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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 1283/2020 del 22/01/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Per il periodo d'imposta 2007 l'Agenzia delle Entrate ha rettificato la quota di ammortamento dedotta dalla società per l'acquisto del marchio, ritenendone inferiore il costo fiscalmente riconoscibile. L'acquisto era avvenuto nell'ambito di un'operazione complessiva con cui una società aveva acquistato da un'altra, per Euro 4.740.000,00, sia una partecipazione pari al 41% del capitale di una società sia il marchio. In occasione della costituzione della società acquirente, una relazione giurata ex art. 2465 c.c. aveva stimato il valore della società partecipata in Euro 5.557.110,00. L'Ufficio ha stimato in Euro 2.278.415,00 il valore del 41% della partecipazione e, sottraendolo dal prezzo complessivo, ha determinato in Euro 2.461.585,00 il costo del marchio. La Commissione tributaria regionale della Liguria, riformando la decisione di primo grado in accoglimento dell'appello dell'Ufficio, ha ritenuto legittimo l'accertamento. La società ha proposto quattro motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 103, comma 1, TUIR, sostenendo che il costo del marchio doveva corrispondere a quello effettivamente sostenuto e che la rideterminazione si basava su elementi negoziali; con il secondo ha lamentato l'omesso esame del fatto che il prezzo delle partecipazioni era stato negoziato prima della perizia e che la stima non considerava la natura minoritaria della partecipazione; con il terzo ha dedotto l'omesso esame del valore del marchio per un'impresa di beni di largo consumo, del prezzo di acquisto di un marchio comparabile e della crescita del valore del marchio parallelamente al fatturato; con il quarto ha contestato l'omesso esame del carattere non unitario del prezzo complessivo e della partecipazione all'operazione di soggetti distinti con interessi confliggenti.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo: mancando una quantificazione contrattuale separata del costo del marchio e altri elementi idonei a individuarlo, ha ritenuto corretto ricavarlo dal prezzo complessivo sottraendo il valore della partecipazione, stimato anche sulla base della relazione giurata redatta ai sensi dell'art. 2465 c.c. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a ottenere una nuova valutazione delle risultanze processuali e del merito. Il terzo è stato dichiarato inammissibile perché i fatti dedotti non avevano carattere decisivo, non essendo idonei a privare con certezza di fondamento la ratio della decisione impugnata. Il quarto è stato dichiarato inammissibile perché censurava la valutazione delle prove, e non l'omesso esame di fatti controversi. La società è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.935,00 oltre spese prenotate a debito; la Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 103, comma 1, TUIR

    Ciò posto, deve ritenersi che, in assenza di una specifica quantificazione, in sede contrattuale, del costo dell'acquisto del marchio, distinto da quello dell'acquisto della partecipazione sociale, nonchè di altri elementi dai quali evincere tale costo, risulta corretta la determinazione dello stesso attraverso la stima del valore di tale partecipazione sociale e nella sottrazione di questo dal costo complessivo dell'operazione.

    In assenza di una separata quantificazione contrattuale del costo del marchio e di ulteriori elementi utili a determinarlo, il costo può essere ricavato sottraendo dal corrispettivo complessivo il valore stimato della partecipazione acquistata congiuntamente.

  • art. 2465 c.c.

    Quanto al valore della partecipazione sociale, si evidenzia che la stima effettuata dal revisore contabile con relazione giurata ex art. 2465 c.c. in occasione della costituzione della (OMISSIS) s.r.l. costituisce un elemento che può essere utilizzato al fine di pervenire all'individuazione del costo dell'operazione in esame.

    La stima asseverata della società partecipata, effettuata ai sensi dell'art. 2465 c.c., può essere utilizzata come elemento per determinare il valore della partecipazione e, per differenza, il costo del marchio incluso nell'operazione complessiva.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Una siffatta censura non può trovare ingresso in questa sede in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale e non può riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa.

    La censura per omesso esame non consente di chiedere alla Cassazione una nuova valutazione complessiva delle risultanze processuali o del merito della controversia.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Quando un corrispettivo complessivo riguarda l'acquisto congiunto di una partecipazione sociale e di un marchio, se il contratto non distingue il prezzo dei due beni e non vi sono altri elementi per individuare il costo del marchio, quest'ultimo può essere determinato sottraendo dal corrispettivo complessivo il valore stimato della partecipazione.
  • La relazione giurata redatta ai sensi dell'art. 2465 c.c. per stimare il valore di una società può costituire un elemento utilizzabile per determinare il valore della partecipazione acquistata e, conseguentemente, il costo residuo attribuibile al marchio.
  • La censura di omesso esame non può essere utilizzata per ottenere dalla Corte di cassazione una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione del merito; il fatto dedotto deve inoltre essere decisivo, ossia idoneo a privare con certezza di fondamento la ratio decidendi.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
RamiTributi

Testo integrale

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