Cassazione Civile, Ordinanza n. 41348/2021 del 23/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino nigeriano, proveniente dall'Edo State e di religione cristiana pentecostale, aveva chiesto in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria, deducendo di essere fuggito dal Paese per il timore di essere ucciso da appartenenti a una setta animista legata alla famiglia del padre, dopo essersi rifiutato di partecipare a un rito funebre che prevedeva il sacrificio di quattro vergini. Il Tribunale di Bari aveva rigettato la domanda e la Corte d'appello di Bari aveva respinto l'appello, ritenendo non credibile il racconto e insussistenti i presupposti di ogni forma di protezione, anche alla luce della situazione generale della Nigeria e dell'Edo State e delle fonti consultate. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato motivazione apparente, violazione dell'art. 3, comma 3, d.lgs. 251/2007 e degli artt. 8 e 27, comma 1-bis, d.lgs. 25/2008, lamentando che il giudice di merito avesse espresso il giudizio di non credibilità senza adeguata cooperazione istruttoria ufficiosa; con il secondo ha censurato il diniego della protezione umanitaria per mancata valutazione della vulnerabilità individuale e dell'integrazione sociale e lavorativa in Italia, richiamando la giurisprudenza di legittimità in tema di comparazione tra situazione soggettiva in Italia e nel Paese di origine.
La decisione
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i due motivi e li ha dichiarati inammissibili. Ha rilevato che le censure erano generiche e si limitavano a riproporre la versione dei fatti del richiedente senza un confronto specifico con la motivazione della sentenza impugnata. Quanto al giudizio di non credibilità, la Corte d'appello aveva motivato in modo adeguato e aveva anche svolto indagini ufficiose sulle pratiche del rito animista, escludendo sia i presupposti del rifugio e della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. a) e b), sia quelli della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), sulla base delle fonti richiamate in sentenza. Quanto alla protezione umanitaria, la Corte ha ribadito che la sola situazione generale del Paese di origine non basta e ha osservato che il ricorrente non aveva indicato elementi concreti di vulnerabilità né aveva specificato un effettivo radicamento in Italia; la Corte territoriale aveva inoltre motivatamente escluso la prova dell'integrazione lavorativa e sociale. È stato quindi dichiarato inammissibile il ricorso, senza spese per la mancata attività difensiva del Ministero, e con attestazione dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 3, comma 3, d.lgs. 251/2007
La valutazione di credibilità del richiedente va compiuta secondo i parametri legali; la censura in cassazione deve confrontarsi specificamente con tale apprezzamento e non può risolversi nella mera riproposizione del racconto.
artt. 8 e 27, comma 1-bis, d.lgs. 25/2008
artt. 8 e 27, comma 1-bis
Il dovere di cooperazione istruttoria ufficiosa va effettivamente svolto quando pertinente; nel caso concreto la Corte di merito lo aveva attivato, sicché la doglianza era infondata e generica.
art. 14, lett. a), d.lgs. 251/2007
Per la protezione sussidiaria è necessario un rischio personalizzato di danno grave; la Corte esclude la tutela quando il racconto individuale è ritenuto non credibile e non specificamente contestato.
art. 14, lett. b), d.lgs. 251/2007
Vale il medesimo principio del rischio individualizzato: senza credibilità della vicenda personale e senza specifiche censure alla motivazione di merito, la protezione non può essere riconosciuta.
art. 14, lett. c), d.lgs. 251/2007
La Corte d'appello ha escluso l'esistenza di una situazione di violenza indiscriminata sulla base delle fonti informative; la censura, non specifica sul punto, non supera tale accertamento.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002
Con la declaratoria di inammissibilità sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.p.r. 115/2002
L'ulteriore importo è parametrato a quello previsto per il ricorso per cassazione.
artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c.
Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto per la cassazione.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso il diniego della protezione internazionale, la censura sul giudizio di credibilità deve essere specifica e deve confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione del racconto del richiedente non è sufficiente.
- Il dovere di cooperazione istruttoria del giudice di merito non è violato quando risulta che il giudice abbia effettivamente acquisito e utilizzato fonti aggiornate sulla situazione del Paese di origine e sul contesto allegato.
- La protezione sussidiaria richiede, a seconda della fattispecie invocata, un rischio individualizzato di danno grave oppure, per l'ipotesi di violenza indiscriminata, l'esistenza di una situazione oggettiva di conflitto o violenza di intensità tale da emergere dalle fonti accertate; se tale accertamento è motivato e non specificamente attaccato, la doglianza non supera il vaglio di ammissibilità.
- La protezione umanitaria non può essere riconosciuta sulla sola base di condizioni generali del Paese di origine: occorre allegare e provare una condizione di vulnerabilità individuale e operare una comparazione concreta con il grado di integrazione raggiunto in Italia.
- In cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione del merito sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, se la sentenza di merito è sorretta da motivazione idonea e il ricorrente non censura in modo puntuale le sue rationes decidendi.
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