Cassazione Penale, Sentenza n. 3856/2025 del 30/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Falletta impugnava l'ordinanza di inammissibilità della sua istanza di revisione. Primo motivo: sosteneva che la richiesta di esame del collaboratore di giustizia Greco Giacomo costituisse "prova nuova" ai sensi dell'art. 630, lett. c), c.p.p., perché le sue dichiarazioni (acquisite in primo grado su accordo delle parti) non sarebbero state valutate nella sentenza di condanna e, se valutate, avrebbero potuto determinare l'assoluzione in ordine al collegamento dell'impresa del Falletta con Lo Gerfo. Secondo motivo: censurava la mancanza di motivazione in relazione a deposizioni rese in sede di indagini difensive (art. 391-bis c.p.p.) da Grasso Matteo, Bianco Giusto e Pizzo Giuseppe, offerte come "prove nuove" e non ritenute esaminate dalla Corte d'Appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile come manifestamente infondato. Sul primo motivo la Corte ha richiamato il consolidato principio secondo cui, nel giudizio di revisione, non costituisce "prova nuova" la testimonianza offerta esclusivamente per ottenere una diversa valutazione di prove già apprezzate con la sentenza di condanna; ha inoltre ritenuto indimostrata l'affermazione del Falletta secondo cui le dichiarazioni di Greco non sarebbero state valutate (e ha osservato che le stesse risultano dubitative). Sul secondo motivo la Corte ha rilevato che il ricorrente aveva chiesto solo l'esame dei collaboratori Greco e Bisconti, non avendo richiesto l'acquisizione/esame formale dei verbali delle indagini difensive menzionate; perciò la Corte d'Appello non era tenuta a motivare su quelle dichiarazioni. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e a versare, in via equitativa, la somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi della giurisprudenza costituzionale richiamata.
Norme richiamate
art. 630, lett. c) c.p.p.
La Corte ha interpretato la norma nel senso che non possono essere considerate "prove nuove" quelle finalizzate soltanto a ottenere una diversa valutazione di prove già apprezzate nella sentenza di condanna; la prova nuova deve essere idonea e non ridursi a una richiesta di rivedere la valutazione giudiziaria precedente.
art. 391-bis c.p.p.
La norma disciplina le indagini difensive; la Corte ha rilevato che le dichiarazioni rese in sede di indagini difensive sono comunque rilevanti solo se espressamente richieste/acquisite nella istanza di revisione, cosa qui non avvenuta.
art. 616 c.p.p.
Norma che disciplina le spese nel procedimento di cassazione; è stata richiamata per imporre al ricorrente il pagamento delle spese processuali, insieme alla disposizione sulla liquidazione equitativa della somma per la cassa delle ammende.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
sentenza n. 186 del 13/06/2000
È stata richiamata per i criteri di eventuale esenzione dall'obbligo di ammenda: la Corte ha ritenuto assente la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ma comunque ha disposto il versamento equitativo di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Precedente giurisprudenziale (Sez. 3, n. 14547/2022)
Sez. 3, n. 14547 del 08/03/2022, Rv. 282987 - 01
Giurisprudenza della Cassazione richiamata a sostegno del principio per cui la testimonianza non può essere considerata "prova nuova" se richiesta solo per ottenere diversa valutazione di prove già esaminate.
Norme penali richiamate nella sentenza di condanna (contesto)
artt. 81, 61 n.2), 110 cod. pen.; art. 12-quinquies legge n. 356/1992; art. 7 legge n. 152/1991
Norme indicate a descrivere il contenuto della sentenza di condanna oggetto della richiesta di revisione; non sono state direttamente interpretate in questa decisione di cassazione, ma costituiscono il fondamento della condanna originaria impugnata per la quale era stata chiesta la revisione.
Massime di principio
- In sede di revisione, "prova nuova" non è la testimonianza offerta solo per ottenere una diversa valutazione di elementi già apprezzati nella sentenza impugnata: la novità deve consistere in fatti o elementi non valutati o non conosciuti nel processo precedente.
- Le dichiarazioni acquisite su accordo delle parti nel processo originario possono risultare dubitative e, se non determinanti, difficilmente idonee a fondare revisione; l'istante deve dimostrare concretamente che la nuova prova avrebbe probabilmente modificato il giudizio.
- Le deposizioni rese in sede di indagini difensive (art. 391-bis) vanno espressamente indicate e richieste nell'istanza di revisione se si vuole che siano valutate: l'omissione di una richiesta specifica può legittimare la mancata valutazione da parte del giudice.
- Il ricorrente ha l'onere di provare l'effettiva novità e decisività delle prove proposte; mere affermazioni non comprovate sono insufficienti.
- La Corte può dichiarare inammissibile il ricorso per revisione se ritiene i motivi manifestamente infondati e può condannare il ricorrente alle spese e a un versamento per la cassa delle ammende quando ricorre una valutazione sfavorevole sull'uso abusivo o infondato del rimedio.
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