; la Corte ha ritenuto non ravvisabile assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
Massime di principio
- Le censure contro la quantificazione della pena devono contenere un confronto specifico e motivato con i criteri adottati dal giudice di merito: argomentazioni generiche sulla sproporzione sono inammissibili
- Quando la pena è determinata in misura prossima al minimo edittale, la scelta del giudice di merito è difficilmente sindacabile in cassazione se è stata data motivazione, anche sintetica, richiamando criteri di adeguatezza e gli elementi dell'art.133 c.p.
- La rinuncia in appello a motivi relativi alla responsabilità comporta il passaggio in giudicato limitato ai capi rinunciati: questioni attinenti a quei capi non possono essere riproposte in cassazione e non sono rilevabili d'ufficio
- Le doglianze sulla insufficienza della prova devono indicare errori logici o probatori specifici e recuperabili in sede di legittimità; mere asserzioni contraddittorie non sono sufficienti
- La richiesta di pronunciare cause di non punibilità deve essere formulata con indicazione di elementi concreti che giustifichino la declaratoria; non scatta automaticamente per mera deduzione teorica se il difensore ha rinunciato ai motivi di impugnazione correlati alla responsabilità
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