Sentenza n. 3940/2026 - Milano, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 829/2025, depositata e resa pubblica il 20 settembre 2025, Sezione Civile e Lavoro, R.G. n. 841/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’amministrazione in data 25 settembre 2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per il verificarsi delle condizioni previste dalla legge, giusta attestazione rilasciata dalla Cancelleria in data 2 aprile 2026 (carta docente);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2019/20-2023/24
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiaria carta docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 829/2025, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per cinque annualità, per complessivi euro 2.500,00, e aveva condannato il Ministero a rendere disponibile il relativo beneficio. La sentenza era stata notificata al Ministero il 25 settembre 2025, ma l'Amministrazione non aveva posto in essere alcun adempimento. Era inoltre inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997. La ricorrente ha chiesto la condanna dell'Amministrazione all'esecuzione della pronuncia e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato notificato al Ministero e che il termine dilatorio di 120 giorni era decorso senza esecuzione. Ha ordinato al Ministero, tramite l'organo competente, di dare piena e completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore, riconoscendo alla ricorrente la carta elettronica del docente per le annualità e l'importo stabiliti nel titolo. Per l'eventuale persistente inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, assegnandogli 60 giorni dalla richiesta dell'interessata. Il commissario potrà utilizzare, in caso di incapienza dei fondi, i capitoli di bilancio specificamente destinati e l'istituto del pagamento in conto sospeso. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, in quanto dipendente pubblico già inserito nella struttura amministrativa. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti esecutivi.
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo e consente l'adozione delle misure necessarie all'esecuzione del giudicato, compresa la nomina del commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate – Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di promuovere le iniziative esecutive; il TAR lo ha verificato prima di accogliere l'ottemperanza.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Consente, in caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione debitrice, il ricorso al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina applicabile.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato all'amministrazione e sia inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione delle pronunce comportanti obblighi pecuniari a carico delle amministrazioni statali.
- Accertata l'inottemperanza, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di dare completa esecuzione al giudicato entro un termine assegnato e può nominare sin da subito un commissario ad acta per l'eventuale fase sostitutiva.
- Il commissario ad acta, quale organo ausiliario del giudice, deve porre in essere tutti gli atti necessari all'esecuzione del giudicato e può ricorrere, in caso di insufficienza delle disponibilità ordinarie, agli strumenti contabili previsti per il pagamento dei debiti delle amministrazioni statali, incluso il pagamento in conto sospeso.
- Quando l'incarico di commissario ad acta è affidato a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'amministrazione debitrice, non è dovuto un compenso specifico per l'attività commissariale.
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