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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6688/2023 del 16/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Renella era stato condannato in primo grado, confermato in appello, per il reato di truffa aggravata in concorso (art. 110 e art. 642, secondo comma, cod. pen.) per avere denunciato un sinistro mai avvenuto al fine di ottenere un risarcimento; l'altro coimputato era Pasquale Giannuario. Ha impugnato sostenendo: 1) tardività della querela presentata dalla compagnia di assicurazione (decorrenza del termine in base alla conoscenza del fatto-reato); 2) tardività considerata alla luce del termine speciale di 30 giorni previsto dagli artt.148 e ss. del d.lgs. n.209/2005; 3) inesistenza di prova dell'accordo con Giannuario per la spartizione del risarcimento (mancanza del concorso); 4) omissione di prova decisiva (mancata perizia su compatibilità danni/velocità) da disporre in appello; 5) omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità ex art.131-bis cod. pen.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato e in parte generico. Sulla tardività: la querela del 18/03/2016 è stata ritenuta tempestiva perché la compagnia ha acquisito la piena consapevolezza della falsità della denuncia solo il 19/01/2016 a seguito della relazione dell'agenzia investigativa; il richiamo all'art.148 cod. ass. non altera il termine, che resta regolato dall'art.124 cod. pen. e dalla relativa decorrenza collegata alla procedura assicurativa. Sul concorso: è sufficiente la volontà consapevole di contribuire al fatto collettivo; non è necessario provare spartizione della somma. Sulla perizia: la Corte ha ritenuto non necessaria la rinnovazione istruttoria perché i dati acquisiti erano sufficienti e la perizia in sede di cassazione non costituisce prova decisiva; l'art.603 cod. proc. pen. è uno strumento eccezionale. Su art.131-bis: la causa di non punibilità non è applicabile per la callidità della condotta e l'entità del vantaggio (circa 17.000 euro), elemento che esclude la particolare tenuità. Conseguenze: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento in favore della cassa delle ammende di euro 3.000 ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Disciplina il concorso di persone nel reato; la Corte lo interpreta in senso unitario: sufficiente la consapevole volontà di contribuire al fatto criminoso, anche solo agevolandolo

  • art. 642, secondo comma, cod. pen.

    Prevede l'aggravamento per la truffa quando commessa con denunce o simili; applicata alla simulazione di sinistro per ottenere risarcimento

  • art. 124 cod. pen.

    Stabilisce il termine per la presentazione della querela; secondo la giurisprudenza citata la decorrenza è dalla conoscenza certa del fatto-reato e l'onere di provare l'intempestività è a carico del querelato

  • art. 148 d.lgs. n. 209/2005 (codice delle assicurazioni)

    «il termine per la presentazione della querela, di cui all'articolo 124, primo comma, del codice penale, decorre dallo spirare del termine di trenta giorni entro il quale l'impresa comunica al danneggiato le sue determinazioni conclusive»

    Non abbrevia il termine generale previsto dall'art.124 cod. pen.; piuttosto stabilisce un punto di riferimento per la decorrenza collegata alla procedura assicurativa e una presunzione di conoscenza ma non sostituisce la valutazione della reale conoscenza del fatto

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Regola la possibilità di richiedere nel giudizio di appello l'integrazione dell'istruzione dibattimentale con mezzi istruttori; la Corte ricorda il carattere eccezionale e la discrezionalità del giudice nell'ordine di una perizia

  • art. 495, comma 2, cod. proc. pen.

    Riferimento alle prove a discarico 'decisive' per i fini di impugnazione in cassazione; la Cassazione segnala che la perizia, essendo neutra e discrezionale, difficilmente rientra tra le prove decisive ai sensi di detta norma

  • art. 131-bis cod. pen.

    Prevede la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ricorda che i criteri sono cumulativi per il riconoscimento e che la presenza anche di un solo elemento ostativo (es. callidità, rilevante vantaggio economico) esclude l'applicazione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di Cassazione di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende

Massime di principio

  • La querela decorre dal momento in cui la persona offesa ha conoscenza certa, basata su elementi seri, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva: difficilmente si può ritenere intempestiva se la piena consapevolezza sopravviene dopo acquisizioni documentali o investigazioni successive
  • L'onere di provare l'intempestività della querela grava su chi la deduce (il querelato); le supposizioni non sono sufficiente prova di decadenza
  • Le disposizioni del codice delle assicurazioni (art.148) stabiliscono regole di decorrenza correlate alla procedura assicurativa ma non riducono automaticamente il termine generale previsto dall'art.124 cod. pen.; occorre verificare la effettiva conoscenza del fatto da parte della compagnia
  • Il concorso di persone nel reato si valuta secondo la nozione unitaria del "fatto collettivo": è sufficiente una collaborazione consapevole finalizzata al risultato criminoso, senza bisogno di prova di una spartizione delle somme
  • La richiesta di una perizia in appello è eccezionale: il giudice può ordinarla solo se i dati acquisiti sono incerti e la prova richiesta è decisiva; in cassazione la mancata perizia non costituisce normalmente vizio impugnabile perché la perizia è un mezzo di prova neutro e discrezionale
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità ai sensi dell'art.131-bis va valutata cumulativamente: la presenza di callidità o di rilevante vantaggio economico può escluderne l'applicazione
  • In caso di ricorso inammissibile per motivi manifesti la Cassazione può condannare il ricorrente alle spese e irrogare sanzioni (cassa delle ammende) se sussistono profili di colpa nella proposizione del ricorso

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