Sentenza n. 3156/2026 - Napoli, Sezione 9
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo, per l'annullamento: a) del decreto dirigenziale n. 350 del 30 luglio 2025, avente ad oggetto “Comune di Napoli (Na) – sede farmaceutica n. 259 – titolare “Zaccariello Group Farmacie s.r.l.” – trasferimento dei locali adibiti ad esercizio farmaceutico ai sensi della l.r. n. 16/2014 e ss. mm. – autorizzazione” della Regione Campania e della relativa nota di trasmissione prot. n. Pg/2025/0382111 del 31 luglio 2025 a firma del dirigente della Direzione generale per la tutela della salute e il coordinamento del sistema sanitario regionale politica del farmaco e dispositivi della Regione Campania; b) di tutti gli atti richiamati in quelli impugnati e/o menzionati sopra o nel ricorso, se e in quanto lesivi; c) di qualunque altro atto presupposto, connesso o consequenziale, lesivo degli interessi della farmacia ricorrente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla parte ricorrente in data 05.11.2025, per l’annullamento del decreto dirigenziale n. 350 del 30 luglio 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto dirigenziale regionale che autorizza il trasferimento dei locali di una farmacia a distanza inferiore a 200 metri dal perimetro della sede originaria, nonché gli atti presupposti e, con motivi aggiunti, la nota comunale sulla misurazione della distanza
Esito
Favorevole al ricorrente (farmacia concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La farmacia ricorrente, titolare di una sede situata a poche centinaia di metri dai nuovi locali autorizzati, ha impugnato l'autorizzazione regionale al trasferimento della farmacia controinteressata, deducendo violazione della disciplina regionale sul trasferimento delle sedi farmaceutiche, violazione del giusto procedimento, incompetenza, illegittimità derivata, difetto di istruttoria e di motivazione, erroneità dei presupposti, illogicità, arbitrarietà e sviamento. In particolare, ha contestato la sussistenza dei presupposti eccezionali che consentono il trasferimento al di fuori del perimetro della sede originaria e a distanza inferiore a 200 metri, negando sia l'inidoneità o insalubrità dei locali precedentemente utilizzati dalla farmacia controinteressata, sia l'impossibilità di reperire locali idonei all'interno del perimetro assegnato. Ha inoltre censurato il carattere meramente recettizio e non imparziale del parere comunale, l'assenza di verifiche concrete e l'utilizzo di documentazione formata o acquisita successivamente all'autorizzazione. Le amministrazioni e la controinteressata hanno eccepito il difetto di legittimazione e interesse a ricorrere; il Comune ha altresì dedotto il difetto di legittimazione passiva e l'inammissibilità dell'impugnazione del proprio parere quale atto endoprocedimentale. Con motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato anche la nota comunale relativa alla misurazione della distanza tra i nuovi locali e il perimetro della sede originaria.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di difetto di legittimazione e interesse a ricorrere, riconoscendo alla farmacia vicina una posizione differenziata e qualificata e un interesse concreto a impedire una collocazione concorrente non conforme alla pianificazione e ai limiti legali sulle distanze, anche in ragione della possibile riduzione del bacino di utenza. Nel merito ha ritenuto fondato il motivo relativo alla violazione della disciplina regionale e al difetto di istruttoria. L'art. 22, comma 4, della l.r. Campania n. 13/1985, come ripristinato dalla l.r. n. 13/2025, consente il trasferimento fuori dal perimetro della sede, purché nelle immediate adiacenze o a distanza inferiore a 200 metri, solo per comprovati eccezionali motivi e per necessità o urgenza, a tutela del pubblico servizio. La Regione si è limitata a richiamare la relazione tecnica asseverata sull'inidoneità dei locali originari e la relazione di una società immobiliare sull'esito negativo della ricerca di altri locali, senza svolgere sopralluoghi, accertamenti autonomi o verifiche imparziali sull'effettivo stato dei locali e sulla concreta impossibilità di reperirne altri nell'area assegnata. La successiva nota dell'ASL, oltre a prospettare pericoli soltanto eventuali e senza verificare la possibilità di rimediare alle criticità, non può integrare postumamente l'istruttoria perché adottata dopo il decreto regionale impugnato. Il provvedimento è stato quindi annullato, con assorbimento delle ulteriori censure e obbligo per la Regione di rieditare il potere autorizzatorio all'esito di un'istruttoria approfondita e imparziale. Le spese sono state compensate tra tutte le parti.
