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Sentenza

Sentenza n. 12977/2026 - Roma, Sezione 1T

Giustizia amministrativa202604987

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la Questura ha definito il procedimento con esito favorevole al ricorrente, facendo venir meno l’utilità concreta e attuale della pronuncia sul silenzio. La decisione è stata adottata in rito, previo avviso alle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. Le spese di lite sono state compensate in ragione della pronuncia in rito.

TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato dalla Questura di Roma sulla richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione dell’interno)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Questura di Roma in relazione alla domanda di rinnovo del permesso di soggiorno presentata il 14 novembre 2023. Nelle more del giudizio, la Questura ha comunicato di avere concluso il procedimento in senso positivo per il richiedente.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    avviso dato alle parti all’udienza ai sensi dell’art. 73 co. 3 c.p.a.

    Il giudice deve sottoporre al contraddittorio delle parti la possibile rilevazione d’ufficio della sopravvenuta carenza di interesse e della conseguente improcedibilità del ricorso.

  • art. 117 c.p.a.

    La controversia riguarda l’azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione, anche se la sentenza non richiama espressamente la disposizione.

Massime di principio

  • La definizione del procedimento amministrativo nelle more del giudizio, con adozione di un provvedimento favorevole al ricorrente, determina la sopravvenuta carenza di interesse all’azione avverso il silenzio e comporta l’improcedibilità del ricorso.
  • Prima di dichiarare d’ufficio l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice amministrativo deve avvisare le parti della possibile questione, consentendo il contraddittorio ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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