Sentenza del 08/10/2018 n. 2339 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Processo tributario - frode carosello - contestazione di inesistenza oggettiva in atto impositivo - contestazione di inesistenza soggettiva in atto d'appello - inammissibilità - consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Ufficio aveva contestato in primo grado l'inesistenza oggettiva delle operazioni commerciali, sostenendo che le cessioni non fossero mai state realmente effettuate nell'ambito di una frode carosello, con il coinvolgimento di soggetti residenti nella Repubblica di San Marino. Dopo la soccombenza, in appello ha modificato la propria tesi, riconoscendo che la merce era stata effettivamente movimentata come sostenuto dal contribuente e documentato sia durante il procedimento amministrativo sia nel giudizio, ma contestando invece l'inesistenza soggettiva delle operazioni, ossia la riferibilità delle stesse ai soggetti formalmente indicati.
La decisione
L'appello dell'Ufficio è stato dichiarato inammissibile. Il giudice ha ritenuto che la contestazione dell'inesistenza soggettiva costituisse una causa petendi diversa rispetto a quella prospettata in primo grado, fondata sull'inesistenza oggettiva delle operazioni. Non è quindi consentito modificare in appello il nucleo sostanziale della contestazione, soprattutto quando l'Amministrazione riconosce i fatti materiali precedentemente negati e introduce una nuova ricostruzione della frode.
Massime di principio
- Nel processo tributario l'Amministrazione non può sostituire in appello il fondamento sostanziale dell'accertamento: la contestazione dell'inesistenza oggettiva è distinta da quella dell'inesistenza soggettiva.
- Se in primo grado l'Ufficio nega che le operazioni siano mai avvenute, non può poi, dopo avere preso atto della movimentazione effettiva della merce, basare l'appello sulla diversa tesi che le operazioni siano state riferite a soggetti diversi da quelli indicati.
- La documentazione sulla reale movimentazione dei beni, prodotta nel procedimento amministrativo e nel giudizio, può escludere la contestazione di inesistenza oggettiva, ma non impedisce all'Ufficio di contestare l'inesistenza soggettiva solo se tale contestazione è stata tempestivamente e correttamente formulata.
- Il giudice valuta anche il rispetto del principio del doppio grado di giudizio e del divieto di domande o eccezioni nuove: una nuova causa petendi introdotta in appello può comportare l'inammissibilità del gravame.
- Per distinguere le due ipotesi, l'inesistenza oggettiva riguarda la mancata effettuazione dell'operazione, mentre l'inesistenza soggettiva riguarda l'interposizione o la non effettiva riferibilità dell'operazione al soggetto formalmente indicato.
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