Norme richiamate
art. 22, comma 4, l.r. Campania n. 13/1985
Per garantire il pubblico servizio, in casi di necessità o di urgenza per comprovati eccezionali motivi, la Giunta regionale, sentiti il comune e l'ordine provinciale dei farmacisti competenti per territorio, con decreto dirigenziale autorizza il trasferimento dei locali di una farmacia anche al di fuori, purché nelle immediate adiacenze, oppure ad una distanza inferiore a 200 metri dal perimetro della sede per la quale fu concessa l'autorizzazione (…)
Il trasferimento al di fuori del perimetro della sede originaria e a distanza inferiore a 200 metri è eccezionale e presuppone necessità o urgenza, comprovati motivi eccezionali e un'istruttoria amministrativa effettiva, autonoma e imparziale.
art. 16, comma 2, l.r. Campania n. 13/2025
Ha ripristinato la disciplina dell'art. 22, comma 4, della l.r. n. 13/1985 applicata dal giudice, inclusa la soglia dei 200 metri.
art. 1, comma 2, l. n. 475/1968
È stato richiamato dalla Regione quale norma concernente la distanza minima di 200 metri tra esercizi farmaceutici; il giudice ha deciso sulla base della specifica disciplina regionale applicabile al trasferimento eccezionale.
art. 3 l. n. 241/1990
Il difetto di motivazione è stato dedotto dalla ricorrente, ma la decisione si è fondata specificamente sull'insufficienza dell'istruttoria e ha assorbito le ulteriori censure.
art. 97 Cost.
È stato richiamato tra i parametri dedotti dalla ricorrente in relazione ai principi di imparzialità e buon andamento; la decisione è stata definita sulla base del difetto di istruttoria previsto dalla disciplina di settore.
Massime di principio
- Il titolare di una farmacia situata nelle vicinanze di quella interessata da un trasferimento ha legittimazione e interesse a ricorrere contro l'autorizzazione quando il trasferimento può alterare il bacino di utenza e la distribuzione territoriale degli esercizi, poiché è titolare di una posizione differenziata e qualificata al rispetto della pianificazione e dei limiti legali di distanza.
- L'autorizzazione al trasferimento di una farmacia fuori dal perimetro della sede originaria e a distanza inferiore a quella ordinaria è una misura eccezionale, subordinata alla prova di necessità o urgenza e di comprovati motivi eccezionali, oltre che alla tutela del pubblico servizio.
- L'amministrazione competente non può fondare l'autorizzazione esclusivamente sulle relazioni prodotte dalla farmacia richiedente circa l'inidoneità dei locali esistenti o l'assenza di locali alternativi; deve svolgere un accertamento autonomo, concreto, approfondito e imparziale, anche mediante sopralluoghi e l'acquisizione di valutazioni tecniche da amministrazioni competenti.
- Una valutazione amministrativa successiva all'adozione del provvedimento impugnato non può colmare la lacuna istruttoria originaria né integrare postumamente la motivazione e i presupposti dell'autorizzazione.
- L'annullamento dell'autorizzazione per difetto di istruttoria comporta la riedizione del potere da parte dell'amministrazione, la quale deve procedere a una nuova istruttoria sufficientemente approfondita e imparziale, ferma restando la possibilità di adottare una nuova decisione nel rispetto dei presupposti di legge.
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