Cassazione Penale, Sentenza n. 29862/2023 del 10/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Piacente ha impugnato la revoca della semilibertà disposta dal Tribunale di sorveglianza di Catania, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. La revoca si fondava sull'arresto in flagranza per detenzione e spaccio di stupefacenti presso l'abitazione; il ricorrente ha contestato che lo stupefacente era di pertinenza del figlio convivente (poi condannato), di cui non sarebbe stato partecipante né connivente, e ha fatto valere l'assoluzione personale nel relativo procedimento penale nonché la mancata convivenza reale. Ha altresì contestato l'affermazione del Tribunale secondo cui l'ambiente familiare sarebbe inidoneo al reinserimento sociale, sostenendo che tale elemento non prova una sua condotta incompatibile con la misura.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, dichiarandolo fondato, e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Catania per nuovo giudizio. La Corte ha statuìto che la revoca della semilibertà (eccettuato il caso di evasione) richiede un giudizio complessivo sull'idoneità del soggetto al trattamento rieducativo e una motivazione che consideri la complessità delle condotte emerse nel corso della misura. Il Tribunale si era limitato a riferire l'arresto in flagranza e a richiamare l'inadeguatezza dell'ambiente familiare senza dimostrare una sopravvenuta condotta personale del ricorrente incompatibile con la prosecuzione della semilibertà; ciò costituisce lacuna motivazionale. Alla luce delle prove e della memoria difensiva, la Corte ha ritenuto che non si possa attribuire a Piacente la responsabilità per i fatti del figlio né considerarlo automaticamente precluso al beneficio, pertanto ha ordinato il nuovo esame correggendo le carenze motivazionali.
Norme richiamate
art. 51 Ord. pen.
la revoca della semilibertà può essere disposta "quando il soggetto non si appalesi idoneo al trattamento"; va disposta, previa sospensione, nel caso di condanna per il delitto di evasione
La Corte interpreta l'art. 51 nel senso che, salvo il caso specifico dell'evasione, la revoca deve basarsi su un giudizio complessivo sull'idoneità della misura rispetto all'obiettivo rieducativo e richiede motivazione ampia e articolata sulle condotte del detenuto nel periodo della misura
art. 73 d.P.R.
norma penale che disciplina la detenzione e la cessione di sostanze stupefacenti
Citata in relazione al reato per cui il figlio è stato riconosciuto responsabile; la Corte prende atto della distinzione tra responsabilità di terzi e responsabilità personale del semilibero
Sez. 1, n.46631 del 25/1/2019 (Ocoro Velasquez)
richiamata per il principio della necessità di valutazione complessiva delle condotte che giustificano la revoca
Giurisprudenza di legittimità che conferma come la revoca non possa fondarsi su singoli episodi salvo che questi siano di gravità tale da dimostrare palesemente l'inidoneità al trattamento
Sez. 1, n.31739 del 01/07/2010 (Farouq)
principio secondo cui assumono rilievo condotte che arrechino grave "vulnus" al rapporto fiduciario tra il condannato e gli organi del trattamento
La Corte richiama questo precedente per sottolineare che solo comportamenti che incidono gravemente sul rapporto fiduciario possono, da soli, giustificare la revoca del beneficio
Massime di principio
- La revoca della semilibertà (salvo il caso di evasione) richiede un giudizio globale sull'idoneità del detenuto al trattamento rieducativo; non può basarsi su un episodio isolato a meno che la gravità non sia manifestissima
- La motivazione del provvedimento di revoca deve documentare in modo puntuale le condotte personali del beneficiario e spiegare in che modo tali condotte abbiano determinato la perdita del rapporto fiduciario con gli organi del trattamento
- I fatti illeciti posti in essere da terzi conviventi non possono automaticamente riverberarsi sul titolare della misura: va accertata la partecipazione, la connivenza o un comportamento personale incompatibile con la misura
- Se il procedimento penale a carico del semilibero si è concluso con assoluzione o manca adeguata prova di responsabilità, ciò pesa sul giudizio di idoneità e richiede che il Tribunale motivi specificamente eventuali ragioni contrarie
- La semplice inidoneità presunta dell'ambiente familiare non è sufficiente, da sola, a giustificare la revoca della semilibertà senza elementi che attestino la condotta personale del condannato incompatibile con il trattamento
- In caso di carenze motivazionali la decisione può essere annullata con rinvio per un nuovo giudizio che colmi le lacune e applichi i principi sopra richiamati
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