Ordinanza n. 1620/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio - Roma, Sez. IV-quater, n. 23274/2025, favorevole al ricorrente di primo grado e recante condanna al pagamento di una somma di denaro
Esito
Favorevole al resistente (candidato abilitazione)
Prevale il privato
La controversia
Le amministrazioni hanno proposto appello principale contro la sentenza di primo grado e hanno chiesto, ai sensi dell’art. 98 c.p.a., la sospensione della sua efficacia. Il pericolo è stato prospettato, da un lato, in relazione al possibile valore della sentenza quale precedente per altri candidati che abbiano ottenuto l’abilitazione scientifica nazionale solo dopo la revisione di un originario giudizio negativo, con conseguente possibile promozione di analoghe azioni risarcitorie; dall’altro, in relazione all’avvio delle attività necessarie alla formulazione dell’offerta risarcitoria e al dispendio di risorse amministrative. Dalla pronuncia emerge inoltre la proposizione di un appello incidentale da parte dell’appellato, senza ulteriore precisazione dei relativi motivi.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto la domanda cautelare delle amministrazioni. Ha ritenuto meramente ipotetico e non attuale il pericolo connesso alla possibile efficacia della sentenza come precedente per altri contenziosi, perché tale pericolo potrebbe concretizzarsi solo dopo il passaggio in giudicato della pronuncia. Ha escluso anche un concreto dispendio di risorse amministrative per la formulazione dell’offerta risarcitoria, trattandosi di una condanna giudiziale al pagamento di una somma determinata, di importo trascurabile rispetto al bilancio del Ministero. Inoltre, in sede di cognizione sommaria, ha giudicato non favorevolmente valutabili le censure dell’appello principale, rilevando che la sentenza impugnata si fonda su un ragionamento logico-giuridico non efficacemente superato dalle doglianze cautelari. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
La domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza appellata richiede la verifica, in sede sommaria, dei presupposti cautelari; nel caso concreto il pericolo non è stato ritenuto attuale e le censure d’appello non sono state valutate favorevolmente.
Massime di principio
- Ai fini della sospensione cautelare dell’efficacia di una sentenza appellata, il pericolo deve essere concreto e attuale; il rischio meramente ipotetico di futuri contenziosi, subordinato al passaggio in giudicato della pronuncia, non integra un periculum in mora attuale.
- Il possibile aggravio amministrativo derivante dall’esecuzione di una condanna pecuniaria non giustifica la sospensione cautelare quando la somma da corrispondere è determinata e presenta un’incidenza trascurabile sul bilancio dell’amministrazione.
- Nella fase cautelare d’appello, la domanda di sospensione può essere respinta anche in ragione della non favorevole valutabilità, allo stato della cognizione sommaria, delle censure formulate contro la sentenza impugnata.
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