Ordinanza n. 11589/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito in relazione all’istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno inoltrata in data 27 marzo 2024 ai fini dell’esercizio della professione di docente nella scuola di istruzione secondaria di II grado, per la disciplina: ADSL Sostegno II Grado Laureati e ADSS-SPEC. SOSTEGNO SCUOLE SEC. DI II GRADO;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull’istanza di riconoscimento di un titolo estero di specializzazione sul sostegno, già oggetto di una sentenza favorevole con ordine di provvedere e nomina di un commissario ad acta
Esito
Favorevole al ricorrente (docente richiedente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva proposto un ricorso avverso il silenzio del Ministero dell’Istruzione e del Merito sull’istanza del 27 marzo 2024, volta al riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna ai fini dell’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado. Il giudizio era stato definito con sentenza n. 8095 del 24 aprile 2025, che aveva accolto il ricorso, ordinato all’Amministrazione di adottare un provvedimento espresso e nominato un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia. Con istanza depositata il 7 marzo 2026, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso e alla domanda di riconoscimento del titolo estero, rappresentando l’intenzione di iscriversi ai percorsi formativi attivati dall’INDIRE, per i quali la rinuncia a ogni domanda di riconoscimento del titolo conseguito all’estero sarebbe condizione di iscrizione.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che l’istanza depositata dopo la pronuncia della sentenza favorevole non costituisse propriamente una rinuncia al ricorso da dichiarare o accettare nel giudizio, ma una rinuncia agli effetti favorevoli della sentenza. Tale scelta appartiene alla libera disponibilità della parte vittoriosa e non richiede alcuna intermediazione o statuizione giudiziale. Poiché non era quindi necessaria l’adozione di una decisione giurisdizionale sulla rinuncia, il Collegio ha dichiarato il non luogo a provvedere.
Massime di principio
- Dopo che il giudizio sul silenzio è stato definito con una sentenza favorevole, la dichiarazione della parte vittoriosa di non voler più conseguire gli effetti favorevoli della decisione costituisce rinuncia agli effetti della sentenza e non richiede una specifica intermediazione o statuizione del giudice.
- La rinuncia agli effetti favorevoli di una sentenza amministrativa può essere liberamente esercitata dalla parte vittoriosa; in presenza di tale rinuncia, il giudice non deve adottare una pronuncia sulla domanda originaria e può dichiarare il non luogo a provvedere.
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